Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1290/2019

ECLI:EU:C:2019:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CJ0587 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 30 gennaio 2019 ( *1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Restituzioni all’esportazione indebitamente versate – Recupero – Assenza di esaurimento di tutti i mezzi di ricorso – Assenza di ricorso per cassazione in seguito al parere negativo reso da un avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) – Articolo 267 TFUE – Assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte – Negligenza dello Stato membro» Nella causa C‑587/17 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio , rappresentato da J.‑C.

Halleux, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da E. Grégoire e J. Mariani, avocats, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouquet e B. Hofstötter, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), E. Juhász, e C. Vajda, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere:

V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2018, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 luglio 2017, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (T‑287/16, non pubblicata; in prosieguo: «la sentenza impugnata», EU:T:2017:531 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 75, pag. 16 ), nella parte in cui esclude da detto finanziamento, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la somma di EUR 9601619 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo 2 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU 2005, L 209, pag. 1 ), disponeva quanto segue: «Il [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)] finanzia in regime di gestione concorrente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario: a) le restituzioni fissate per l’esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi; [...]». 3 L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento stabiliva che: «[OSCURATO:PERSONA] membri: a) adottano, nell’ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni b) altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di: i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] siano reali e regolari; ii) prevenire e perseguire le irregolarità; iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze». 4 Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, e paragrafo 8, lettera a), del medesimo regolamento: «5. [...] Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. [...]

8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 3, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi: a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro; [...]». 5 Il regolamento n. 1290/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7 ).

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, è stato sostituito e ripreso, in sostanza, dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1306/2013, che aggiunge alle prescrizioni di cui a tale prima disposizione, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per avviare i provvedimenti giudiziari eventualmente necessari al recupero dei pagamenti indebiti.

Le disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, e paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, sono state riprese, in sostanza, dall’articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013. [OSCURATO:PERSONA] restituzioni all’esportazione versate e sulle reimportazioni fraudolente 6 Nel 1992, la società [OSCURATO:PERSONA], cui è poi subentrata la società [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ha venduto un totale di 24000 tonnellate di zucchero alle società Metelmann & CO e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i contratti di vendita, tale zucchero era destinato all’esportazione al di fuori dell’Unione europea.

Queste ultime due società hanno rivenduto, tramite due intermediari, 6000 tonnellate di detto zucchero alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I contratti di vendita prevedevano inoltre che lo zucchero fosse destinato a uno Stato terzo, e dovesse uscire dal territorio dell’Unione subito dopo essere stato caricato. 7 Le operazioni di carico delle navi, in partenza dal porto di Anversa (Belgio) verso l’Uzbekistan, sono state effettuate tra il 20 gennaio e il 29 marzo 1993. 8 La società [OSCURATO:PERSONA], che, insieme alla società [OSCURATO:PERSONA] and Stevedoring, era stata incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] delle operazioni di ricezione e di carico dello zucchero sulle navi nonché delle relative pratiche documentali, ha effettuato, per conto di quest’ultima, tali pratiche documentali, e ha trasmesso le dichiarazioni di esportazione all’organismo pagatore competente, vale a dire il Bureau d’intervention et de restitution belge (Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni; in prosieguo: il «BIRB»), allora denominato Office central des contingents et licences (Servizio centrale per i contingenti e le autorizzazioni, Belgio).

Sulla scorta di tali dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il versamento da parte del BIRB di anticipi delle restituzioni all’esportazione cui essa avrebbe avuto diritto.

Tali anticipi sono stati acquisiti definitivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzioni all’esportazione, dopo che è stata fornita la prova che lo zucchero era effettivamente uscito dal territorio doganale dell’Unione. 9 Successivamente, è emerso che in realtà le 6000 tonnellate di zucchero rivendute dalla Metelmann & CO e dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver lasciato il Belgio attraverso il porto di Anversa, erano state dirottate dalla loro destinazione iniziale e reimportate fraudolentemente nel territorio dell’Unione, in Spagna, attraverso il porto di Guernica, sulla base di documenti – i formulari T2L – falsi. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato spontaneamente il BIRB della scoperta di tali reimportazioni fraudolente.

Sul procedimento penale 10 Con sentenza dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) del 22 ottobre 2003, che confermava una sentenza del Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) del 21 giugno 2001, per tali reimportazioni fraudolente due persone, che avevano agito da intermediari tra, da una parte, la Metelmann & CO e la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono state condannate penalmente per falso documentale, falsità in atti e truffa.

Il BIRB, in particolare, si è costituito parte civile nei confronti di tali persone ed ha ottenuto la loro condanna di principio al risarcimento dei danni, provvisoriamente quantificati a un centesimo di euro, condanna divenuta definitiva con sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) del 22 giugno 2004.

Sul procedimento civile di recupero 11 Il 16 marzo 1994, dopo essere venuto a conoscenza della frode commessa, il BIRB ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il rimborso di una somma di 167020445 franchi belgi (BEF), pari a EUR 4140328,68, sulla base del rilievo che i lotti di zucchero dichiarati all’esportazione ad Anversa da tale società, la cui uscita dal territorio doganale dell’Unione era stata provata con i documenti di controllo, vale a dire i formulari T5, erano stati reintrodotti nel suddetto territorio grazie a documenti falsi, ossia i formulari T2L. 12 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si è opposta alla domanda di restituzione del BIRB, ritenendo di non essere responsabile della frode. 13 Con lettere del 19 novembre 1996 e del 13 febbraio 1997, il BIRB ha tenuto ferma la sua richiesta, considerando che lo zucchero in questione non era mai stato esportato. 14 Dopo che il BIRB aveva reiterato la sua domanda di pagamento della somma in linea capitale, maggiorata degli interessi maturati a partire dal 16 aprile 1994, il 16 maggio 1997 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si è risolta, con tutte le riserve e senza alcun riconoscimento di debito, a corrispondere al BIRB la suddetta somma, nonché gli interessi dovuti per il periodo compreso tra il 16 aprile 1994 e il 16 maggio 1997, per un importo totale pari a EUR 5133087,54. 15 Ricevuto tale pagamento, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha versato al FEAGA una somma di EUR 4106470,28, corrispondente all’80 % della somma pagata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Esso ha trattenuto il restante 20 %, vale a dire la somma di EUR 1026617,52, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 ( GU 1991, L 67, pag. 11 ). 16 Il 18 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio), al fine di recuperare presso il BIRB la somma di EUR 5133087,54, maggiorata degli interessi di mora, degli interessi giudiziari e delle spese. 17 Con sentenza del 20 marzo 2008, detto giudice, dopo aver atteso la definizione del procedimento penale, ha accolto tale ricorso e ha condannato il BIRB a rimborsare tali somme. 18 Il BIRB ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), chiedendo di riformare la sentenza e di non accogliere la domanda originaria della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

In subordine, il BIRB ha chiesto a detto giudice di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, relative all’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli ( GU 1987, L 351, pag. 1 , e rettifica in GU 1988, L 337, pag. 29 ). 19 Con sentenza del 3 maggio 2012, notificata il 29 giugno 2012, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha confermato la sentenza del Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles).

Inoltre, tale giudice ha statuito che non occorreva sottoporre alcuna questione pregiudiziale alla Corte.

Di conseguenza, esso ha condannato il BIRB a pagare alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 10114003,39, risultante dall’importo di EUR 5133087,54 maggiorato degli interessi maturati dal 1 o giugno 1997 e aumentato degli interessi di mora dovuti a partire dal 7 marzo 2011, degli interessi giudiziari e delle spese. 20 In seguito a tale sentenza, il BIRB ha chiesto il parere di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), come richiesto dal diritto processuale belga, per proporre ricorso dinanzi tale giudice. 21 Il 25 settembre 2012 l’avvocato ha formulato il suo parere, in cui, sulla base di un esame del fascicolo e della giurisprudenza dell’Unione, concludeva nel senso dell’«impossibilità di criticare con concrete possibilità di successo dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) la sentenza [della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012] nella parte in cui condanna il BIRB al pagamento della somma di EUR 10114003,39».

In seguito a tale parere negativo, il BIRB ha deciso di tenerne conto e si è astenuto dal proporre ricorso per cassazione.

Il BIRB ha pagato alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la somma che era stato condannato a corrispondere, per un importo totale di EUR 10659055,85, risultante dall’importo di EUR 10114003,39 maggiorato degli interessi applicabili.

