CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 07/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, a seguito di appello del Pubblico Mìnistero, ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti gravemente indiziati del delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, nonché di una serie di reati di corruzione e di falso. [OSCURATO:PERSONA], dipendente pubblico in servizio presso il Comando provinciale di Vigili del fuoco di Napoli, successivamente assegnato al Distaccamento di Capri con la qualifica di capo Reparto, sarebbe stato socio occulto e gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto l'attività di riparazione e manutenzione di estintori, e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto l'attività di commercio elettronico all'ingrosso e al dettaglio di articoli antincendio e antinfortunistici, nonché di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato socio unico e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e socio della [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, secondo la prospettazione d'accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe procacciato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], alle società suindicate i clienti tenuti al rispetto della normativa antincendio, predisposto, insieme a tecnici compiacenti, certificazioni, progetti, relazioni necessarie per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dei requisiti antincendio, e fatto assegnare le pratiche a ispettori compiacenti. A fronte di tali attività sarebbero state corrisposte denaro e altre utilità. Il Tribunale, oltre a disporre le misure cautelari personali a cui si è fatto cenno, ha anche disposto: a) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in relazione ai capi 2 - 6 - 10 ( si tratta di tre fatti di concorso in corruzione propria), di somme di denaro o, in subordine, dii beni di valore equivalente fino alla concorrenza di euro 2.750 euro ; b) il sequestro finalizzato alla confisca cd. allargata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un dato immobile; c) il sequestro preventivo impeditivo delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] service s r.l. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale, il tema attiene all'appello proposto dal Pubblico Ministero che, si assume, sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità. Nella specie, difetterebbe innanzitutto la specifica indicazione del capo o del punto oggetto di impugnazione; il Pubblico Ministero, in particolare, da una parte, non avrebbe impugnato "il rigetto delle misure cautelari reali, bensì proposto appello rispetto al capo della ordinanza che rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare " (così il ricorso) e, dall'altra, si sarebbe limitato a riprodurre la precedente richiesta di misura cautelare, senza proporre nessuna critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Il Tribunale avrebbe "interpretato" in senso sfavorevole all'indagato la domanda cautelare, recependo una richiesta di fatto diversa da quella originaria, e, da una parte, avrebbe affermato che, rispetto ad un provvedimento lacunoso, il Pubblico ministero potesse riproporre l'originaria richiesta cautelare senza confrontarsi con il provvedimento impugnato, ma, dall'altra, avrebbe poi provveduto esso stesso, in via autonoma, a valutare lo specifico contenuto del provvedimento di rigetto. Il Tribunale avrebbe inoltre "spostato" in avanti l'inizio dell'iter criminis quanto alla esecuzione del patto corruttivo; lo stesso avrebbe fatto quanto alle altre ipotesi criminose, in relazione alle quali avrebbe pure autonomamente analizzato le singole vicende. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al periculum in mora, fatto derivare semplicemente dall'astratto rischio di dispersione dei beni in ragione della spregiudicatezza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza del procedimento da circa due anni (perquisizione del novembre del 2022) e non avrebbe fatto alcunchè. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo che attiene alla inammissibilità dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] motivo è strutturalmente sovrapponibile a quanto detto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, in cui nessuna specifica censura è stata dedotta quanto al requisito del fumus commissi delicti, è fondato limitatamente al profilo della sussistenza del periculum in mora. 2. Il primo motivo dei ricorsi, relativo alla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, è infondato. Dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari si evince che il mancato accoglimento della richiesta di misura cautelare personale fu motivato in ragione della insussistenza sia del requisito dei gravi indizi di colpevolezza (chiarissimo sul punto il Giudice a pag. 47), che di quello delle esigenze cautelari. In particolare, il Giudice ritenne che, pur sussistendo indizi "del compimento di attività illecite", questi non fossero gravi, precisi e concordanti. Nell'ambito di un provvedimento dedicato quasi interamente alla richiesta di misura cautelare personale, il Giudice, solo alla penultima pagina (cfr. pag. 61), rigettò la domanda di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quanto al fumus, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, cioè sulla base della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ("devono ribadirsi le considerazioni svolte in precedenza in ordine alla mancanza di elementi indiziari sufficienti in relazione alle condotte illecite ascritte agli indagati") e, inoltre, per l'insussistenza del periculum in mora. Dunque, un provvedimento di rigetto in cui non fu considerato il diverso standard probatorio necessario e sufficiente ai fini della domanda cautelare reale, costituito non dai gravi indizi di colpevolezza, quanto, piuttosto, da indizi rivelatori della sussistenza oggettiva del reato. In tale contesto, il Pubblico Ministero predispose un atto di appello strutturato in una prima parte - costituita da due pagine - in cui si assumeva che il Giudice non avesse tenuto conto di una serie di elementi nella formulazione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, indicati nelle successive circa 400 pagine, sostanzialmente riproduttive della richiesta cautelare. Da pag. 431 dell'atto di appello, il Pubblico Ministero affrontò invece il tema del rigetto della domanda cautelare reale, facendo, tra. l'altro, un chiaro riferimento al sequestrò finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto e del prezzo derivante dai fatti corruttivi (pag. 432 e ss.). Nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero chiarì inoltre che la somma da sottoporre a sequestro, anche per equivalente, doves*,quantificarsi in 21.313,93 euro (pag. 434) ed evidenziò come [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare anche di beni immobili. Successivamente fu chiesto anche il sequestro: a) preventivo finalizzato alla confisca allargata (pag. 437 - 476) per un ammontare di 102.611,01 euro "rinvenibile in forma liquida o disponibile sui conti correnti); b) il sequestro impeditivo ex art. 231 del 2001 delle quote di una serie di società. In tale articolato quadro di riferimento il Pubblico Ministero fece inoltre riferimento, quanto al periculum in mora, al rischio di dispersione, procedendo inoltre ad indicare gli elementi dimostrativi della sproporzione per la confisca allargata. 3. Dall'esame della ordinanza impugnata emerge chiaramente come la valutazione del Tribunale prenda le mosse da un presupposto, quello, cioè, che il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari fosse strutturalmente lacunoso e che, rispetto a una motivazione di tal tipo, il Pubblico Ministero avesse legittimamente riproposto la domanda cautelare. A fronte di una motivazione gravemente lacunosa ed a una rilevante omissione di valutazione di dati probatori, il Tribunale ha ritenuto cioè che il Pubblico Ministero, lungi da criticare profili motivazionali specifici - in realtà insussistenti -, potesse di fatto invocare un giudizio più analitico riproponendo gli argomenti non valutati. Dunque, secondo il Tribunale, la specificità dei motivi di impugnazione non poteva che essere proporzionata alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato. 4. Si tratta di una motivazione corretta. I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Rv. 258664). In particolare, l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Rv. 269098). L'onere di specificità non viene meno di fronte'un provvedimento immotivato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza. Le Sezioni Unite infatti hanno tuttavia chiarito che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; nello stesso senso Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024- dep. 2025- Franceschi, Rv. 287512; Sez. 6, n. 32355 del 08/07(2024, Compagno, Rv. 286857). Quanto più il provvedimento impugnato si presenta carente sotto il profilo argomentativo, tanto più si attenua da parte dell'impugnante l'onere difensivo di confutare in modo puntuale e rigoroso le valutazioni espresse dal primo giudice nell'atto di impugnazione. Nel caso di specie, rispetto ad un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva escluso in modo lacunoso i gravi indizi di colpevolezza e che aveva rigettato la domanda cautelare reale facendo riferimento ad un non condivisibile principio di diritto - quello per cui l'assenza di gravi indizi di colpevolezza sia di per sé preclusiva della possibilità di configurare il fumus commissi delicti in tema di sequestro preventivo -, il Tribunale ha correttamente ritenuto non generico l'appello del Pubblico Ministero, che aveva censurato la valutazione del Giudice per le indagini preliminari in quanto generica, incompleta e parziale a fronte del compendio indiziario posto a fondamento della domanda cautelare. Rispetto cioè ad un provvedimento che, senza specifica motivazione, non aveva preso in considerazione una serie di elementi che erano stati indicati nella domanda cautelare, non è inammissibile l'appello del Pubblico ministero che evidenzi nuovamente le ragioni originarie la cui valutazione è stata omessa. Nel caso di specie, non si sono riproposte le stesse argomentazioni contenute nella domanda cautelare senza confrontarsi con la motivazione che quelle argomentazioni non aveva condiviso, ma si sono invece indicati elementi e fatti rispetto ai quali la motivazione del Giudice era assente ovvero sbrigativa. In tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza perché non si confrontano con la struttura complessiva del provvedimento impugnato. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la molUplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento complessivo dell'atto di appello e della ordinanza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 5. È invece fondato il motivo relativo alla esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del periculum sulla base del presupposto che, intervenuto il sequestro, il ricorrente in modo "certo" avrebbe potuto disperdere la somma oggetto del provvedimento cautelare se la stessa gli fosse stata restituita "essendo evidente che [OSCURATO:PERSONA] non continuerebbe a tenerla in casa in attesa di una futura confisca, consapevole che sia le forze dell'ordine che l'autorità giudiziaria conoscono questa sua illecita detenzione". Secondo il Tribunale, cioè, a seguito del sequestro, vi sarebbe una impossibilità di restituzione del bene perché, una volta sequestrato, il bene, se restituito, sarebbe certamente disperso dal titolare. 6. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora in considerazione del rischio di dispersione e della spregiudicatezza criminale degli indagati che "vivrebbero del falso e delle corruttele nell'ambito di un mercato illecito" (così a pag. 395 della ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione viziata Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la coincisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.In motivazione la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". Una distinzione, secondo le Sezioni unite, artificiosa e foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del sequestro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. Se, dunque, hanno spiegato le Sezioni unite, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. In tale contesto non assume decisiva valenza nemmeno lo stato di incapienza ovvero la natura fungibile del denaro.Invero, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è certamente un elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, e tuttavia da esso non può farsene derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro profilo, atteso che ciò equivarrebbe a vanificare l'obbligo di motivazione che, come detto, le Sezioni Unite hanno inteso esigere. In altri termini, non può ritenersi che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca ovvero di una entità oggettivamente rilevante del valore da confiscare, il periculum in mora sia per ciò solo sempre esistente al punto da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione; diversamente opinando si equiparerebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro - e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato - al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, rispondendo a una ratio differente, ha presupposti e disciplina differenti da quelli che regolano, appunto, il sequestro preventivo (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311; Sez. 3, n. 22936 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossi, Rv. 286671; Sez. 3, n. 45533 del È utile, peraltro ; sottolineare come tale tipo di motivazione sia stata già ritenuta non sufficiente anche per giustificare l'ablazione funzionale ad un sequestro conservativo, avendo la Corte in più occasioni affermato come il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, non possa essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in una ingente somma denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione, essendo,invecei necessario verificare che il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865). 7. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, facendo sostanzialmente derivare il periculum in mora dalla gravità dei fatti e del modo di operare degli indagati, ritenendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] un soggetto in possesso di una "ricchezza nascosta", senza tuttavia considerare, da una parte, che l'indagato è risultato formalmente proprietario di beni immobili- evidentemente non occultati- e, dall'altra, che lo stesso indagato è a conoscenza da anni della indagine in corso nei suoi riguardi e che non risulta aver posto in essere atti di dispersione del suo patrimonio.8. Ne consegue che sul punto l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio sulla sussiste