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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 43663/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 13 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata a suo carico, anche agli effetti civili, in data 13 dicembre 2016 dal Giudice di pace di quella stessa città, perché tardivamente presentato.

2. Affidando l'impugnativa ad un solo motivo, denuncia la violazione dell'art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. d), applicabile al procedimento davanti al giudice di pace in virtù del disposto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000.

Illustrato il fatto processuale, ossia che il Giudice di pace aveva riservato il deposito dei motivi della decisione nel termine di 30 giorni e che entro tale termine aveva depositato la sentenza, assume, per un verso, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha pure sostenuto che la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - non impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del citato d.lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Rv. 260301); per altro verso, che, pur dato seguito al principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato, secondo il quale la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216), il Tribunale non ne aveva fatto corretta applicazione.

Infatti, poiché nel caso concreto la sentenza era stata depositata dal Giudice di pace oltre il quindicesimo giorno dall'emissione della sentenza, il termine per impugnarla sarebbe dovuto decorrere dalla notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.: adempimento cui, tuttavia, non si era provveduto da parte della cancelleria del giudice appellato, di modo che l'appello proposto avverso la sentenza non poteva dirsi tardivo.3.

Con requisitoria in data 15 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La giurisprudenza di legittimità è ormai assolutamente concorde nel ritenere che non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art.544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito.

Ne deriva che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante rassegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 280163; Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Rv. 269608; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216; Sez. 5, n. 46816 del 29/09/2015, Rv. 265688; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Rv. 264687; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Rv. 260297; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Rv. 252963).

2. Come osservato (Sez. 5, n. 55396 del 15/11/2018, non massimata), trattasi di interpretazione che trova fondamento nel diritto vivente.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 (che trova il suo procedente conforme nella sentenza Sez.

U, n. 31312 del 26/06/2002, D'Alterio, Rv. 222044), pronunciandosi sull'analoga questione del termine d'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione, precisando che, laddove si verifichi tale eventualità, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, decorrendo da tale comunicazione o notificazione il termine per impugnare.

A ragione del riferito approdo, la Corte ha spiegato che:«non può esplicare alcuna funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di deposito della sentenza, fissato irritualmente dal giudice», finendosi con il creare, altrimenti, «una disciplina ibrida, estranea al sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equivoci sul termine per impugnare» (Sent. n. 21039/2011, in motivazione).

3. Nel caso al vaglio, il Tribunale, dopo essersi legittimamente uniformato al principio di diritto affermato dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui anche il Collegio intende dare seguito, non ha, però, tenuto conto che, una volta depositata la sentenza appellata oltre il termine di quindici giorni (segnatamente il 10 gennaio 2017) - in virtù dell'auto assegnazione di un termine maggiore da parte del giudice di pace -, all'imputato sarebbe spettata la notifica dell'avviso di deposito della pronuncia.

Evidente, quindi, la violazione di legge, laddove il giudice censurato ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza dei quindici giorni dall'emissione della sentenza, giacché, invece, l'illegittimità di tale auto assegnazione avrebbe imposto la notifica del deposito della sentenza - per quanto sopra 'fuori termine' - con decorrenza del termine per impugnare dalla data di tale notifica: notifica che dagli atti non risulta essere stata effettuata al Porcù, il cui appello, dunque, non può dirsi tardivo.

4. Preso atto che il reato ascritto all'imputato ricorrente è estinto per prescrizione e che questi, d'altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, mentre deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Stima il Collegio, al riguardo, che meriti seguito l'orientamento, inaugurato dalla sentenza Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Rv. 282288 e confermato dalla sentenza Sez. 5, n. 26406 del 12/04/2022, non nnassimata, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale.

Le ragioni di tale ermeneusi risiedono nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale.

Dunque, anche alla stregua di tale autorevole indicazione direttiva, non è irragionevole ritenere che l'imputato, il quale nel suo ricorso per cassazione si sia lamentato solo della declaratoria di inammissibilità dell'appello, senza prospettare, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, un concreto ed attuale interesse ad ottenere un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., abbia implicitamente circoscritto l'oggetto dell'impugnazione alle statuizioni civili.

La soluzione condivisa, peraltro, si mostra in linea con i principi di economia processuale e di quelli del giusto processo, che esigono l'esplicita prospettazione da parte dell'imputato (non rinunziante alla prescrizione) della possibilità di conseguire l'esito più favorevole dinanzi al giudice penale e, di conseguenza, il dichiarato interesse ad ottenere il rinvio dinanzi al giudice penale invece che dinanzi al giudice civile, il quale certamente non può prosciogliere l'imputato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla la medesima ordinanza ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 13 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata a suo carico, anche agli effetti civili, in data 13 dicembre 2016 dal Giudice di pace di quella stessa città, perché tardivamente presentato. 2. Affidando l'impugnativa ad un solo motivo, denuncia la violazione dell'art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. d), applicabile al procedimento davanti al giudice di pace in virtù del disposto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000. Illustrato il fatto processuale, ossia che il Giudice di pace aveva riservato il deposito dei motivi della decisione nel termine di 30 giorni e che entro tale termine aveva depositato la sentenza, assume, per un verso, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha pure sostenuto che la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - non impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del citato d.lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Rv. 260301); per altro verso, che, pur dato seguito al principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato, secondo il quale la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216), il Tribunale non ne aveva fatto corretta applicazione. Infatti, poiché nel caso concreto la sentenza era stata depositata dal Giudice di pace oltre il quindicesimo giorno dall'emissione della sentenza, il termine per impugnarla sarebbe dovuto decorrere dalla notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.: adempimento cui, tuttavia, non si era provveduto da parte della cancelleria del giudice appellato, di modo che l'appello proposto avverso la sentenza non poteva dirsi tardivo.3. Con requisitoria in data 15 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La giurisprudenza di legittimità è ormai assolutamente concorde nel ritenere che non è consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art.544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovare applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato nonostante rassegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen., nel caso di deposito fuori termine (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 280163; Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Rv. 269608; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216; Sez. 5, n. 46816 del 29/09/2015, Rv. 265688; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Rv. 264687; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Rv. 260297; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Rv. 252963). 2. Come osservato (Sez. 5, n. 55396 del 15/11/2018, non massimata), trattasi di interpretazione che trova fondamento nel diritto vivente. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 (che trova il suo procedente conforme nella sentenza Sez. U, n. 31312 del 26/06/2002, D'Alterio, Rv. 222044), pronunciandosi sull'analoga questione del termine d'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione, precisando che, laddove si verifichi tale eventualità, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, decorrendo da tale comunicazione o notificazione il termine per impugnare. A ragione del riferito approdo, la Corte ha spiegato che:«non può esplicare alcuna funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di deposito della sentenza, fissato irritualmente dal giudice», finendosi con il creare, altrimenti, «una disciplina ibrida, estranea al sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equivoci sul termine per impugnare» (Sent. n. 21039/2011, in motivazione). 3. Nel caso al vaglio, il Tribunale, dopo essersi legittimamente uniformato al principio di diritto affermato dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui anche il Collegio intende dare seguito, non ha, però, tenuto conto che, una volta depositata la sentenza appellata oltre il termine di quindici giorni (segnatamente il 10 gennaio 2017) - in virtù dell'auto assegnazione di un termine maggiore da parte del giudice di pace -, all'imputato sarebbe spettata la notifica dell'avviso di deposito della pronuncia. Evidente, quindi, la violazione di legge, laddove il giudice censurato ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza dei quindici giorni dall'emissione della sentenza, giacché, invece, l'illegittimità di tale auto assegnazione avrebbe imposto la notifica del deposito della sentenza - per quanto sopra 'fuori termine' - con decorrenza del termine per impugnare dalla data di tale notifica: notifica che dagli atti non risulta essere stata effettuata al Porcù, il cui appello, dunque, non può dirsi tardivo. 4. Preso atto che il reato ascritto all'imputato ricorrente è estinto per prescrizione e che questi, d'altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, mentre deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Stima il Collegio, al riguardo, che meriti seguito l'orientamento, inaugurato dalla sentenza Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Rv. 282288 e confermato dalla sentenza Sez. 5, n. 26406 del 12/04/2022, non nnassimata, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale. Le ragioni di tale ermeneusi risiedono nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondo cui, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., atteso che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale. Dunque, anche alla stregua di tale autorevole indicazione direttiva, non è irragionevole ritenere che l'imputato, il quale nel suo ricorso per cassazione si sia lamentato solo della declaratoria di inammissibilità dell'appello, senza prospettare, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, un concreto ed attuale interesse ad ottenere un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., abbia implicitamente circoscritto l'oggetto dell'impugnazione alle statuizioni civili. La soluzione condivisa, peraltro, si mostra in linea con i principi di economia processuale e di quelli del giusto processo, che esigono l'esplicita prospettazione da parte dell'imputato (non rinunziante alla prescrizione) della possibilità di conseguire l'esito più favorevole dinanzi al giudice penale e, di conseguenza, il dichiarato interesse ad ottenere il rinvio dinanzi al giudice penale invece che dinanzi al giudice civile, il quale certamente non può prosciogliere l'imputato ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima ordinanza ag
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