Sull’addebito al FEAGA dell’importo di EUR 9601619,85 22 Il 4 luglio 2012 il BIRB ha annunciato alla [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, immediatamente esecutiva anche in caso di ricorso per cassazione, l’importo che era stato condannato a corrispondere sarebbe stato addebitato al FEAGA. 23 Con lettera del 13 novembre 2012, il BIRB ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento n. 1290/2005, addebitava al FEAGA la somma che aveva dovuto corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ossia EUR 10659055,85, dalla quale dovevano essere dedotte, da un lato, la somma di EUR 1026617,52, pari al 20 % trattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sull’importo di EUR 5133087,54 a norma del regolamento n. 595/91, e, dall’altro, la somma relativa alle spese giudiziarie, pari a EUR 30818,48.

Di conseguenza, la spesa di EUR 9601619,85 è stata addebitata al FEAGA come entrata negativa al momento della liquidazione contabile dell’anno 2012. 24 Nella dichiarazione annuale relativa allo stesso anno, il BIRB ha così incluso una rettifica positiva ammontante a EUR 9601619,85. 25 Con la decisione di esecuzione C(2016) 1543 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in Belgio e in Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAGA per l’esercizio finanziario 2012, tale importo rettificato, dopo le verifiche contabili, è stato contabilizzato dall’Unione europea per l’esercizio finanziario 2012 ed è quindi stato versato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.

Sul procedimento amministrativo di rettifica finanziaria 26 A seguito dell’addebito della somma di EUR 9601619,85 al FEAGA, con lettera del 27 marzo 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una procedura di verifica di conformità.

Essa ha contestato la domanda di addebito al FEAGA su due punti, ossia, in primo luogo, la decisione di non esperire tutti i mezzi di ricorso disponibili, nella fattispecie tramite la proposizione di un ricorso per cassazione, ai fini del recupero della somma di cui trattasi presso la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, l’addebito degli interessi dopo il 1997. 27 Con lettera del 23 maggio 2013, il BIRB ha contestato questi due punti sulla base dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento n. 1290/2005.

A tal riguardo, il BIRB ha sostenuto che un ricorso per cassazione non avrebbe automaticamente condotto a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, dal momento che la giurisprudenza di quest’ultima ammette la possibilità di non disporre tale rinvio, nell’ambito, in particolare, della cosiddetta teoria dell’«atto chiaro».

Il BIRB ha inoltre fatto riferimento al parere negativo dell’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) e ha spiegato lo speciale ruolo assegnato a tali avvocati all’interno del sistema belga.

Esso è giunto alla conclusione che vi era stata non tanto una scelta in merito all’opportunità di proporre o di non proporre un ricorso per cassazione, quanto piuttosto un’impossibilità di proporre tale ricorso. 28 Dopo aver tenuto un incontro bilaterale con il BIRB il 13 ottobre 2014 e a seguito di vari scambi di corrispondenza, con comunicazione del 12 giugno 2015, a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ( GU 2006, L 171, pag. 90 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto ferma la posizione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si era conformato a quanto prescritto dal diritto dell’Unione per l’esercizio finanziario 2012, sulla base del rilievo che l’amministrazione belga non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili ai fini del recupero dell’importo controverso, la qual cosa avrebbe potuto consentire l’esame da parte della Corte della questione pregiudiziale relativa alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il BIRB non aveva diritto a recuperare presso il FEAGA, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, i pagamenti effettuati a titolo di restituzioni all’esportazione.

Di conseguenza, tale comunicazione indicava che si sarebbe proposto di escludere l’importo di EUR 9601619 dal finanziamento dell’Unione. 29 Sulla base di una relazione sommaria del 22 febbraio 2016, il 17 marzo 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con la quale ha escluso il suddetto importo dal finanziamento dell’Unione europea per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2016, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha proposto ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 31 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha dedotto due motivi.

Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la spesa effettuata dal BIRB non era conforme al diritto dell’Unione e che il mancato recupero o l’irregolarità traevano origine da un’irregolarità o da una negligenza imputabile a quest’ultimo.

Il secondo motivo di ricorso, dedotto in subordine, verteva sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in quanto l’importo escluso dal finanziamento dell’Unione con la decisione controversa non corrisponderebbe all’entità della non conformità constatata e non si sarebbe tenuto conto del danno finanziario arrecato all’Unione. 32 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tali due motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Conclusioni delle parti 33 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione l’importo di EUR 9601619, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese.

Sull’impugnazione 35 A sostegno della propria impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deduce un motivo unico vertente sull’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013.

Tale motivo è suddiviso in due parti.

Sulla prima parte del motivo unico d’impugnazione Argomenti delle parti 36 Con la prima parte del motivo unico d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso erroneamente che l’amministrazione belga non ha esaurito i mezzi di ricorso interni in quanto non ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del carattere straordinario del ricorso per cassazione, nonché del ruolo specifico assegnato agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) dalle norme processuali belghe. 37 Così facendo, esso avrebbe fornito un’interpretazione in contrasto con quella accolta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle decisioni del 5 dicembre 2002, Vogl c.

Germania (CE:ECHR:2002:1205DEC006586301, punto 2), e del 5 marzo 2013, Chapman c.

Belgio (CE:ECHR:2013:0305DEC003961906, punto 33).

Tale Corte, infatti, avrebbe riconosciuto in più occasioni la specificità del ruolo svolto dall’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) nel sistema giudiziario belga e del suo intervento obbligatorio.

Invero, in quest’ultima decisione, dopo aver rilevato che «il ricorrente, al fine di conformarsi alle norme di diritto processuale belga che disciplinano la proposizione di un ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), si è rivolto a un avvocato patrocinante dinanzi a detta Corte», che «l’ avvocato patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragionevole possibilità di successo» e che «sulla base di tale parere negativo, il ricorrente ha rinunciato a ricorrere in cassazione», la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe considerato che «tenuto conto del ruolo preventivo svolto dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione), nell’interesse tanto di quest’ultima che dei soggetti dell’ordinamento [...], nella fattispecie, il ricorrente ha fatto tutto quanto ci si poteva da lui attendere per esaurire i mezzi di ricorso interni». 38 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del motivo unico d’impugnazione è irricevibile, in quanto solleva un argomento che non è stato dedotto dinanzi al Tribunale, ed è, in ogni caso, infondata.

Giudizio della Corte 39 Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del motivo unico d’impugnazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in sede di impugnazione la competenza di quest’ultima è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado.

Di conseguenza, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (sentenza del 13 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]/Commission, C‑60/15 P , EU:C:2017:540 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 40 Tuttavia, un argomento non dedotto in primo grado non può essere considerato un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 13 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]/Commission, C‑60/15 P , EU:C:2017:540 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 41 Orbene, come rilevato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, e contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dedotto nel suo ricorso di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha, in sostanza, contestato di aver commesso un’irregolarità o agito con negligenza per il fatto che l’amministrazione belga non avrebbe esaurito tutti i possibili mezzi di ricorso interni.

A tal proposito, questo Stato membro ha sostenuto che, a seguito del parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB in merito alla proposizione di un ricorso per cassazione, non vi era in realtà alcuna possibilità di proporre un tale ricorso avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 42 Se è vero, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’inosservanza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nel suo atto d’impugnazione, un simile argomento mira a dimostrare che erroneamente il Tribunale ha considerato che tale Stato membro non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso interni.

Esso rappresenta, quindi, un mero ampliamento dell’argomento sviluppato nell’ambito del primo motivo di impugnazione presentato nel ricorso di primo grado. 43 Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare ricevibile la prima parte del motivo unico d’impugnazione. 44 Quanto al merito, occorre sottolineare, da un lato, che, come ha rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata e come ha riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio nel suo atto d’impugnazione, nella fattispecie l’amministrazione belga non si trovava nell’impossibilità di proporre un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 45 Pertanto, questo Stato membro non può addebitare al Tribunale di aver constatato, al suddetto punto 56, che tale amministrazione non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso previsti dal diritto belga per il recupero delle somme controverse. 46 Dall’altro lato, quanto al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deduce, in sostanza, che il Tribunale ha disatteso la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 dicembre 2002, Vogl c.

Germania (CE:ECHR:2002:1205DEC006586301, punto 2), occorre sottolineare che tale argomento non è in alcun modo suffragato e non può dunque essere accolto. 47 Nei limiti in cui tale Stato membro sostiene che il Tribunale ha fornito un’interpretazione in contrasto con quella accolta da quella stessa Corte nella decisione del 5 marzo 2013, Chapman c.

Belgio (CE:ECHR:2013:0305DEC003961906, punto 33), occorre rammentare che tale decisione riguarda la condizione, prevista all’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, secondo cui la Corte europea dei diritti dell’uomo può essere adita solo previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. 48 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 76 delle sue conclusioni, tale condizione ha lo scopo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] parte di tale convenzione l’occasione di prevenire o porre rimedio alle presunte violazioni di quest’ultima prima che siano fatte valere dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 28 luglio 1999, Selmouni c.

Francia, CE:ECHR:1999:0728JUD002580394, punto 74, e Corte EDU, 6 gennaio 2011, Paksas c.

Lituania, CE:ECHR:2011:0106JUD003493204, punto 75), mentre l’obbligo per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, mira garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Questi due obblighi sono quindi relativi a regimi giuridici diversi, per cui la summenzionata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è priva di rilevanza ai fini dell’interpretazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, in particolar modo rispetto alla nozione di negligenza contemplata da queste ultime due disposizioni. 49 Pertanto, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio vertenti sull’inosservanza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono idonei a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione delle suddette disposizioni di diritto dell’Unione. 50 La prima parte del motivo unico deve essere quindi respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del motivo unico di impugnazione Argomenti delle parti 51 Con la seconda parte del motivo unico d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 55 a 62 della sentenza impugnata, che tale Stato membro non abbia agito con la necessaria diligenza per recuperare le somme controverse e che, pertanto, abbia agito con negligenza, sulla base del rilievo che, astenendosi dal proporre ricorso avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012 pur avendone la possibilità, tale Stato membro ha reso del tutto impossibile la proposizione alla Corte da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87 e non si è avvalso di tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione per tale recupero. 52 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene, innanzitutto, che, statuendo in tal senso, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il comportamento dell’amministrazione belga. 53 Secondo questo Stato membro, infatti, pur essendo vero che tale amministrazione non si trovava nell’impossibilità teorica di impugnare in cassazione la sentenza della Cour d’appel di Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, a seguito del parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB non vi era alcuna possibilità di ottenere l’accoglimento di una tale impugnazione da parte di detto giudice, considerata la specifica funzione di filtro dei ricorsi in cassazione affidata dal legislatore belga a tali avvocati, tenuti a sconsigliare i loro clienti di proporre un ricorso che non abbia ragionevoli possibilità di successo, al fine di evitare che l’attività di tale organo giurisdizionale sia intralciata da domande manifestamente infondate o irricevibili. 54 Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha, in sostanza, ricordato che in forza delle norme processuali belghe un ricorso per cassazione dev’essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), e che un soggetto che voglia proporre un tale ricorso deve, preliminarmente, richiedere il parere di un simile avvocato sulle possibilità di successo del ricorso.

Benché detto soggetto possa non tenere conto del parere negativo formulato dall’avvocato consultato e chiedere a quest’ultimo di presentare un ricorso per cassazione in suo nome, eventualmente da lui stesso redatto, si tratterebbe, nei fatti, di una pratica marginale.

Invero, in tale evenienza l’avvocato dovrebbe indicare nel ricorso che esso è stato depositato «su richiesta e su progetto», segnalando così alla Cour de cassation (Corte di cassazione) che non ne appoggia il contenuto.

Inoltre, agendo in tal modo il soggetto correrebbe il rischio di essere condannato a pagare un’indennità per abuso di ricorso.

Peraltro, se è vero che in caso di parere negativo da parte dell’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato niente impedirebbe al soggetto interessato di richiedere un secondo parere ad un altro avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a detta Corte, sarebbe assai raro, in pratica, che quest’ultimo esprima un parere opposto al primo. 55 Nella fattispecie, l’avvocato consultato dal BIRB avrebbe fornito un parere nettamente negativo al termine di un’analisi approfondita e scrupolosa, specie della giurisprudenza della Corte.

Astenendosi dal proporre ricorso per cassazione a seguito del suddetto parere, l’amministrazione belga avrebbe agito come avrebbe agito un qualunque soggetto dell’ordinamento ragionevole e prudente. 56 Inoltre, là dove, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha reso del tutto impossibile la proposizione alla Corte di giustizia da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87, questo Stato membro sottolinea, da un lato, che la specifica funzione di filtro affidata agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) contribuisce al buon funzionamento della giustizia.

Tale funzione tuttavia non trasferirebbe a tali avvocati la competenza, propria della Cour de cassation (Corte di cassazione), di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, in quanto, in caso di dubbio, il mandante potrebbe adire la Cour de cassation (Corte di cassazione). 57 Dall’altro lato, il summenzionato Stato membro osserva che un ricorso per cassazione non avrebbe automaticamente condotto a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in quanto il mancato rinvio è in alcuni casi giustificato in applicazione dei principi enunciati nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ). 58 Orbene, nella fattispecie, l’avvocato patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB avrebbe effettuato un esame della giurisprudenza rilevante della Corte e spiegato come la soluzione accolta nella sentenza dell’11 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑279/05 , EU:C:2007:18 ) si applicasse alla causa in esame. 59 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dubita che proporre sistematicamente ricorso per cassazione quando esso sia manifestamente votato al fallimento alla luce del parere negativo e illuminato di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), professionista esperto di tale particolare procedura, costituisca un’illustrazione soddisfacente della diligenza richiesta dall’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005.

Una simile prassi sembrerebbe, al contrario, eccessiva, e costituirebbe un inutile appesantimento della procedura di recupero, senza garanzia di efficacia. 60 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in limine, il carattere incontestabilmente indebito delle restituzioni all’esportazione erogate alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, l’amministrazione belga avrebbe agito con negligenza. 61 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, che l’amministrazione nazionale aveva la possibilità di proporre tale ricorso nonostante il parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB, o di richiedere un secondo parere ad un altro avvocato. 62 Inoltre, l’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’organizzare l’accesso ai loro organi giurisdizionali supremi, in particolare attraverso pareri preliminari di avvocati specializzati, dovrebbe essere conciliata con i principi di equivalenza ed effettività.

Tale autonomia non potrebbe quindi essere invocata al fine di venir meno, in particolare, all’obbligo degli organi giurisdizionali supremi di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non spetta agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) decidere se le questioni di diritto dell’Unione sollevate da una causa siano già state decise dalla Corte ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ), o se la Cour de cassation (Corte di cassazione) debba procedere a disporre un rinvio pregiudiziale, e filtrare così l’accesso a tale mezzo giuridico bloccando la proposizione di ricorsi per cassazione.

Orbene, la posizione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio finirebbe per conferire agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) un ruolo che spetta solo a tale organo giurisdizionale. 63 Pur ammettendo che un ricorso per cassazione non necessariamente avrebbe condotto la Cour de cassation (Corte di cassazione) ad adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, l’amministrazione belga ha definitivamente privato la Cour de cassation (Corte di cassazione) della possibilità di disporre un tale rinvio.

Poiché, nella fattispecie, il carattere indebito delle restituzioni all’esportazione era incontestabile, e poiché la causa sollevava questioni di diritto che implicano un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 3665/87, secondo tale istituzione il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva il dovere di proporre un ricorso avverso la suddetta sentenza, al fine di consentire alla Cour de cassation (Corte di cassazione) di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.

A tal proposito, deriverebbe da una giurisprudenza costante della Corte che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano esercitare alcun potere discrezionale circa l’opportunità di imporre o meno la restituzione degli aiuti indebitamente erogati. 64 Infine, nella fattispecie, come la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già sostenuto dinanzi al Tribunale, il parere formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB sarebbe errato e lacunoso, tanto in merito all’interpretazione della giurisprudenza della Corte quanto riguardo alla necessità di sottoporre a quest’ultima questioni pregiudiziali.

Non si tratterebbe, pertanto, di un parere «preventivo illuminato» fondato su un’«analisi approfondita» da parte di un professionista «esperto», come asserirebbe il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio.

Giudizio della Corte 65 Al fine di statuire sulla seconda parte del motivo unico, occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto in sostanza l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di escludere dal finanziamento dell’Unione le somme poste a carico del bilancio di quest’ultima qualora constati che il mancato recupero sia dovuto a negligenze imputabili alle autorità di uno Stato membro. 66 Per quanto riguarda gli obblighi imposti in proposito alle suddette autorità, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

L’articolo 58, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 1306/2013, che riprende sostanzialmente tale prima disposizione, aggiunge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per avviare i provvedimenti giudiziari eventualmente necessari a tale recupero. 67 L’articolo 9, paragrafo 1, sostanzialmente riprodotto dal suddetto articolo 58, paragrafo 1, laddove impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di recuperare le somme indebitamente pagate, è l’espressione, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, dell’obbligo generale di diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 1991, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑28/89 , EU:C:1991:67 , punto 31 ; del 21 gennaio 1999, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑54/95 , EU:C:1999:11 , punti 66 e 177 , nonché del 13 novembre 2001, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑277/98 , EU:C:2001:603 , punto 40 ).

Tale obbligo, che si applica lungo l’intera procedura di recupero di dette somme, implica che le autorità nazionali procedano al recupero prontamente ed in tempo utile e ricorrano agli strumenti di verifica e di recupero a loro disposizione per garantire la tutela dei suddetti interessi. 68 Tuttavia, tali disposizioni non precisano quali siano le misure specifiche che devono essere adottate a questo fine, in particolare i procedimenti giudiziari da avviarsi per il recupero di dette somme. 69 Poiché la gestione del finanziamento del FEAGA compete principalmente alle amministrazioni nazionali che sono incaricate di vigilare sul rigoroso rispetto delle norme dell’Unione e che godono della vicinanza geografica necessaria a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑118/99 , EU:C:2002:39 , punto 37 , e del 7 luglio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑5/03 , EU:C:2005:426 , punto 40 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, si trovano nella posizione migliore per recuperare le somme indebitamente pagate o perse a seguito di irregolarità o negligenze, e per stabilire le misure più idonee da adottare a questo scopo. 70 Così, in particolare, spetta alle amministrazioni nazionali, fatto salvo il rispetto dell’obbligo di diligenza di cui al punto 67 della presente sentenza, scegliere i mezzi di ricorso che ritengono più appropriati per il recupero delle somme di cui trattasi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie (v., in tal senso, la sentenza del 21 luglio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑370/03 , non pubblicata, EU:C:2005:489 , punto 44 ). 71 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, la decisione di uno Stato membro di non esaurire tutti i mezzi di ricorso, compresi quelli straordinari, può verificarsi in un’ampia serie di situazioni ed essere dovuta alle ragioni più disparate.

Pertanto, non si può ritenere, senza tener conto di tali circostanze, che tale esaurimento sia necessario in tutti i casi per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e che il fatto di non esaurire i suddetti mezzi di ricorso costituisca una negligenza. 72 Ciò posto, si deve considerare, come ha, in sostanza, sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, che l’obbligo di diligenza di cui al punto 67 della presente sentenza non implica necessariamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esauriscano sistematicamente, ed indipendentemente dalle circostanze particolari del caso di specie, tutti i mezzi di ricorso previsti dal loro diritto nazionale ai fini del recupero delle somme indebitamente versate. 73 In secondo luogo, ai punti da 57 a 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva commesso una simile negligenza sulla base del rilievo che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, che ha rifiutato di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87, tale Stato membro ha reso del tutto impossibile che tali questioni venissero sottoposte alla Corte da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione). 74 A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, qualora dinanzi ad essa si ponga una questione di diritto dell’Unione, la Cour de cassation (Corte di cassazione), in quanto organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è, in linea di principio, tenuta a sottoporre alla Corte tale questione in via pregiudiziale. 75 Ciò premesso, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 111 a 113 delle sue conclusioni, l’esistenza di una negligenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non può essere desunta dalla sola circostanza che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, tale Stato membro ha privato la Cour de cassation (Corte di cassazione) della possibilità di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87. 76 In effetti, in primo luogo, ciò che conta al fine di accertare l’esistenza di una tale negligenza è stabilire se l’amministrazione belga abbia adottato tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, se, non proponendo tale ricorso, tale amministrazione si sia astenuta dall’avvalersi di un rimedio giurisdizionale che le avrebbe permesso, con ragionevole probabilità, di recuperare le somme controverse.

È nell’ambito di questo esame – esame da effettuarsi, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti 71 e 72 della presente sentenza, alla luce di tutte le circostanze particolari della fattispecie – che dev’essere preso in considerazione il fatto che la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012 avrebbe potuto condurre all’annullamento della sentenza da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) alla luce delle risposte fornite dalla Corte ad eventuali questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. 77 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’obbligo della Cour de cassation (Corte di cassazione) di adire la Corte in via pregiudiziale qualora dinanzi ad essa si ponga una questione di diritto dell’Unione, obbligo ricordato al punto 74 della presente sentenza, non grava sulla Cour de cassation (Corte di cassazione) qualora essa constati che la questione sollevata non è pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di una simile eventualità dev’essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ; del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14 , EU:C:2015:565 , punti 38 e 39 , nonché del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (anticipo d’imposta), C‑416/17 , EU:C:2018:811 , punto110). 78 Alla luce di tale giurisprudenza, non può ritenersi, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, che se fosse stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, la Cour de cassation (Corte di cassazione) avrebbe necessariamente adito la Corte in via pregiudiziale, né che un rinvio pregiudiziale avrebbe necessariamente condotto la Corte a interpretare il diritto dell’Unione in maniera tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a annullare in seguito la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 79 Dalle considerazioni esposte ai punti da 71 a 78 della presente sentenza risulta quindi che l’esistenza di una negligenza imputabile al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, doveva essere accertata alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie. 80 Tra le circostanze di cui si deve tener conto a tal fine figurano, come rilevato dall’avvocato generale ai punti 105 e 109 delle sue conclusioni, in primo luogo, le misure di recupero disponibili in forza del diritto nazionale e quelle già adottate da tale Stato membro per il recupero delle somme controverse, misure che sono menzionate ai punti da 10 a 13 della sentenza impugnata e ai punti da 11 a 14 della presente sentenza, nonché i ricorsi già proposti a tal fine da parte del suddetto Stato membro e i loro esiti. 81 In particolare, deve tenersi conto del fatto che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha esperito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] tutti i mezzi di ricorso ordinari previsti dal diritto nazionale, e che sia il Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) sia la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), nella sua sentenza del 3 maggio 2012, hanno condannato tale Stato membro a rimborsare alla suddetta società le somme controverse, maggiorate degli interessi di mora, degli interessi giudiziari e delle spese, e che quest’ultimo giudice ha stabilito che non occorreva sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. 82 In secondo luogo, devono essere prese in considerazione le iniziative procedurali intraprese dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, in seguito a tale sentenza, ai fini della proposizione di un eventuale ricorso per cassazione, vale a dire il fatto, rilevato al punto 19 della sentenza impugnata e ricordato al punto 20 della presente sentenza, che, come richiesto dal diritto processuale belga, il BIRB ha chiesto il parere di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) sulle possibilità di accoglimento di tale ricorso. 83 In terzo luogo, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 76 a 78 della presente sentenza, l’esistenza di un’eventuale negligenza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio quale configurata dalla decisione di non proporre ricorso per cassazione deve essere esaminata alla luce della valutazione che tale Stato membro ha effettuato, nelle circostanze di cui ai due punti precedenti, circa le prospettive di successo del ricorso che avrebbe potuto proporre, in seguito al parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation consultato, e, in tale contesto, della probabilità che la Cour de Cassation (Corte di cassazione), alla luce delle risposte fornite dalla Corte a eventuali questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, annullasse la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles). 84 In quarto luogo, l’esistenza di un’eventuale negligenza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dev’essere valutata tenendo conto delle spese connesse alla procedura di recupero nonché alla proposizione di un ricorso per cassazione rispetto agli importi da recuperare. 85 Orbene, benché il Tribunale abbia affermato, al punto 55 della sentenza impugnata, che l’esistenza di una negligenza imputabile al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005, divenuto in sostanza l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, dev’essere accertata alla luce delle circostanze del caso di specie, detto giudice non ha debitamente proceduto ad un esame di queste ultime, in particolare delle circostanze menzionate ai punti 83 e 84 della presente sentenza. 86 Infatti, ai punti da 56 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha desunto l’esistenza di una tale negligenza dal solo fatto che tale Stato membro, pur avendone la possibilità, si è astenuto dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, ed ha così reso impossibile la proposizione alla Corte di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87 da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione), dal che esso ha dedotto che il suddetto Stato membro non si era avvalso di tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione per recuperare le somme controverse. 87 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 88 Si deve, quindi, accogliere la seconda parte del motivo unico e annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata 89 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 90 Nella fattispecie, la soluzione della controversia implica una nuova valutazione delle circostanze del caso di specie, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 80 a 84 della presente sentenza, valutazione che il Tribunale è il più idoneo ad effettuare, dopo aver dato alle parti la possibilità di precisare le loro posizioni al riguardo. 91 Pertanto, la presente causa dev’essere rinviata al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] spese 92 Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 luglio 2017, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑287/16 , non pubblicata, EU:T:2017:531 ), è annullata. 2) La causa T‑287/16 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0587 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 30 gennaio 2019 ( *1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Restituzioni all’esportazione indebitamente versate – Recupero – Assenza di esaurimento di tutti i mezzi di ricorso – Assenza di ricorso per cassazione in seguito al parere negativo reso da un avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) – Articolo 267 TFUE – Assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte – Negligenza dello Stato membro» Nella causa C‑587/17 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio , rappresentato da J.‑C. Halleux, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da E. Grégoire e J. Mariani, avocats, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouquet e B. Hofstötter, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), E. Juhász, e C. Vajda, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2018, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 luglio 2017, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (T‑287/16, non pubblicata; in prosieguo: «la sentenza impugnata», EU:T:2017:531 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 75, pag. 16 ), nella parte in cui esclude da detto finanziamento, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la somma di EUR 9601619 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo 2 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU 2005, L 209, pag. 1 ), disponeva quanto segue: «Il [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)] finanzia in regime di gestione concorrente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario: a) le restituzioni fissate per l’esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi; [...]». 3 L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento stabiliva che: «[OSCURATO:PERSONA] membri: a) adottano, nell’ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni b) altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di: i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] siano reali e regolari; ii) prevenire e perseguire le irregolarità; iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze». 4 Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, e paragrafo 8, lettera a), del medesimo regolamento: «5.   [...] Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. [...] 8.   Dopo aver dato corso alla procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 3, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi: a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro; [...]». 5 Il regolamento n. 1290/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 , e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7 ). L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, è stato sostituito e ripreso, in sostanza, dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1306/2013, che aggiunge alle prescrizioni di cui a tale prima disposizione, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per avviare i provvedimenti giudiziari eventualmente necessari al recupero dei pagamenti indebiti. Le disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, e paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, sono state riprese, in sostanza, dall’articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013. [OSCURATO:PERSONA] restituzioni all’esportazione versate e sulle reimportazioni fraudolente 6 Nel 1992, la società [OSCURATO:PERSONA], cui è poi subentrata la società [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ha venduto un totale di 24000 tonnellate di zucchero alle società Metelmann & CO e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i contratti di vendita, tale zucchero era destinato all’esportazione al di fuori dell’Unione europea. Queste ultime due società hanno rivenduto, tramite due intermediari, 6000 tonnellate di detto zucchero alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I contratti di vendita prevedevano inoltre che lo zucchero fosse destinato a uno Stato terzo, e dovesse uscire dal territorio dell’Unione subito dopo essere stato caricato. 7 Le operazioni di carico delle navi, in partenza dal porto di Anversa (Belgio) verso l’Uzbekistan, sono state effettuate tra il 20 gennaio e il 29 marzo 1993. 8 La società [OSCURATO:PERSONA], che, insieme alla società [OSCURATO:PERSONA] and Stevedoring, era stata incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] delle operazioni di ricezione e di carico dello zucchero sulle navi nonché delle relative pratiche documentali, ha effettuato, per conto di quest’ultima, tali pratiche documentali, e ha trasmesso le dichiarazioni di esportazione all’organismo pagatore competente, vale a dire il Bureau d’intervention et de restitution belge (Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni; in prosieguo: il «BIRB»), allora denominato Office central des contingents et licences (Servizio centrale per i contingenti e le autorizzazioni, Belgio). Sulla scorta di tali dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il versamento da parte del BIRB di anticipi delle restituzioni all’esportazione cui essa avrebbe avuto diritto. Tali anticipi sono stati acquisiti definitivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzioni all’esportazione, dopo che è stata fornita la prova che lo zucchero era effettivamente uscito dal territorio doganale dell’Unione. 9 Successivamente, è emerso che in realtà le 6000 tonnellate di zucchero rivendute dalla Metelmann & CO e dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver lasciato il Belgio attraverso il porto di Anversa, erano state dirottate dalla loro destinazione iniziale e reimportate fraudolentemente nel territorio dell’Unione, in Spagna, attraverso il porto di Guernica, sulla base di documenti – i formulari T2L – falsi. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato spontaneamente il BIRB della scoperta di tali reimportazioni fraudolente. Sul procedimento penale 10 Con sentenza dello Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) del 22 ottobre 2003, che confermava una sentenza del Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) del 21 giugno 2001, per tali reimportazioni fraudolente due persone, che avevano agito da intermediari tra, da una parte, la Metelmann & CO e la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sono state condannate penalmente per falso documentale, falsità in atti e truffa. Il BIRB, in particolare, si è costituito parte civile nei confronti di tali persone ed ha ottenuto la loro condanna di principio al risarcimento dei danni, provvisoriamente quantificati a un centesimo di euro, condanna divenuta definitiva con sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) del 22 giugno 2004. Sul procedimento civile di recupero 11 Il 16 marzo 1994, dopo essere venuto a conoscenza della frode commessa, il BIRB ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il rimborso di una somma di 167020445 franchi belgi (BEF), pari a EUR 4140328,68, sulla base del rilievo che i lotti di zucchero dichiarati all’esportazione ad Anversa da tale società, la cui uscita dal territorio doganale dell’Unione era stata provata con i documenti di controllo, vale a dire i formulari T5, erano stati reintrodotti nel suddetto territorio grazie a documenti falsi, ossia i formulari T2L. 12 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si è opposta alla domanda di restituzione del BIRB, ritenendo di non essere responsabile della frode. 13 Con lettere del 19 novembre 1996 e del 13 febbraio 1997, il BIRB ha tenuto ferma la sua richiesta, considerando che lo zucchero in questione non era mai stato esportato. 14 Dopo che il BIRB aveva reiterato la sua domanda di pagamento della somma in linea capitale, maggiorata degli interessi maturati a partire dal 16 aprile 1994, il 16 maggio 1997 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si è risolta, con tutte le riserve e senza alcun riconoscimento di debito, a corrispondere al BIRB la suddetta somma, nonché gli interessi dovuti per il periodo compreso tra il 16 aprile 1994 e il 16 maggio 1997, per un importo totale pari a EUR 5133087,54. 15 Ricevuto tale pagamento, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha versato al FEAGA una somma di EUR 4106470,28, corrispondente all’80 % della somma pagata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Esso ha trattenuto il restante 20 %, vale a dire la somma di EUR 1026617,52, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 ( GU 1991, L 67, pag. 11 ). 16 Il 18 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio), al fine di recuperare presso il BIRB la somma di EUR 5133087,54, maggiorata degli interessi di mora, degli interessi giudiziari e delle spese. 17 Con sentenza del 20 marzo 2008, detto giudice, dopo aver atteso la definizione del procedimento penale, ha accolto tale ricorso e ha condannato il BIRB a rimborsare tali somme. 18 Il BIRB ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), chiedendo di riformare la sentenza e di non accogliere la domanda originaria della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. In subordine, il BIRB ha chiesto a detto giudice di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, relative all’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli ( GU 1987, L 351, pag. 1 , e rettifica in GU 1988, L 337, pag. 29 ). 19 Con sentenza del 3 maggio 2012, notificata il 29 giugno 2012, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha confermato la sentenza del Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles). Inoltre, tale giudice ha statuito che non occorreva sottoporre alcuna questione pregiudiziale alla Corte. Di conseguenza, esso ha condannato il BIRB a pagare alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 10114003,39, risultante dall’importo di EUR 5133087,54 maggiorato degli interessi maturati dal 1 o giugno 1997 e aumentato degli interessi di mora dovuti a partire dal 7 marzo 2011, degli interessi giudiziari e delle spese. 20 In seguito a tale sentenza, il BIRB ha chiesto il parere di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), come richiesto dal diritto processuale belga, per proporre ricorso dinanzi tale giudice. 21 Il 25 settembre 2012 l’avvocato ha formulato il suo parere, in cui, sulla base di un esame del fascicolo e della giurisprudenza dell’Unione, concludeva nel senso dell’«impossibilità di criticare con concrete possibilità di successo dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) la sentenza [della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012] nella parte in cui condanna il BIRB al pagamento della somma di EUR 10114003,39». In seguito a tale parere negativo, il BIRB ha deciso di tenerne conto e si è astenuto dal proporre ricorso per cassazione. Il BIRB ha pagato alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la somma che era stato condannato a corrispondere, per un importo totale di EUR 10659055,85, risultante dall’importo di EUR 10114003,39 maggiorato degli interessi applicabili. Sull’addebito al FEAGA dell’importo di EUR 9601619,85 22 Il 4 luglio 2012 il BIRB ha annunciato alla [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, immediatamente esecutiva anche in caso di ricorso per cassazione, l’importo che era stato condannato a corrispondere sarebbe stato addebitato al FEAGA. 23 Con lettera del 13 novembre 2012, il BIRB ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento n. 1290/2005, addebitava al FEAGA la somma che aveva dovuto corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ossia EUR 10659055,85, dalla quale dovevano essere dedotte, da un lato, la somma di EUR 1026617,52, pari al 20 % trattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sull’importo di EUR 5133087,54 a norma del regolamento n. 595/91, e, dall’altro, la somma relativa alle spese giudiziarie, pari a EUR 30818,48. Di conseguenza, la spesa di EUR 9601619,85 è stata addebitata al FEAGA come entrata negativa al momento della liquidazione contabile dell’anno 2012. 24 Nella dichiarazione annuale relativa allo stesso anno, il BIRB ha così incluso una rettifica positiva ammontante a EUR 9601619,85. 25 Con la decisione di esecuzione C(2016) 1543 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 marzo 2016, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori in Belgio e in Germania per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAGA per l’esercizio finanziario 2012, tale importo rettificato, dopo le verifiche contabili, è stato contabilizzato dall’Unione europea per l’esercizio finanziario 2012 ed è quindi stato versato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. Sul procedimento amministrativo di rettifica finanziaria 26 A seguito dell’addebito della somma di EUR 9601619,85 al FEAGA, con lettera del 27 marzo 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una procedura di verifica di conformità. Essa ha contestato la domanda di addebito al FEAGA su due punti, ossia, in primo luogo, la decisione di non esperire tutti i mezzi di ricorso disponibili, nella fattispecie tramite la proposizione di un ricorso per cassazione, ai fini del recupero della somma di cui trattasi presso la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, l’addebito degli interessi dopo il 1997. 27 Con lettera del 23 maggio 2013, il BIRB ha contestato questi due punti sulla base dell’articolo 32, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento n. 1290/2005. A tal riguardo, il BIRB ha sostenuto che un ricorso per cassazione non avrebbe automaticamente condotto a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, dal momento che la giurisprudenza di quest’ultima ammette la possibilità di non disporre tale rinvio, nell’ambito, in particolare, della cosiddetta teoria dell’«atto chiaro». Il BIRB ha inoltre fatto riferimento al parere negativo dell’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) e ha spiegato lo speciale ruolo assegnato a tali avvocati all’interno del sistema belga. Esso è giunto alla conclusione che vi era stata non tanto una scelta in merito all’opportunità di proporre o di non proporre un ricorso per cassazione, quanto piuttosto un’impossibilità di proporre tale ricorso. 28 Dopo aver tenuto un incontro bilaterale con il BIRB il 13 ottobre 2014 e a seguito di vari scambi di corrispondenza, con comunicazione del 12 giugno 2015, a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ( GU 2006, L 171, pag. 90 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto ferma la posizione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non si era conformato a quanto prescritto dal diritto dell’Unione per l’esercizio finanziario 2012, sulla base del rilievo che l’amministrazione belga non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili ai fini del recupero dell’importo controverso, la qual cosa avrebbe potuto consentire l’esame da parte della Corte della questione pregiudiziale relativa alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il BIRB non aveva diritto a recuperare presso il FEAGA, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, i pagamenti effettuati a titolo di restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, tale comunicazione indicava che si sarebbe proposto di escludere l’importo di EUR 9601619 dal finanziamento dell’Unione. 29 Sulla base di una relazione sommaria del 22 febbraio 2016, il 17 marzo 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con la quale ha escluso il suddetto importo dal finanziamento dell’Unione europea per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2016, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha proposto ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 31 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha dedotto due motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la spesa effettuata dal BIRB non era conforme al diritto dell’Unione e che il mancato recupero o l’irregolarità traevano origine da un’irregolarità o da una negligenza imputabile a quest’ultimo. Il secondo motivo di ricorso, dedotto in subordine, verteva sulla violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità, in quanto l’importo escluso dal finanziamento dell’Unione con la decisione controversa non corrisponderebbe all’entità della non conformità constatata e non si sarebbe tenuto conto del danno finanziario arrecato all’Unione. 32 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tali due motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. Conclusioni delle parti 33 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione l’importo di EUR 9601619, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 34 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. Sull’impugnazione 35 A sostegno della propria impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deduce un motivo unico vertente sull’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013. Tale motivo è suddiviso in due parti. Sulla prima parte del motivo unico d’impugnazione Argomenti delle parti 36 Con la prima parte del motivo unico d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso erroneamente che l’amministrazione belga non ha esaurito i mezzi di ricorso interni in quanto non ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del carattere straordinario del ricorso per cassazione, nonché del ruolo specifico assegnato agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) dalle norme processuali belghe. 37 Così facendo, esso avrebbe fornito un’interpretazione in contrasto con quella accolta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle decisioni del 5 dicembre 2002, Vogl c. Germania (CE:ECHR:2002:1205DEC006586301, punto 2), e del 5 marzo 2013, Chapman c. Belgio (CE:ECHR:2013:0305DEC003961906, punto 33). Tale Corte, infatti, avrebbe riconosciuto in più occasioni la specificità del ruolo svolto dall’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) nel sistema giudiziario belga e del suo intervento obbligatorio. Invero, in quest’ultima decisione, dopo aver rilevato che «il ricorrente, al fine di conformarsi alle norme di diritto processuale belga che disciplinano la proposizione di un ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), si è rivolto a un avvocato patrocinante dinanzi a detta Corte», che «l’ avvocato patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragionevole possibilità di successo» e che «sulla base di tale parere negativo, il ricorrente ha rinunciato a ricorrere in cassazione», la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe considerato che «tenuto conto del ruolo preventivo svolto dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione), nell’interesse tanto di quest’ultima che dei soggetti dell’ordinamento [...], nella fattispecie, il ricorrente ha fatto tutto quanto ci si poteva da lui attendere per esaurire i mezzi di ricorso interni». 38 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del motivo unico d’impugnazione è irricevibile, in quanto solleva un argomento che non è stato dedotto dinanzi al Tribunale, ed è, in ogni caso, infondata. Giudizio della Corte 39 Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del motivo unico d’impugnazione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in sede di impugnazione la competenza di quest’ultima è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado. Di conseguenza, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (sentenza del 13 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]/Commission, C‑60/15 P , EU:C:2017:540 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 40 Tuttavia, un argomento non dedotto in primo grado non può essere considerato un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 13 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]/Commission, C‑60/15 P , EU:C:2017:540 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 41 Orbene, come rilevato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, e contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dedotto nel suo ricorso di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha, in sostanza, contestato di aver commesso un’irregolarità o agito con negligenza per il fatto che l’amministrazione belga non avrebbe esaurito tutti i possibili mezzi di ricorso interni. A tal proposito, questo Stato membro ha sostenuto che, a seguito del parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB in merito alla proposizione di un ricorso per cassazione, non vi era in realtà alcuna possibilità di proporre un tale ricorso avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 42 Se è vero, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’inosservanza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nel suo atto d’impugnazione, un simile argomento mira a dimostrare che erroneamente il Tribunale ha considerato che tale Stato membro non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso interni. Esso rappresenta, quindi, un mero ampliamento dell’argomento sviluppato nell’ambito del primo motivo di impugnazione presentato nel ricorso di primo grado. 43 Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare ricevibile la prima parte del motivo unico d’impugnazione. 44 Quanto al merito, occorre sottolineare, da un lato, che, come ha rilevato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata e come ha riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio nel suo atto d’impugnazione, nella fattispecie l’amministrazione belga non si trovava nell’impossibilità di proporre un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 45 Pertanto, questo Stato membro non può addebitare al Tribunale di aver constatato, al suddetto punto 56, che tale amministrazione non aveva esaurito tutti i mezzi di ricorso previsti dal diritto belga per il recupero delle somme controverse. 46 Dall’altro lato, quanto al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio deduce, in sostanza, che il Tribunale ha disatteso la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 dicembre 2002, Vogl c. Germania (CE:ECHR:2002:1205DEC006586301, punto 2), occorre sottolineare che tale argomento non è in alcun modo suffragato e non può dunque essere accolto. 47 Nei limiti in cui tale Stato membro sostiene che il Tribunale ha fornito un’interpretazione in contrasto con quella accolta da quella stessa Corte nella decisione del 5 marzo 2013, Chapman c. Belgio (CE:ECHR:2013:0305DEC003961906, punto 33), occorre rammentare che tale decisione riguarda la condizione, prevista all’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, secondo cui la Corte europea dei diritti dell’uomo può essere adita solo previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. 48 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 76 delle sue conclusioni, tale condizione ha lo scopo di fornire agli [OSCURATO:PERSONA] parte di tale convenzione l’occasione di prevenire o porre rimedio alle presunte violazioni di quest’ultima prima che siano fatte valere dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 28 luglio 1999, Selmouni c. Francia, CE:ECHR:1999:0728JUD002580394, punto 74, e Corte EDU, 6 gennaio 2011, Paksas c. Lituania, CE:ECHR:2011:0106JUD003493204, punto 75), mentre l’obbligo per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, mira garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questi due obblighi sono quindi relativi a regimi giuridici diversi, per cui la summenzionata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è priva di rilevanza ai fini dell’interpretazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, in particolar modo rispetto alla nozione di negligenza contemplata da queste ultime due disposizioni. 49 Pertanto, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio vertenti sull’inosservanza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono idonei a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione delle suddette disposizioni di diritto dell’Unione. 50 La prima parte del motivo unico deve essere quindi respinta in quanto infondata. Sulla seconda parte del motivo unico di impugnazione Argomenti delle parti 51 Con la seconda parte del motivo unico d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 55 a 62 della sentenza impugnata, che tale Stato membro non abbia agito con la necessaria diligenza per recuperare le somme controverse e che, pertanto, abbia agito con negligenza, sulla base del rilievo che, astenendosi dal proporre ricorso avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012 pur avendone la possibilità, tale Stato membro ha reso del tutto impossibile la proposizione alla Corte da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87 e non si è avvalso di tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione per tale recupero. 52 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sostiene, innanzitutto, che, statuendo in tal senso, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il comportamento dell’amministrazione belga. 53 Secondo questo Stato membro, infatti, pur essendo vero che tale amministrazione non si trovava nell’impossibilità teorica di impugnare in cassazione la sentenza della Cour d’appel di Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, a seguito del parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB non vi era alcuna possibilità di ottenere l’accoglimento di una tale impugnazione da parte di detto giudice, considerata la specifica funzione di filtro dei ricorsi in cassazione affidata dal legislatore belga a tali avvocati, tenuti a sconsigliare i loro clienti di proporre un ricorso che non abbia ragionevoli possibilità di successo, al fine di evitare che l’attività di tale organo giurisdizionale sia intralciata da domande manifestamente infondate o irricevibili. 54 Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha, in sostanza, ricordato che in forza delle norme processuali belghe un ricorso per cassazione dev’essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), e che un soggetto che voglia proporre un tale ricorso deve, preliminarmente, richiedere il parere di un simile avvocato sulle possibilità di successo del ricorso. Benché detto soggetto possa non tenere conto del parere negativo formulato dall’avvocato consultato e chiedere a quest’ultimo di presentare un ricorso per cassazione in suo nome, eventualmente da lui stesso redatto, si tratterebbe, nei fatti, di una pratica marginale. Invero, in tale evenienza l’avvocato dovrebbe indicare nel ricorso che esso è stato depositato «su richiesta e su progetto», segnalando così alla Cour de cassation (Corte di cassazione) che non ne appoggia il contenuto. Inoltre, agendo in tal modo il soggetto correrebbe il rischio di essere condannato a pagare un’indennità per abuso di ricorso. Peraltro, se è vero che in caso di parere negativo da parte dell’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato niente impedirebbe al soggetto interessato di richiedere un secondo parere ad un altro avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a detta Corte, sarebbe assai raro, in pratica, che quest’ultimo esprima un parere opposto al primo. 55 Nella fattispecie, l’avvocato consultato dal BIRB avrebbe fornito un parere nettamente negativo al termine di un’analisi approfondita e scrupolosa, specie della giurisprudenza della Corte. Astenendosi dal proporre ricorso per cassazione a seguito del suddetto parere, l’amministrazione belga avrebbe agito come avrebbe agito un qualunque soggetto dell’ordinamento ragionevole e prudente. 56 Inoltre, là dove, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha reso del tutto impossibile la proposizione alla Corte di giustizia da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87, questo Stato membro sottolinea, da un lato, che la specifica funzione di filtro affidata agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) contribuisce al buon funzionamento della giustizia. Tale funzione tuttavia non trasferirebbe a tali avvocati la competenza, propria della Cour de cassation (Corte di cassazione), di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, in quanto, in caso di dubbio, il mandante potrebbe adire la Cour de cassation (Corte di cassazione). 57 Dall’altro lato, il summenzionato Stato membro osserva che un ricorso per cassazione non avrebbe automaticamente condotto a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in quanto il mancato rinvio è in alcuni casi giustificato in applicazione dei principi enunciati nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ). 58 Orbene, nella fattispecie, l’avvocato patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB avrebbe effettuato un esame della giurisprudenza rilevante della Corte e spiegato come la soluzione accolta nella sentenza dell’11 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑279/05 , EU:C:2007:18 ) si applicasse alla causa in esame. 59 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dubita che proporre sistematicamente ricorso per cassazione quando esso sia manifestamente votato al fallimento alla luce del parere negativo e illuminato di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), professionista esperto di tale particolare procedura, costituisca un’illustrazione soddisfacente della diligenza richiesta dall’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005. Una simile prassi sembrerebbe, al contrario, eccessiva, e costituirebbe un inutile appesantimento della procedura di recupero, senza garanzia di efficacia. 60 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in limine, il carattere incontestabilmente indebito delle restituzioni all’esportazione erogate alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, l’amministrazione belga avrebbe agito con negligenza. 61 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, che l’amministrazione nazionale aveva la possibilità di proporre tale ricorso nonostante il parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB, o di richiedere un secondo parere ad un altro avvocato. 62 Inoltre, l’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’organizzare l’accesso ai loro organi giurisdizionali supremi, in particolare attraverso pareri preliminari di avvocati specializzati, dovrebbe essere conciliata con i principi di equivalenza ed effettività. Tale autonomia non potrebbe quindi essere invocata al fine di venir meno, in particolare, all’obbligo degli organi giurisdizionali supremi di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non spetta agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) decidere se le questioni di diritto dell’Unione sollevate da una causa siano già state decise dalla Corte ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ), o se la Cour de cassation (Corte di cassazione) debba procedere a disporre un rinvio pregiudiziale, e filtrare così l’accesso a tale mezzo giuridico bloccando la proposizione di ricorsi per cassazione. Orbene, la posizione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio finirebbe per conferire agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) un ruolo che spetta solo a tale organo giurisdizionale. 63 Pur ammettendo che un ricorso per cassazione non necessariamente avrebbe condotto la Cour de cassation (Corte di cassazione) ad adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, l’amministrazione belga ha definitivamente privato la Cour de cassation (Corte di cassazione) della possibilità di disporre un tale rinvio. Poiché, nella fattispecie, il carattere indebito delle restituzioni all’esportazione era incontestabile, e poiché la causa sollevava questioni di diritto che implicano un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 3665/87, secondo tale istituzione il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva il dovere di proporre un ricorso avverso la suddetta sentenza, al fine di consentire alla Cour de cassation (Corte di cassazione) di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale. A tal proposito, deriverebbe da una giurisprudenza costante della Corte che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano esercitare alcun potere discrezionale circa l’opportunità di imporre o meno la restituzione degli aiuti indebitamente erogati. 64 Infine, nella fattispecie, come la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già sostenuto dinanzi al Tribunale, il parere formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) consultato dal BIRB sarebbe errato e lacunoso, tanto in merito all’interpretazione della giurisprudenza della Corte quanto riguardo alla necessità di sottoporre a quest’ultima questioni pregiudiziali. Non si tratterebbe, pertanto, di un parere «preventivo illuminato» fondato su un’«analisi approfondita» da parte di un professionista «esperto», come asserirebbe il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. Giudizio della Corte 65 Al fine di statuire sulla seconda parte del motivo unico, occorre in primo luogo ricordare che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto in sostanza l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di escludere dal finanziamento dell’Unione le somme poste a carico del bilancio di quest’ultima qualora constati che il mancato recupero sia dovuto a negligenze imputabili alle autorità di uno Stato membro. 66 Per quanto riguarda gli obblighi imposti in proposito alle suddette autorità, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. L’articolo 58, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 1306/2013, che riprende sostanzialmente tale prima disposizione, aggiunge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per avviare i provvedimenti giudiziari eventualmente necessari a tale recupero. 67 L’articolo 9, paragrafo 1, sostanzialmente riprodotto dal suddetto articolo 58, paragrafo 1, laddove impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di recuperare le somme indebitamente pagate, è l’espressione, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, dell’obbligo generale di diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 1991, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑28/89 , EU:C:1991:67 , punto 31 ; del 21 gennaio 1999, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑54/95 , EU:C:1999:11 , punti 66 e 177 , nonché del 13 novembre 2001, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑277/98 , EU:C:2001:603 , punto 40 ). Tale obbligo, che si applica lungo l’intera procedura di recupero di dette somme, implica che le autorità nazionali procedano al recupero prontamente ed in tempo utile e ricorrano agli strumenti di verifica e di recupero a loro disposizione per garantire la tutela dei suddetti interessi. 68 Tuttavia, tali disposizioni non precisano quali siano le misure specifiche che devono essere adottate a questo fine, in particolare i procedimenti giudiziari da avviarsi per il recupero di dette somme. 69 Poiché la gestione del finanziamento del FEAGA compete principalmente alle amministrazioni nazionali che sono incaricate di vigilare sul rigoroso rispetto delle norme dell’Unione e che godono della vicinanza geografica necessaria a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑118/99 , EU:C:2002:39 , punto 37 , e del 7 luglio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑5/03 , EU:C:2005:426 , punto 40 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, si trovano nella posizione migliore per recuperare le somme indebitamente pagate o perse a seguito di irregolarità o negligenze, e per stabilire le misure più idonee da adottare a questo scopo. 70 Così, in particolare, spetta alle amministrazioni nazionali, fatto salvo il rispetto dell’obbligo di diligenza di cui al punto 67 della presente sentenza, scegliere i mezzi di ricorso che ritengono più appropriati per il recupero delle somme di cui trattasi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie (v., in tal senso, la sentenza del 21 luglio 2005, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑370/03 , non pubblicata, EU:C:2005:489 , punto 44 ). 71 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, la decisione di uno Stato membro di non esaurire tutti i mezzi di ricorso, compresi quelli straordinari, può verificarsi in un’ampia serie di situazioni ed essere dovuta alle ragioni più disparate. Pertanto, non si può ritenere, senza tener conto di tali circostanze, che tale esaurimento sia necessario in tutti i casi per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e che il fatto di non esaurire i suddetti mezzi di ricorso costituisca una negligenza. 72 Ciò posto, si deve considerare, come ha, in sostanza, sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, che l’obbligo di diligenza di cui al punto 67 della presente sentenza non implica necessariamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri esauriscano sistematicamente, ed indipendentemente dalle circostanze particolari del caso di specie, tutti i mezzi di ricorso previsti dal loro diritto nazionale ai fini del recupero delle somme indebitamente versate. 73 In secondo luogo, ai punti da 57 a 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva commesso una simile negligenza sulla base del rilievo che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, che ha rifiutato di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87, tale Stato membro ha reso del tutto impossibile che tali questioni venissero sottoposte alla Corte da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione). 74 A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, qualora dinanzi ad essa si ponga una questione di diritto dell’Unione, la Cour de cassation (Corte di cassazione), in quanto organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è, in linea di principio, tenuta a sottoporre alla Corte tale questione in via pregiudiziale. 75 Ciò premesso, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 111 a 113 delle sue conclusioni, l’esistenza di una negligenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non può essere desunta dalla sola circostanza che, astenendosi dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, tale Stato membro ha privato la Cour de cassation (Corte di cassazione) della possibilità di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87. 76 In effetti, in primo luogo, ciò che conta al fine di accertare l’esistenza di una tale negligenza è stabilire se l’amministrazione belga abbia adottato tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, se, non proponendo tale ricorso, tale amministrazione si sia astenuta dall’avvalersi di un rimedio giurisdizionale che le avrebbe permesso, con ragionevole probabilità, di recuperare le somme controverse. È nell’ambito di questo esame – esame da effettuarsi, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti 71 e 72 della presente sentenza, alla luce di tutte le circostanze particolari della fattispecie – che dev’essere preso in considerazione il fatto che la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012 avrebbe potuto condurre all’annullamento della sentenza da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione) alla luce delle risposte fornite dalla Corte ad eventuali questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. 77 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’obbligo della Cour de cassation (Corte di cassazione) di adire la Corte in via pregiudiziale qualora dinanzi ad essa si ponga una questione di diritto dell’Unione, obbligo ricordato al punto 74 della presente sentenza, non grava sulla Cour de cassation (Corte di cassazione) qualora essa constati che la questione sollevata non è pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di una simile eventualità dev’essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 21 ; del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14 , EU:C:2015:565 , punti 38 e 39 , nonché del 4 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (anticipo d’imposta), C‑416/17 , EU:C:2018:811 , punto110). 78 Alla luce di tale giurisprudenza, non può ritenersi, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, che se fosse stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, la Cour de cassation (Corte di cassazione) avrebbe necessariamente adito la Corte in via pregiudiziale, né che un rinvio pregiudiziale avrebbe necessariamente condotto la Corte a interpretare il diritto dell’Unione in maniera tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a annullare in seguito la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012. 79 Dalle considerazioni esposte ai punti da 71 a 78 della presente sentenza risulta quindi che l’esistenza di una negligenza imputabile al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, doveva essere accertata alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie. 80 Tra le circostanze di cui si deve tener conto a tal fine figurano, come rilevato dall’avvocato generale ai punti 105 e 109 delle sue conclusioni, in primo luogo, le misure di recupero disponibili in forza del diritto nazionale e quelle già adottate da tale Stato membro per il recupero delle somme controverse, misure che sono menzionate ai punti da 10 a 13 della sentenza impugnata e ai punti da 11 a 14 della presente sentenza, nonché i ricorsi già proposti a tal fine da parte del suddetto Stato membro e i loro esiti. 81 In particolare, deve tenersi conto del fatto che, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha esperito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] tutti i mezzi di ricorso ordinari previsti dal diritto nazionale, e che sia il Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) sia la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), nella sua sentenza del 3 maggio 2012, hanno condannato tale Stato membro a rimborsare alla suddetta società le somme controverse, maggiorate degli interessi di mora, degli interessi giudiziari e delle spese, e che quest’ultimo giudice ha stabilito che non occorreva sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. 82 In secondo luogo, devono essere prese in considerazione le iniziative procedurali intraprese dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, in seguito a tale sentenza, ai fini della proposizione di un eventuale ricorso per cassazione, vale a dire il fatto, rilevato al punto 19 della sentenza impugnata e ricordato al punto 20 della presente sentenza, che, come richiesto dal diritto processuale belga, il BIRB ha chiesto il parere di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione) sulle possibilità di accoglimento di tale ricorso. 83 In terzo luogo, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 76 a 78 della presente sentenza, l’esistenza di un’eventuale negligenza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio quale configurata dalla decisione di non proporre ricorso per cassazione deve essere esaminata alla luce della valutazione che tale Stato membro ha effettuato, nelle circostanze di cui ai due punti precedenti, circa le prospettive di successo del ricorso che avrebbe potuto proporre, in seguito al parere negativo formulato dall’avvocato presso la Cour de cassation consultato, e, in tale contesto, della probabilità che la Cour de Cassation (Corte di cassazione), alla luce delle risposte fornite dalla Corte a eventuali questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, annullasse la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles). 84 In quarto luogo, l’esistenza di un’eventuale negligenza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dev’essere valutata tenendo conto delle spese connesse alla procedura di recupero nonché alla proposizione di un ricorso per cassazione rispetto agli importi da recuperare. 85 Orbene, benché il Tribunale abbia affermato, al punto 55 della sentenza impugnata, che l’esistenza di una negligenza imputabile al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005, divenuto in sostanza l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/2013, dev’essere accertata alla luce delle circostanze del caso di specie, detto giudice non ha debitamente proceduto ad un esame di queste ultime, in particolare delle circostanze menzionate ai punti 83 e 84 della presente sentenza. 86 Infatti, ai punti da 56 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha desunto l’esistenza di una tale negligenza dal solo fatto che tale Stato membro, pur avendone la possibilità, si è astenuto dal proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) del 3 maggio 2012, ed ha così reso impossibile la proposizione alla Corte di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento n. 3665/87 da parte della Cour de cassation (Corte di cassazione), dal che esso ha dedotto che il suddetto Stato membro non si era avvalso di tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione per recuperare le somme controverse. 87 Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 88 Si deve, quindi, accogliere la seconda parte del motivo unico e annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata 89 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 90 Nella fattispecie, la soluzione della controversia implica una nuova valutazione delle circostanze del caso di specie, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 80 a 84 della presente sentenza, valutazione che il Tribunale è il più idoneo ad effettuare, dopo aver dato alle parti la possibilità di precisare le loro posizioni al riguardo. 91 Pertanto, la presente causa dev’essere rinviata al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] spese 92 Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 luglio 2017, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑287/16 , non pubblicata, EU:T:2017:531 ), è annullata. 2) La causa T‑287/16 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1290/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris