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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31894/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22413/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; '<k\ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrente — avverso la sentenza n. 7797/05/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di avvisi di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, di maggior reddito ai fini IRPEF emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TORRISI, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «la prova del collegamento tra le spese sostenute e le entrate, pretesa dall'appellante, non è richiesto dall'art. 38 d.p.r. 600/1973, sicché non può essere gravato il contribuente di alcun onere in proposito» e che, comunque, quest'ultimo aveva provato in giudizio «un maggior reddito prodotto nel 2006, a fronte dì spese contestate per ìl 2007 e 2008 , sicché sarebbe spettato all'Agenzia la prova contraria in ordine all'assenza di un rapporto giustificativo delle seconde rispetto al primo, ben capiente per nil suo ammontare» (sentenza, pag. 3); - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. cív., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - in data 15/09/2022 è stato depositato a mezzo PEC atto di costituzione di nuovo difensore del controricorrente che ha dimostrato di essere edotto dell'odierna camera dì consiglio; Considerato che:

1. Con ricorso affidato ad un unico motivo, l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 2728 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto assolto l'onere della prova contraria, gravante sul contribuente pur non era stata fornita la prova del collegamento tra la disponibilità finanziaria e le spese per incrementi patrimoniali.

2. La censura è fondata e va accolta.

3. Questa Corte (Cass. n. 8995 del 2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973, nei seguenti termini: «A norma dell'art. 38, comma sesto, d.p.r. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.

Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente».

4. Ai predetti principi, ribaditi da Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 1510 del 2017 e n. 12115 del 2017, Cass. n. 7389, n. 18097 e n. 29067 del 2018, nonché più recentemente da Cass. n. 16637 del 2020, non si è attenuta la CTR là dove ha ritenuto sufficiente a giustificare le spese che l'Agenzia delle entrate aveva accertato essere state sostenute dal contribuente negli anni d'imposta 2007 e 2008, il «maggior reddito prodotto nel 2006», «ben capiente per il suo ammontare» (sentenza, pag. 3), peraltro erroneamente ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria un onere probatorio alla medesima non spettante, ovvero di fornire la prova contraria in ordine all'assenza di un rapporto giustificativo delle seconde» (spese sostenute nel 2007 e 2008) «rispetto al primo» (maggior reddito del 2006).

5. Da quanto detto consegue, altresì, che è del tutto infondata l'eccezione di giudicato parziale sollevata dal controricorrente giacché il motivo di ricorso correttamente censura le conseguenze che i giudici di appello hanno tratto dai fatti - non contestati dall'amministrazione finanziaria ma assolutamente privi di rilevanza dimostrativa in ordine alla "durata" del possesso degli ulteriori redditi - che il contribuente aveva prodotto un «maggior reddito» nell'anno d'imposta 2006 e che lo stesso era «ben capiente per il suo ammontare».

Invero, la CTR avrebbe dovuto accertare che il contribuente avesse fornito la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che il «maggior reddito prodotto nel 2006» fosse stato utilizzato per coprire le spese contestate.

Accertamento che, invece, í giudici di appello non hanno compiuto.

6. La sentenza impugnata va quindi cassata, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, territorialmente competente, anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui dema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22413/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; '<k\ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrente — avverso la sentenza n. 7797/05/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di avvisi di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, di maggior reddito ai fini IRPEF emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TORRISI, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «la prova del collegamento tra le spese sostenute e le entrate, pretesa dall'appellante, non è richiesto dall'art. 38 d.p.r. 600/1973, sicché non può essere gravato il contribuente di alcun onere in proposito» e che, comunque, quest'ultimo aveva provato in giudizio «un maggior reddito prodotto nel 2006, a fronte dì spese contestate per ìl 2007 e 2008 , sicché sarebbe spettato all'Agenzia la prova contraria in ordine all'assenza di un rapporto giustificativo delle seconde rispetto al primo, ben capiente per nil suo ammontare» (sentenza, pag. 3); - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. cív., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - in data 15/09/2022 è stato depositato a mezzo PEC atto di costituzione di nuovo difensore del controricorrente che ha dimostrato di essere edotto dell'odierna camera dì consiglio; Considerato che: 1. Con ricorso affidato ad un unico motivo, l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 2728 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto assolto l'onere della prova contraria, gravante sul contribuente pur non era stata fornita la prova del collegamento tra la disponibilità finanziaria e le spese per incrementi patrimoniali. 2. La censura è fondata e va accolta. 3. Questa Corte (Cass. n. 8995 del 2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973, nei seguenti termini: «A norma dell'art. 38, comma sesto, d.p.r. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente». 4. Ai predetti principi, ribaditi da Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 1510 del 2017 e n. 12115 del 2017, Cass. n. 7389, n. 18097 e n. 29067 del 2018, nonché più recentemente da Cass. n. 16637 del 2020, non si è attenuta la CTR là dove ha ritenuto sufficiente a giustificare le spese che l'Agenzia delle entrate aveva accertato essere state sostenute dal contribuente negli anni d'imposta 2007 e 2008, il «maggior reddito prodotto nel 2006», «ben capiente per il suo ammontare» (sentenza, pag. 3), peraltro erroneamente ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria un onere probatorio alla medesima non spettante, ovvero di fornire la prova contraria in ordine all'assenza di un rapporto giustificativo delle seconde» (spese sostenute nel 2007 e 2008) «rispetto al primo» (maggior reddito del 2006). 5. Da quanto detto consegue, altresì, che è del tutto infondata l'eccezione di giudicato parziale sollevata dal controricorrente giacché il motivo di ricorso correttamente censura le conseguenze che i giudici di appello hanno tratto dai fatti - non contestati dall'amministrazione finanziaria ma assolutamente privi di rilevanza dimostrativa in ordine alla "durata" del possesso degli ulteriori redditi - che il contribuente aveva prodotto un «maggior reddito» nell'anno d'imposta 2006 e che lo stesso era «ben capiente per il suo ammontare». Invero, la CTR avrebbe dovuto accertare che il contribuente avesse fornito la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che il «maggior reddito prodotto nel 2006» fosse stato utilizzato per coprire le spese contestate. Accertamento che, invece, í giudici di appello non hanno compiuto. 6. La sentenza impugnata va quindi cassata, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, territorialmente competente, anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui dema
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