CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]De [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1610/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], mandataria di ATI costituita con [OSCURATO:SOCIETA].,aveva adito il Tribunale di Napoli convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA].r.l. e chiedendo la pronuncia di risoluzione del contratto di subappalto inNumero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026data 29.4.2009 -relativo ad opere di carpenteria metallica- perinadempimento della subappaltatrice e il risarcimento dei danni.Accolte le domande all’esito del giudizio di primo grado, la Corted’Appello di Napoli, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevariformato integralmente la sentenza del Tribunale.Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale aveva rilevatoche:-era indiscusso il collegamento negoziale tra l’appalto pubblico che ATI(di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era mandataria) aveva concluso e il subappaltooggetto di contestazione; ciò avrebbe imposto una verifica preliminare delfatto che la stazione appaltante avesse imputato a [OSCURATO:SOCIETA]. ungrave ritardo nell’esecuzione dell’opera commissionata e/o laresponsabilità risarcitoria per vizi dell’opera, nonché del fatto che l’una ol’altra situazione, o entrambe, fossero ascrivibili alle opere di carpenteria;-non era stato dimostrato che l’intero tempo indicato come diritardata consegna dalla stazione appaltante fosse da ascrivere allanegligente conduzione ed esecuzione delle lavorazioni di carpenteriametallica, sul presupposto, che sarebbe stato anch’esso da dimostrare,che l’incidenza delle lavorazioni appaltate a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse ditale rilevanza da condizionare ed impedire la complessiva esecuzione ditutte le altre opere appaltate con il principale contratto di appalto;-ne conseguiva che nemmeno la domanda relativa al riconoscimentodella penale poteva trovare riscontro positivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione e falsa applicazione degli art.1382, 1218 e 2697 c.c.,Numero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026nonché dell’art.5 del contratto di subappalto in relazione agli art.1362 sscc e 360, comma 1 n.3 c.p.c. .Rileva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe ingiustificatamenterespinto la domanda relativa alla corresponsione della penale da ritardocon le stesse motivazioni utilizzate per il rigetto della domanda dirisoluzione del contratto, attraverso la non condivisibile valorizzazione delpreteso collegamento negoziale tra il contratto di appalto pubblico e ilcontratto di subappalto. In questo modo il giudice d’appello avrebbe postoirritualmente a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere di dimostrare che ilritardo nel compimento dell’opera, imputatole dalla stazione appaltante,derivasse dal ritardo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in contrasto con il dispostodell’art.1382 c.c.Chiedendo la corresponsione della penale da ritardo la societàricorrente aveva fatto valere il diritto al riconoscimento del dannocontrattualmente predeterminato per la ritardata esecuzione dei lavori eaveva il solo onere di provare il ritardo, dovendo invece essere [OSCURATO:SOCIETA]. a dimostrare che il ritardo accertato non le era imputabile.Sarebbe errata, quindi, la pronuncia appellata nella parte in cui haritenuto che l’applicazione della penale da ritardo fosse subordinata allaprova, da parte della società ricorrente, del ritardo imputatole, qualeappaltatrice, dalla stazione appaltante nella realizzazione dell’opera e dellerichieste risarcitorie avanzate dalla medesima stazione appaltante nei suoiconfronti.Il motivo è infondato.Si valuta in primis l’osservazione della società controricorrente,secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe richiesto la risoluzione del contrattoma non avrebbe fatto tempestivamente valere il ritardato adempimento,presupposto necessario per il riconoscimento della penale; con la richiestadi risoluzione la controparte avrebbe trasformato in inadempimentodefinitivo il preteso ritardo, ponendosi al di fuori della sfera di operativitàNumero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026della clausola penale pattuita, prospettando solo in appello una autonomadomanda di corresponsione della penale.I rilievi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. debbono essere disattesi, alla luce delcontenuto della sentenza impugnata, che non contiene alcun richiamo allaquestione di una teorica intempestiva richiesta di corresponsione dellapenale per danni da ritardo ma, anzi, fa riferimento alla pronuncia diprimo grado quanto al riconosciuto danno da ritardato adempimento edesamina la questione nel merito, ritenendo infondata la domanda relativa.In punto di diritto, è possibile domandare contemporaneamente lacorresponsione della penale da ritardo e i danni da inadempimentodefinitivo (cfr. Cass.27994/2018 per argomenti nel senso indicato; cfr.anche Cass. 22050/2019 e Cass. 5651/2023): nel caso di specie, perquanto esposto, i Giudici di merito hanno interpretato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. come rivolta anche al ristoro del danno da ritardo attraversol’applicazione della penale concordata e, in questi termini, hanno posto inessere un’attività propriamente meritale, insindacabile in sede dilegittimità.Esclusi quindi profili di inammissibilità in rito della domanda dirisarcimento del danno da ritardato adempimento, il fulcro dellacontestazione che la società ricorrente rivolge al deciso d’appello è datodalla valorizzazione del collegamento ritenuto esistente tra il contratto diappalto e quello di subappalto, che non considererebbe il mantenimento diautonomia di ognuno dei contratti collegati, e dalle conseguenze che nesono state tratte in ordine alla corretta identificazione degli oneri probatoriperché, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., quanto al contratto di subappalto,l’onere di dimostrare di aver adempiuto in termini sarebbe stato a caricodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il rilievo della ricorrente non tiene conto che la pattuizione di unapenale da ritardo esime il creditore dall’onere di provare l’esistenza el’entità del danno -cfr., tra le altre, Cass. n.11204/1998; Cass.Numero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026n.12711/2012-, ma è comunque necessaria la dimostrazione dell’esistenzadi un inadempimento in nesso causale con il ritardo: è questo specificoprofilo che la Corte di merito ha accertato come non dimostrato, facendoriferimento al contesto delle attività nel cui àmbito le opere di carpenteriametallica si inserivano, contesto emergente dal contratto di appaltopubblico che era la giustificazione e il presupposto della stipula delcontratto di subappalto -l’autonomia del quale, che non è stata negata,non è stata ritenuta giustificante una considerazione atomistica dellerealizzare-.La Corte d’Appello ha infatti escluso -con un accertamento sul punto-che il ritardo nell’esecuzione dei lavori si potesse ascrivere adinadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché: vertendosi in materia disubappalto, il termine di ultimazione dei lavori previsto per il contratto disubappalto non poteva da solo essere significativo, senza l’analisi delcronoprogramma generale dei lavori appaltati nell’ambito dei quali quellidi carpenteria metallica si dovevano necessariamente inserire; non vi eraprova di contestazione di ritardi o di applicazione di penali da parte dellastazione appaltante a [OSCURATO:SOCIETA].; l’indiscusso collegamentonegoziale tra il contratto di appalto pubblico e quello di subappaltoavrebbe reso necessario dimostrare che la stazione appaltante avesseimputato all’attuale ricorrente il grave ritardo nella realizzazione dell’interaopera commissionata e che detto grave ritardo fosse ascrivibile in modosignificativo alle opere di carpenteria metallica; invece, dalladocumentazione prodotta, proveniente dalla stazione appaltante, trovavaconferma il fatto che al 10.3.2010 (ben dopo la scadenza del termineprevisto nel contratto di subappalto) non erano ancora statecompiutamente definite le modalità di esecuzione delle lavorazioni dicarpenteria metallica.Numero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026È pertanto infondata la prospettata violazione del dispostodell’art.2697 c.c. che, in tema di ricorso per cassazione, si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice, utilizzando la norma come regola digiudizio per decidere la controversia, abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamentointerpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato: cfr., di recente,Cass. n.26739/2024-: non è questo il caso di specie, per quanto sopradetto.Parimente infondata è la ipotizzata violazione del disposto degliart.1218 e 1382 c.c. -per un inquadramento del vizio di violazione dilegge, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., cfr., tra le molte, Cass.n.8635/2024-: la società ricorrente non denuncia l’attribuzione, da partedella Corte d’Appello di Napoli, di un significato non appropriato allenorme richiamate o l’erronea loro individuazione rispetto alla fattispecieconcreta, ma si lamenta dell’erronea ricognizione della fattispecie concretain funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuoridell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge e che èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.Anche le questioni riguardanti il riconoscimento dell’esistenza o menodi un collegamento negoziale tra diversi contratti e le conseguenze datrarne in concreto rientrano nell’ambito di valutazioni che hanno caratteremeritale -cfr Cass. n.22216/2018- e che, se supportate da compiuta elogica motivazione, rispettosa, come nel caso di specie, dei principi didiritto enucleati dalle SU n.8053/2014 -ribaditi dalla giurisprudenza dilegittimità successiva-, non possono essere sindacate in sede dilegittimità.In sostanza, tutte le critiche svolte nell’ambito del motivo di ricorso inesame si risolvono nella richiesta di una rivalutazione dell’iterNumero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026interpretativo e valutativo del materiale istruttorio, operato dalla Corte dimerito, al fine di sostituirvi, inammissibilmente in sede di legittimità, laricostruzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come la sola corretta.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. si duole della Violazione e falsa applicazione dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti .La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la data del1.12.2009 non coincidesse con quella di inizio dei lavori, valorizzando laclausola 4 del contratto che correlava il tempo di 60 giorni perl’ultimazione dei lavori all’effettivo inizio delle lavorazioni accertato, inaderenza con i tempi e i ritmi previsti dal programma dei lavoriintercorrente tra l’Appaltatore e la Committente e ritenendo che sisarebbe dovuto tenere conto del cronoprogramma dei lavori appaltati,nell’ambito dei quali le opere di carpenteria si inserivano, avendoriferimento agli effettivi tempi di inizio e di ultimazione dei lavori e algenerale contesto organizzativo. La Corte avrebbe omesso di considerareil verbale di inizio dei lavori sottoscritto dalle parti, dal quale si evince chei lavori iniziarono proprio in data 1.12.2009. La Corte avrebbe pure malvalutato il contenuto della nota del Comune di [OSCURATO:PERSONA], checontiene solo una serie di precisazione e dettagli esecutivi.Il motivo in esame è assorbito, perché il verbale di inizio lavoririchiamato contiene, per stessa affermazione della ricorrente,l’accettazione formale di consegna dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l. e il suo contenuto non ha decisività in senso opposto allaricostruzione logica operata dalla Corte di merito, posta a fondamento delrigetto del primo motivo di ricorso.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 18528/2021Numero sezionale 846/2026Numero di raccolta generale 19356/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso