CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30432/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta – [OSCURATO:PERSONA] -n. 67/2020, pubblicata in data 24 aprile 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, con sentenza n. 277/00 del Tribunale di Nicosia, era stato dichiarato cessato il rapporto di affitto agrario di fondi rustici intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e che l’esecutività della condanna di rilascio era stata condizionata all’emissione di polizza fideiussoria, convennero in giudizio il predetto chiedendone la condanna al risarcimento del danno loro procurato per ogni annata agraria compresa tra il 1997 - 1998 ed il 2008 - 2009, considerato che solo in data 20 aprile 2009, a seguito di azione esecutiva, avevano riottenuto alcuni dei fondi concessi, con esclusione di tre mappali, e che il convenuto nulla aveva corrisposto per il periodo di illegittima detenzione; chiesero, altresì, che venisse accertato che la sentenza n. 277/00 si riferiva anche ai mappali non riconsegnati o, in subordine, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto ed il convenuto venisse condannato al risarcimento del danno d a abus iva occupazione. Le attrici avanzarono pure domanda di risarcimento del danno emergente patito a causa del deterioramento del fondo e del danno da lucro cessante per la perdita dei contributi comunitari legati al fondo. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dalle attrici e la infondatezza nel merito delle pretese avanzate, rilevando che, per i fondi in affitto oggetto di risoluzione giudiziale, la detenzione era stata legittima fino alla notifica della polizza fideiussoria cui era stato condizionato il rilascio, intervenuta il 13 febbraio 2008, e che aveva ripreso ad essere legittima a partire dal 25 febbraio 2009, data in cui [OSCURATO:PERSONA], comproprietario dei medesimi terreni, gliene aveva concesso in affitto la quota di cui era titolar e ; spiegando domanda riconvenzionale, chiese pertantodi accertar e l’esistenza d el contratto di affitto di quota indivisa. In via di reconventio reconventionis, le attrici chiesero che il risarcimento del danno fosse calcolato fino al momento dell’effettivo rilascio, posto che il convenuto, opponendo il contratto di affitto concluso con [OSCURATO:PERSONA], aveva mantenuto il possesso di tutti i fondi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettò: a) la domanda volta a far dichiarare che la sentenza n. 277/2000 avesse ad oggetto anche i fondi censiti al foglio n 38, particelle nn. 3- 6-8, nonché la domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione di quei fondi; b) dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto dei medesimi terreni, perché non preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione e dalla preventiva contestazione delle mancanze, ai sensi dell’art. 5, comma 3, l. n. 203/82; c) dichiarò improcedibile per carenza di interesse ad agire la domanda riconvenzionale di accertamento del contratto di affitto della quota dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; d) condannò il convenuto al risarcimento, in favore delle attrici, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., del danno dalle stesse patito per il periodo di illegittima detenzione dei fondi rustici, a partire dal 13 febbraio 2008, data di intimazione del precetto per rilascio con cui il convenuto era stato edotto che il 14 gennaio 2008 era stata emessa la polizza fideiussoria, e fino al 25 febbraio 2009, data del contratto di affitto intercorso tra il convenuto e [OSCURATO:PERSONA]; e) liquidò detto danno sulla base di un canone di locazio n e calcolato dal c.t.u. in euro 144,2 per ettaro, anche tenendo conto dei cd. ‹‹titoli››, premi e contributi pubblici disponibili; f) rigettò la domanda spiegata dalle attrici in via di reconventio reconventionis. Con successiva sentenza definitiva il Tribunale rigettò le domande di risarcimento dei danni che le attrici assumevano di avere subito a causa del deterioramento del fondo, oltre che la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante per la perdita dei contributi comunitari legati al fondo. 2. Interposto appello principale dalle Cuva ed appello incidentale condizionatoda [OSCURATO:PERSONA] per la riforma del capo della sentenza non definitiva con cui era stata dichiarata improcedibile la domanda di accertamento della sussistenza del contratto di affitto della quota di cui era compropri e t ario [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patrimoniale da illegittima detenzione dei fondi per il periodo dal 21 novembre 1998 al 25 febbraio 2009, confermando nel resto le sentenze di primo grado. I giudici di appello hanno, in primo luogo, osservato che la sentenza condizionata alla prestazione della fideiussione aveva paralizzato esclusivamente la tutela esecutiva della pretesa alla restituzione del fondo, ma non il diritto di credito del concedente ad una somma pari al corrispettivo convenuto, salvo il risarcimento del maggior danno, come previsto dall’art. 1591 cod. civ., di talché essendo incontestata l’utilizzazione dei fondi da parte di [OSCURATO:PERSONA], il dies a quo del debito ex art. 1591 cod. civ. doveva farsi decorrere non dal 13 febbraio 2008, come ritenuto dal Tribunale, ma dalla data di cessazione del rapporto di affitto agrario, come accertata dalla sentenza n. 277/00, per cui il credito delle Cuva decorreva dall’11 novembre 1997, data di inizio dell’annata agraria 1997/1998. Considerato, tuttavia, che il credito, soggetto a prescrizione decennale, non era stato fatto valere dalle Cuva con il ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 277/00, la prescrizione operava sino al 21 novembre 1998, essendo stata interrotta dal solo atto di diffida e di messa in mora del 21 novembre 2008. L a Corte territoriale ha pure accertato che, a seguito di opposizione proposta dal Liuzzo avverso l’esecuzione intrapresa in forza della sentenza n. 277/00, le germane Cuva, in data 20 aprile 2009, erano state immesse dall’ufficiale giudiziario nel possesso dei fondi, ma che in quella sede il Liuzzi aveva oppos to di non essere tenuto al rilascio del fondo, atteso che le quote ideali di comproprietà non appartenevano nella totalità alle Cuva e che egli deteneva il fondo in forza di nuovo ed autonomo contratto di affitto concluso in data 25 febbraio 2009 con [OSCURATO:PERSONA]; l’immissione delle Cuva nel possesso del fondo doveva, quindi, intendersi effettuata nei limiti del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 277/00 e, dunque, per le loro quote di comproprietà, ed il dies ad quem dell’illegittima detenzione, da parte dell’appellato, doveva farsi coincidere con la data di stipula del contratto di affitto tra i [OSCURATO:PERSONA], momento dal quale le Cuva non potevano più vantare un diritto al risarcimento del danno, ma solo una pretesa sui frutti del fondo nei limiti della loro quota, non esercitata in giudizio.Ha, inoltre, respinto il motivo di gravame con il quale le Cuva censuravano la quantificazione del canone di affitto come parametro di riferimento ai fini della liquidazione del danno ex art. 1591 cod. civ., per il periodo di occupazione senza titolo, nonché quello con cui si lamentava che il Tribunale fosse incorso in un errore nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni per il deterioramento del fondo e l’irreversibile perdita dei contributi comunitari. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deduc ono ‹‹ Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 2945 c.c., 2944 c.c., 2943, comma 2, c.c.››. Lamentano che, sebbene i giudici di appello abbiano correttamente affermato che il credito ex art. 1591 c od. civ. fosse soggetto alla prescrizionedecennale, hanno poi errato nel ritenere che l’unico atto interruttivo della prescrizione pervenuto nella sfera di conoscibilità del controricorrente fosse l’atto di messa in mora del 21 novembre 2008 e nel far decorrere d a tale data il dies a qu o del risarcimento del danno exart. 1591 cod. civ. Spiegano, sotto un primo profilo, che l’eccezione di prescrizione non era stata validamente riproposta in appello dal Liuzzo, sicché doveva intendersi rinunziata, e, sotto diverso profilo, che la prescrizione era stata comunque interrotta dalla proposizione della domanda di indennizzo per indebita detenzione, da loro proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 277/00, sino al passaggio in giudicato di tale ultima sentenza. 1.1. Il motivo è inparte inammissibile e in parte in fondato. 1.2. La censura è inammissibile, quanto al primo profilo di doglianza, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché le ricorrenti deducono che l’eccezione non sarebbe stata riproposta, ma omettono, da un lato, la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto di costituzione nel giudizio di appello del Liuzzo evidenziante l’assenza di riproposizione, al fine di consentire a questa Corte di esaminare la doglianza contrapposta alle argomentazioni della sentenza impugnata senza accedere ad altri atti esterni al ricorso, e, dall’altro, non so d disfano l’onere di ‹‹localizzazione processuale››dell’atto su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769; Cass., sez. U, 09/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 3, 04/11/2021, n. 31796; Cass. , sez. 6 - 5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6-5, 03/11/2021, n. 31377). Peraltro, la sentenza impugnata indica precisamente la sede in cui l’eccezione è stata riproposta, avendo la Corte d’appello, sul punto, motivato che ‹‹l’eccezione di prescrizione è stata bensì riproposta in questo grado dall’appellato (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione), ma con l’erroneo richiamo alla prescrizione quinquennale prevista dagli artt. 2947 e 2948 c.c….›› e, pertanto, la censura assume un connotato revocatorio, che per ciò solo la rende inammissibile, poiché doveva essere proposta con revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La Corte territoriale ha, dunque, del tutto correttamente, ritenuto rituale la mera riproposizione, da parte dell’appellato, dell’eccezione di prescrizione, considerato che in primo grado, in relazione alla domanda ex art. 1591 cod. civ., il Liuz zo era risultato vittorioso, per essere stato riconosciuto un danno per ritardata restituzione limitatamente al periodo compreso tra il 13 febbraio 2008 ed il 25 febbraio 2009, come dallo stesso eccepito, e non per ogni annata agraria intercorsa tra il 1997/1998 ed il 2008/2009, come dalle ricorrenti richiesto, con la conseguenza che il controricorrente non aveva l’onere di proporre appello incidentale per far valere l’eccezione di prescrizione , che non può intendersi rinunciata perché espressamente reitera ta in secondo grado anche in sede di precisazione delle conclusioni. Neppure rileva che il controricorrente non avesse eccepito la prescrizione decennale, bensì quella quinquennale, dovendosi ribadire il principio secondo cui in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una «quaestio iuris» concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che il riferimento della parte ad uno dei termini (prescrizione quinquennale o prescrizione ordinaria decennale) non priva il giudice del potere officioso di applicazione ‹‹di una norma di previsione di un termine diverso›› (Cass. , s ez. U , 25/07/2002, n. 10955). 1.3. Anche l’altro rilievo mosso dalle ricorrenti no n si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.In violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le ricorrenti, a supporto del tale doglianza, si sono limitate a richiamare a pag. 35 del ricorso gli atti difensivi che, secondo la loro prospettazione difensiva, dovrebbero supportare il motivo formulato, omettendo, tuttavia, di riportare in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli stessi atti e di specificare anche in quale sede processuale i documenti risulta no prodott i; infatti, indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata ‹‹ localizzazione ›› del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante ‹‹contenutistico››(Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184). Peraltro, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura, nella stessa prospettazione delle ricorrenti,si connota come errore revocatorio che avrebbe dovuto essere denunciato con il mezzo di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata si fonda su un fatto processuale – ossia non essere stata la domanda ex art. 1951 cod. civ. proposta nel giudizio poi definito con la sentenza n. 277/00 – che, secondo le ricorrenti, è privo di fondamento perché non trova riscontro negli atti processuali. Poiché l’affermazione della sentenza è avulsa da ogni profilo valutativo, il mero errore di percezione prospettato dalle ricorrenti, consistito nell’avere la sentenza affermato una realtà processuale in contrasto con quella effettiva, è da ricondurre nel vizio di cui all’art.395 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 20/12/2011, n. 27555). 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ‹‹Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente – Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile –Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1103 c.c.›› e censurano la decisione laddove i giudici di appello hanno confermato il dies ad quem dell’illegittima detenzione del Liuzzo, facendolo coincidere con la data di stipula del contratto di affitto tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA]. Deducono, segnatamente, che la sentenza è viziata da manifesta contraddittorietà e motivazione apparente perché, pur avendo chiesto il risarcimento del danno da illegittima detenzione con riferimento alla quota dei fondi di loro proprietà e non già con riferimento alla quota appartenente agli altri comproprietari, la Corte d’appello, con motivazione incomprensibile, ha respinto la domanda stabilendo quale dies ad quem del diritto al risarcimen to la data di stipula del contratto di affitto di quota di fondo rustico intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente; ribadiscono, inoltre, che la sentenza contrasta con il disposto degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., in quanto la quota indivisa di [OSCURATO:PERSONA] era insuscettibile di co-utilizzazione, senza pregiudizio per i diritti degli altri comproprietari. Aggiungono che la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado laddove dichiarava inammissibilela domanda riconvenzionale avanzata dal controricorrente per ottenere il riconoscimento del contratto di affitto del 25 febbraio 2009, ma poi, in modo contraddittorio, ha, nel merito, ritenuto valido tale contratto, senza peraltro procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto laviolazione del disposto di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. non risulta idoneamente censurata, dovendo il vizio emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata e non fondarsi, come nel caso di specie, su atti e risultanze probatorie (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). La motivazione della sentenza qui impugnata, condivisibile o non, illustra, in realtà,le ragioni poste a fondamento del decisum ed indica l’iter logico seguito dalla Corte d’appello per pervenire al proprio convincimento, avendo essa ritenuto che l’odierno controricorrente, stipulando il contratto di affitto del 25 febbraio 2009 della quota indivisa, ha ottenuto la legittima detenzione del fondo, con la conseguenza che da quel momento è venuta a cessare la pregressa illegittima detenzione per la ritardata restituzione prevista dall’art.1591 cod. civ. La motivazione non rientra, quindi, nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016, perchéessa non si pone al di sotto del ‹‹minimo costituzionale››e non viene meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare ‹‹ un ragionamento che partendo da determinate premesse provenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi››(Cass., sez. U, n. 22232/16, cit.). 2.2. La motivazione neppure è affetta da contraddittorietà per il fatto che, dopo avere dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale di accertamento del contratto di affitto della quota dei terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ha poi riconosciuto l’esistenza di detto contratto, in quanto, come ben evidenziato dai giudici di appello, è stata accertata l’esistenza del contratto ‹‹non già come fonte di diritti ed obblighi tra il comproprietario [OSCURATO:PERSONA] e l’affittuario, ma soltanto, incidenter tantum, come fatto storico idoneo ad individuare, nei rapporti tra le parti, in [OSCURATO:PERSONA] il detentore qualificato delle quote di comproprietà di [OSCURATO:PERSONA]››, e,quindi, il momento a partire dal quale la co-detenzione del fondo, da parte dell’appellato, era divenuta legittima. 2.3. La censura anche là dove si denuncia la violazione degli artt.1102 e 1103 cod. civ. viola l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., giacché non fornisce l’indicazione specifica degli atti su cui si fonda e, segnatamente, di quelli di cui si discorre nell’atto di appello e nelle note del 7 aprile 2016, atti dei quali vengono riprodotti in questa sede solo alcuni passi; le prospettazioni assunte in questi atti vengono, dunque, evocate senza il rispetto della norma de qua. Con specifico riferimento al contratto del 25 febbraio 2009, è, inoltre,incontestato in fatto che [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere proprietario pro indiviso dei fondi per cui è controversia, ha concesso in affitto all’odierno controricorrente soltanto la propria quota ideale, pari a 138/744 indivisi, come è consentito dall’art. 1103 cod. civ., che ammette la locazione della quota di bene comune. Invero, a nche se la giurisprudenza di legittimità in un suo risalente precedente ha espresso un iniziale giudizio di inammissibilità della locazione della quota (Cass., 11 /03/ 1942 n. 652), l’orientamento prevalente è senz'altro orientato per l'ammissibilità della locazione di quota (Cass. 13/02/1951 n. 350; Cass. 29/05/1954 n. 1768; Cass. 09/05/1961, n. 1077 ; Cass. 22 /05/ 1982 , n. 314 3 ; Cass., sez. 3, 20 /0 7 / 1991 , n. 8110; Cass. , sez. 3, 28/09/2000, n.12870). E’ stato chiarito (Cass., sez. 3, 0 5/01/2005, n. 165 ) che, quando il potere di disposizione sulla cosa appartiene a più soggetti nella forma della comunione in senso specifico ex art. 1100 c od. civ. , tutti possono, rinunciando al godimento diretto, concederla in locazione a terzi ed anche a taluno soltanto dei contitolari; allo stesso modo, il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune anche nei limiti della propria quota ideale. Con la precisazione che l’art. 1105 cod. civ. , secondo il quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune, non limita l'autonomo potere di disposizione di ciascun partecipante alla comunione sulla sua quota ideale della cosa comune (art.1103 cod. civ.),per cui gli atti dispositivi della quota medesima e la amministrazione di essa riguardano solo il singolo titolare. Il giudice di merito ha, quindi, fatto buon governo delle suddette disposizioni di legge, laddove ha affermato che il contratto di affitto del 25 febbraio 2009 legittima [OSCURATO:PERSONA] a detenere il fondo nei limiti della quota ideale ad esso concessa in godimento. E’ ben vero, come si sostiene in ricorso, che il contratto di affitto ha legittimato l’odierno controricorrente alla sola detenzione della quota di proprietà del concedente, ma non anche alla detenzione della quota di proprietà delle ricorrenti, nel cui compossesso queste sono state reimmesse, secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla Corte d’appello, dall’ufficiale giudiziario in data 20 aprile 2009. Va, tuttavia, considerato che le parti ricorrenti, con l’atto introduttivo del giudizio, hanno chiesto il risarcimento del danno da ritardata restituzione dei fondi, sul rilievo che l’affittuario si fosse reso inadempiente all’obbligo di rilascio derivante dal contratto di affitto, cosicché, invocando l’art. 1102 cod. civ. , che regola i rapporti tra condomini ed i limiti all’uso della cosa comune, ed adducendo che l’attività di allevamento svolta dal Liuzzo impegna l’intero fondo, precludendo alle stesse qualsiasi utilizzo del bene, introducono questionifondate su un diverso titolo, come tali inammissibili. 3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente – Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile -Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.››. Le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia accolto il motivo di gravame in punto di quantificazione del canone di affitto quale parametro di riferimento nella liquidazione del danno risarcibile ex art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione senza titolo e che non abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, pur a fronte delle censure mosse alle v alutazioni espresse nella c.t.u. espletata. Il motivo per come formulato è inammissibile perché non riconducibile al vizio evocato, che deve desumersi dal testo della sentenza e non da altri atti o documenti. La censura svolta, in realtà, si risolve in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti, perché esclusivamente rivolta a contrastare le risultanze della c.t.u., tra l’altro evocata senza il rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice di merito e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 15/01/2021, n. 643; Cass., sez. 1, 03/08/2017, n. 19427; Cass., sez. 1, 03/06/2016, n. 11482; Cass., sez. 1,17/07/2014, 16368). La doglianza svolta dalle ricorrenti risulta, quindi, inadeguata perché omette di trascrivere le argomentazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e le critichead esse mosse , quanto meno nelle parti rilevanti e decisive. 4. Con il quarto motivo si deduce ‹‹Nullità della sentenza ex art . 360 n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente – Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile - Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ›› e si lamenta che la Corte d’appello, nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per il deterioramento del fondo e l’irreversibile perdita dei contributi comunitari legati allo stesso, con motivazione apodittica, avrebbe ritenuto inammissibile il motivo di gravame perché non intercettava ‹‹le ulteriori rationes decidendi›› a cui aveva fatto ricorso il Tribunale. A supporto della censura sostengono che con l’atto di appello avevano espressamente censurato la decisione del Tribunale, evidenziando che il giudice di primo grado era stato indotto in errore dal c.t.u., che aveva, tra l’altro, negato che il Liuzzo avesse alterato l’equilibrio idrogeologico dei luoghi e causato danno di perdita irreversibile di terreno agricolo per erosione, e richiamano le memorie autorizzate del 29/1/2013, del 31 marzo 2013 e le relazioni extragiudiziarie del consulente di parte. Ribadiscono, inoltre, che avevano diritto di percepire contributi comunitari (P.O.R. Misura F2) anche nella qualità di proprietariee che non hanno potuto conseguire detti contributi perché il Liuzzo ha a sua volta fruito dei P.O.R. Misura F1, mutando la destinazione del fondo da ficodindieto e seminativo a pascolo. 4.1. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto si richiamano atti difensivi di cui non si riporta in ricorso il contenuto e per i quali si omette di indicare in quale fase del giudizio s ia no stati depositati. 4.2. In ogni caso, la Corte d’appello, dopo avere specificato che il motivo di appello atteneva esclusivamente alla perdita dei contributi comunitari e non investiva anche tutte le altre ragioni su cui poggiava la sentenza del Tribunale, ha posto in rilievo che, anche in relazione all’unica ratio decidendi intercettata dal motivo d’appello, le odierne ricorrenti si confronta vano solo con un p asso della motivazione della decisione di primo grad o ; ha poi dato comunque risposta adeguata alle doglianze di merito svolte con riguardo ai contributi comunitari – con cui si addebitava al Tribunale di avere affermato, da una parte, che le ricorrenti nonavrebbero potuto conseguire il contributo per la misura F2 perché non rivestivano la qualità di imprenditori agricoli e, dall’altra, di avere omesso di considerare che tale qualità non era stata da loro acquisita proprio a causa dell’illegittima detenzione del fondo da parte di [OSCURATO:PERSONA] - ponendo in rilievo che le appellanti avevano fatto valere un danno da perdita di chances, non sussistente. A tale proposito la Corte ha puntualizzato che il Tribunale, richiamando fonti comunitarie e nazionali che disciplinavano la misura denominata F2 intervento b) – conversione dei seminativi in pascolo, prevista dal POR Sicilia 2000/2006, aveva precisato che il Decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’agricoltura e delle Foreste n. 291/2001, contenente ‹‹Disposizioni attuative della Misura F Agroambiente prevista dal Piano di sviluppo rurale Reg. CE n. 1257/99››, aveva previsto che gli aiuti comunitari erano riservati agli imprenditori agricoli secondo la definizione di cui all’art. 2135 cod. civ., che condizione indispensabile per l’ammissione era la disponibilità delle superfici oggetto di aiuto per tutta la durata dell’impegno assunto e che nei casi di proprietà indivisa doveva essere comprovata la titolarità unica della gestione dell’impresa agricola da parte del richiedente, condizioni queste che non erano state dimostrare dalle Cuva ‹‹nemmeno come proiezione possibile nel caso in cui le appellanti avessero esercitato il loro compossesso, se non altro perché non erano e non sono proprietarie esclusive del fondo, per di più, concesso in affitto pro quota all’appellato, da uno dei comunisti, con il citato contratto di affitto del 25 febbraio 2009››; così concludendo che il motivo, anche se ammissibile, doveva comunque essere disatteso. Il giudice di merito ha, quindi, evidenziato, con argomentazioni che illustrano in modo chiaro ed esaustivo il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, che le odierne ricorrenti non avevano attinto con le critiche rivolte alla sentenza di primo grado le diverse rationes decidendi e che le circostanze dedotte per sorreggere la domanda di danno da mancato accesso ai contributi comunitari erano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso, il che porta a ritenere in sussistente la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 , c od. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente. D’altro canto, qualora si assuma che una pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, c od. proc. civ. , per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass., sez. L, 21/10/2019,n. 26764); ma tali vizi non sono stati neppure dedotti con il mezzo in esame. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato (Cass., sez.