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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22010/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen..

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta colpevolezza è generico perchè non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la motivazione è congrua anche considerando che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],anpalla— • 3 /I [OSCURATO:PERSONA]&LERIA ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta colpevolezza è generico perchè non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la motivazione è congrua anche considerando che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],anpalla— • 3 /I [OSCURATO:PERSONA]&LERIA ogg
Sentenza Cassazione n. 22010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris