CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p.a.(incorporante il [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei rispettivi rappresentanti legali protempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procure speciali in calce al ricorso, elettivamente domiciliatein Roma, via Nomentana n. 78 e con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 29 Maggio 2026 Numero registro generale 4616/2024Ric. n. 4616/2024 Numero sezionale 1971/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22057/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026Maria Grazia BRUNELLI, Lino FOSSATI, Elisabetta GIBBS,Stefania DEGANI, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusteprocure speciali in calce al controricorso, con domicilio digitale exlege- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3570 del 2023pubblicata il 19 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edElisabetta Gibbs proposero opposizione al decreto ingiuntivo emessodal Tribunale di Milano n. 21849/2016 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di euro 178.341,28, oltreaccessori e spese, e a loro richiesto in qualità di fideiussori dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita in data 7 aprile 2015 sino allaconcorrenza di euro 1.040.000; a fondamento del ricorso inopposizione venne documentata la conclusione, in data 5 ottobre2006, del contratto di locazione finanziaria n. 48313 (poi n. 100711),avente ad oggetto la concessione in godimento dell’immobile ividescritto, acquistato al prezzo di euro 918.000,00, IVA esclusa; fualtresì allegato l’inadempimento dell’utilizzatore al pagamento deicanoni concordati e la successiva manifestazione di volontà dellaconcedente di risolvere il contratto. Gli opponenti eccepirono chel’immobile era stato già restituito, da oltre un anno rispetto almomento di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e che il suovalore era superiore all’importo richiesto dal creditore.1.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8043/2017, rigettòl’opposizione proposta dai predetti fideiussori.Numero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosi1.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edElisabetta Gibbs proposero gravame, che la Corte d’appello di Milano,con la sentenza n.2932/2018, rigettò.1.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edElisabetta Gibbs ricorsero al giudice di legittimità.Con ordinanza n. 26531/2021 la Corte di cassazione ha accolto ilricorso per quanto di ragione, rinviando alla Corte d’appello di Milanoal fine di valutare la congruità della clausola penale.2. A seguito della riassunzione dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si sono costituitesia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sa.La Corte d’appello di Milano in sede di rinvio, disposta la CTU, conla sentenza n. 3570/2023, per quanto ancora di interesse, ha accoltol’appello proposto dai predetti fideiussori e, in riforma della sentenzadel Tribunale, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 21849/2017 edichiarato che nulla debbono in virtù del contratto di locazionefinanziaria n. 48313 concluso in data 5 ottobre 2006 in favore diAMCO – [OSCURATO:PERSONA] spa, quale cessionaria delcredito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha inoltre dichiaratoinammissibili le domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA], DeganiStefania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di condanna di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni periscrizione ipotecaria pregiudizievole e per illegittima segnalazione incentrale rischi; ha infine respinto la domanda formulata ai sensidell’art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. e condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, allarifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante il [OSCURATO:SOCIETA]) hanno proposto ricorso fondato su quattro motivi.Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con unico atto di controricorso. Parte ricorrente eparte controricorrente hanno depositato rispettive memorie.Numero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 ss. e 1384 c.c., 112 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.);omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.La sentenza impugnata sarebbe viziata con riferimento aquanto prescritto dall’art. 112 c.p.c., sia perché nessuna domandasarebbe stata proposta con riferimento alla clausola penale indicatanell’art. 11 del contratto e che riguardava i canoni a scadere ed ilprezzo di riscatto, sia per aver omesso di pronunciarsi, non fornendoalcuna congrua motivazione, sulla domanda di credito relativa aicanoni scaduti avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. La pronunciaimpugnata, infatti, si sostanzierebbe (e concentrerebbe la propriamotivazione) nel sillogismo illogico che, se la clausola penale (cheriguardava i soli canoni a scadere e il prezzo di riscatto) è eccessiva,«i fideiussori nulla devono alla Banca»; tuttavia, l’esercizio officiosodel potere di riduzione della clausola penale avrebbe potuto, al più,giustificare la declaratoria di insussistenza del credito per quantocorrispondente alla clausola penale, ovvero di altra forma dirisarcimento del danno (di cui la clausola penale è espressioneconvenzionale), e non, invece, per titoli del tutto diversi, id est per icrediti relativi alle prestazioni corrispettive maturate anteriormentealla risoluzione del contratto (ed estranee al contenuto della clausolapenale contrattuale o a domande risarcitorie).2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degliartt. 1384, 1526 c.c., (art. 360, n. 3 c.p.c.); nullità della sentenza(art. 360 n. 4 c.p.c.); omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 4c.p.c.)”.La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisionesostanzialmente recependo quanto indicato dal consulente tecnico diufficio e, in particolare, da un lato, stimando il valore dell’immobile,alla data della restituzione alla concedente (in euro 820.000),dall’altro, quantificando la penale dovuta (in euro 612.163,79), cosìNumero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosidisattendendo i principi ermeneutici consolidati della Suprema Corte,in tema di corretta applicazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. allafattispecie del leasing traslativo e rendendo una motivazioneapparente.Per quanto la Corte d’appello avesse dato ben conto del fattoche la Corte di cassazione, nell’ordinanza di rinvio, avevaspecificamente segnalato che il giudice di merito, al fine di valutarela congruità della clausola penale, e quindi se del caso esercitare ipoteri di riduzione officiosi ai sensi dell’art. 1384 c.c., avrebbedovuto procedere alla «stima del valore del bene oggetto dellalocazione finanziaria fra le parti, in base ai valori di mercato almomento della sua restituzione», e quindi comparare tale valore con«l’ammontare delle somme dovute al concedente», tuttavia nellavalutazione della clausola penale non si sarebbe uniformata aiparametri indicati dalle Sezioni Unite che, nel caso di risoluzione perinadempimento dell’utilizzatore, sono volti ad evitare l’arricchimentoingiustificato del lessor ove questi consegua (dalla penale) «più diquanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolareadempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso» (cosìCass. S.U. n. 2061/2021) e sarebbe giunta, in modo del tuttoapodittico ed illegittimo, alla decisione per cui «il valore di mercatodell’immobile …. superava detto importo. Di conseguenza … ifideiussori nulla devono alla banca».La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare non solol’ammontare dei “canoni a scadere ed il prezzo di riscatto”, ma tuttoquanto la concedente aveva diritto di conseguire dall’adempimentodel contratto, e perciò, certamente, anche quanto ancora dovuto peri canoni già scaduti al momento della risoluzione contrattuale (cheerano appunto oggetto della domanda per euro 178.341,28), oltrela valutazione del costo complessivo dell’operazione e dei guadagniNumero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosi3. Questi motivi primo e secondo, che possono esserecongiuntamente scrutinati per l’evidente nesso di connessione,vanno disattesi.3.1.1. In primo luogo, del tutto inammissibile si rivela ladoglianza ex art. 1362 in quanto priva di specificità.Insegna il consolidato orientamento di questa Suprema Corteche, per far valere tale violazione, il ricorrente per cassazione devenon solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazionemediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostatodai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicatisulla base di argomentazioni illogiche, non essendo consentito ilriesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9/10/2012, n. 17168;Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Per vero, la censura veicolata con il mezzo in esame,nonostante la formale intestazione, nella sostanza, attiene a profilidi fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovogiudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento deifatti, quanto la valutazione ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle provein base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile insede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n.10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511;Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).3.1.2. Infondata, in secondo luogo, risulta l’asserita violazionedel principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato,prospettato dalle ricorrenti con riguardo al fatto che la Corte di MilanoNumero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosiavrebbe violato l’art. 112 c.p.c. in quanto essa avrebbe potutoesercitare un potere ufficioso di riduzione della penale (solo) in“quanto la penale fosse stata oggetto della domanda, ovverosottoposta al giudice in via di eccezione”.È viceversa evidente che sia dall’ordinanza di rinvio di questogiudice di legittimità, sia dalla pronuncia di primo grado, l’interogiudizio veniva a incentrarsi sulla applicazione della clausola di cuiall’art. 11 del contratto di leasing; difatti, nella sentenza di primecure si legge: «Pienamente lecita risulta la pretesa monitoriaingiunta avente ad oggetto i canoni scaduti al momento dellarisoluzione ope legis del contratto secondo quanto previsto dall’art.11 del contratto di leasing». E dal suo canto, l’ordinanza rescindenteha rilevato, d’ufficio, la necessità - una volta esaminati dal giudicedel rinvio i valori economici ricavabili in atti di causa e quindideterminato l’effettivo dovuto - di valutare la eventuale sussistenzadei presupposti per la riduzione d’ufficio della penale contrattuale(l’intera clausola n.11), non dettando alcun particolare principio didiritto, ma rinviando espressamente all’applicazione dei principiaffermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021.La Corte d’appello di Milano, giusti i principi di diritto fissatidalla sentenza delle citate Sezioni Unite (principi poi ribaditi especificati, proprio con riguardo alla valida clausola di deduzione, daCass. Sez. 3, n. 28022/2021), per determinare l’effettivo dovutorispetto al vantato, e in relazione, quindi, al potere ridurre la penalein caso di eccessività, ha dato correttamente risposta alla «necessitàdi detrarre il valore del bene previa sua stima» come espressamenteindicatole ordinanza di questa Corte, pag.15, primo periodo)disponendo una C.T.U., basata sui documenti e atti di causa.Sulla base della esperita CTU, è emerso che la Banca nonvantava nessun credito (da valutare eventualmente come eccessivoe quindi da ridurre d’ufficio), bensì un suo debito verso il fallimentoNumero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosidella società debitrice principale garantita dai fideiussori perl’importo di euro 29.494,93.Questa Suprema Corte con indirizzo costante ha affermato intermini generali che, in tema di leasing traslativo, in caso dirisoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penalepattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può esserevalutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione,anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risultimanifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entitàdell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. Sez. 3,8/10/2019 n. 25031; in tal senso, sostanzialmente conforme, Cass.Sez. 3, 18/10/2023 n. 28906).Nella specie, la Corte di merito si è conformata ai principi soprarichiamati, compiendo il dovuto accertamento sulla clausola penale,tenuto conto della regola posta dall’articolo 1526 c.c.3.1.3. Inammissibile è poi la censura di omesso esame di fattodecisivo in quanto soltanto evocata, senza alcuna esposizione.3.1.4. Riguardo alla doglianza per cui la Corte di appello nonavrebbe applicato il “principio di indifferenza”, le ricorrentisviluppano argomentazioni inedite, come ben rilevato dalla partecontroricorrente (vedi punto 29 in controricorso) e del tutto contrariea quanto preteso con il primo motivo (pretesa interpretazione delladomanda ultrapetita).Va al riguardo osservato che il principio evocato può trovareapplicazione ai sensi dell’art. 1526 c.c. solo in presenza di unaclausola come quella c.d. “di confisca” (oggettivamente eccessiva eda ridursi, in favore dell'ex conduttore, proprio nel limite della“indifferenza”; v. S.U. n. 2061/2021, pag. 35, ultimo periodo; Cass.Sez. 3, 2/2/2024 n. 3096), non certo, invece, quando, come nel casodi specie, si è in presenza di una valida clausola c.d. “di deduzione”che ricalca la normativa specifica intervenuta con la l. n. 124/2017.Numero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiNeppure può ritenersi che la clausola penale debba avere qualeoggetto esclusivo un risarcimento contenuto nei terminidell’interesse negativo in quanto la distinzione tra interesse positivoe negativo vale in mancanza di un patto sul risarcimento, trattandosidi previsione derogabile nell’ipotesi in cui le parti, per il caso dirisoluzione, stabiliscano il risarcimento del lucro cessante o delmancato guadagno, salvo ovviamente che tale previsione sia equa.Nella specie, il giudice di merito ha valutato la penale anchealla luce dell’assetto di interessi previsto dall’articolo 1526 c.c. e congiudizio adeguato e piano e non censurabile nella presente sede dilegittimità l’ha ritenuta non eccessiva, non in contrasto con la tutelache la norma offre all’utilizzatore del bene, in considerazione delfatto che, se da un lato il concedente ha diritto di tenere per sé icanoni già corrisposti oltre a quelli da corrispondere, per altro versodeve procurare al concessionario il valore del bene venduto. Con laconseguenza che è vero che a tale stregua l’utilizzatore corrispondeammontare corrispondente quasi all’intero ammontare delfinanziamento, va per altro verso considerato che riceve ilcorrispettivo del bene (arg. ex Cass. 3/03/2022 n. 10249 che ritieneridotta ad equità la penale, laddove sia riconosciuta al concedenteuna somma pari al valore del bene).[OSCURATO:PERSONA] d’appello, dunque, escludendo l’eccessività dellapenale, si è posto in linea di continuità rispetto ai criteri di giudizioposti da questa Corte.4. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame difatto decisivo (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.5. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedegli art. 91 c.p.c., art. 10 c.p.c. e art. 5 d.m. 14.3.204, n. 55 (art.360, n. 3 c.p.c.)”.Numero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosi6. I motivi terzo e quarto, che possono essere scrutinaticongiuntamente perché attinenti entrambi a questioni sulle spese,non sono fondati.Anzitutto, va rammentato che la soccombenza si valutarispetto al complessivo esito della lite (da ultimo, Cass. Sez. 2,3/03/2026 n. 4818). A tal fine, è opportuno richiamare gli elementicorrettamente elencati in tema dai controricorrenti: 1) l’ordinanza dirinvio di questa Corte ha cassato la sentenza d’appello anche aseguito dell’accoglimento di due motivi di diritto espressi in ricorsodai fideiussori, odierni controricorrenti; 2) il giudizio di gravame dirinvio è stato accolto in applicazione dell’art. 1526 c.c., da sempreinvocato dagli opponenti, e in ragione del fatto che non è risultatoalcun credito della Banca; 3) già in sede di opposizione al decretoingiuntivo i fideiussori sostennero che il valore del bene superasse ilvantato; 4) la Banca non ha mai specificato quale base normativalegittimasse la sua domanda; 5) il decreto ingiuntivo è stato ottenutosu un presupposto, rivelatosi non fondato, della mancata riconsegnadel bene; 6) con la precisazione delle conclusioni in sede di rinvio(doc. 19) gli odierni controricorrenti hanno richiesto il risarcimentodel danno ex art. 96 c.p.c.Quanto al “probabile” errore della Corte di appello nellaliquidazione delle spese per errata applicazione dello scaglionetariffario, in realtà la Corte ha applicato i corretti scaglioni di tariffa(nella specie, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00). Infondata,altresì, si rivela la doglianza formulata a proposito della Degani che,costituitasi in tutti i gradi con gli altri opponenti sin dall’inizio dellacausa in opposizione al decreto ingiuntivo per poi farsi assistere daaltro difensore solo per la fase istruttoria e decisionale del rinvio, hacorrettamente indicato in nota la parte percentuale che sarebbeandata in aumento alla liquidazione dei coobbligati Fossati, Gibbs, eBrunelli, se ivi fosse rimasta sino alla fine del giudizio. La liquidazioneNumero registro generale 4616/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1971/2026Ric. n. 4616/2024 Numero di raccolta generale 22057/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosidisposta, infine, risulta ben lontana dai massimi tabellaridell’applicato, corretto, scaglione.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e postea carico delle parti ricorrenti, in solido tra loro, in favore delleparti controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, arifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che siliquidano in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 peresborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedelle ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi