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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27663/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1973 avverso la sentenza del 05/03/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Cortecost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M660[3 15640 w Carffle4, /io (t V4_,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1973 avverso la sentenza del 05/03/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Cortecost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M660[3 15640 w Carffle4, /io (t V4_,
Sentenza Cassazione n. 27663/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris