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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1971

Cassazione n. 41032/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1971 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto la richiesta di un permesso premio, ritenendo non provata l'assenza di collegamenti con l'ambiente criminale di provenienza e la mancanza del pericolo di un loro ripristino; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto l'assenza di una effettiva presa di distanza dalle precedenti condotte delittuose e di una revisione critica del proprio passato delinquenziale dalla solo parziale ammissione delle proprie responsabilità per i reati per i quali egli è stato condannato, senza considerare che le proteste di innocenza, solo per i reati più gravi, costituiscono un diritto e non sono incompatibili con l'allontanamento dalle precedenti logiche criminali, e per non avere tenuto conto dei molti elementi favorevoli, quali il buon comportamento carcerario, l'adesione ad un percorso di giustizia riparativa e all'intera offerta trattamentale, la disapplicazione, dal 2018, del regime penitenziario differenziato per l'assenza di elementi circa l'attuale operatività del clan di appartenenza; rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l'assegnazione del procedimento ad altra sezione, sottolineando di avere censurato, nel ricorso, l'omessa valutazione della copiosa produzione difensiva, l'erroneità dei parametri applicati per valutare la sua pericolosità sociale , l'omessa motivazione in merito agli elementi fattuali che dimostrano la meritevolezza del beneficio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha valutato approfonditamente tutte le relazioni di sintesi emesse dalla équipe trattamentale, ma anche i pareri formulati dalla DNA e dalla DDA, nei quali si evidenzia che il clan di appartenenza del ricorrente è ancora attivo, egli ne è stato un esponente apicale, almeno sino al 2016, e sino ad allora ha percepito dal clan uno stipendio, elementi giustificativi dell'affermazione del permanere della sua pericolosità sociale, che il ricorso non menziona e neppure nega; ritenuto, pertanto, che sia manifestamente infondata la censura di illogicità e carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, dal momento che il Tribunale ha logicamente dedotto la mancanza di prova di un allontanamento del ricorrente dal contesto mafioso di provenienza e di un'assenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza, ritenuti accertati quanto meno sino al 2016, con conseguente pericolo di un loro ripristino, dalle informazioni della DNA e della DDA e dall'assenza di una revisione critica del ricorrente in merito ai delitti più gravi per i quali stato condannato e in merito alla sua posizione all'interno del clan, continuando egli a sostenere di avere ricoperto un ruolo solo marginale; ritenuto che il ricorrente chieda, di fatto, una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle informazioni su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione, mentre il compito di questa Corte è solo quello di valutare la correttezza del provvedimento impugnato alla luce dei parametri di completezza, logicità e non contraddittorietà (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1971 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto la richiesta di un permesso premio, ritenendo non provata l'assenza di collegamenti con l'ambiente criminale di provenienza e la mancanza del pericolo di un loro ripristino; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto l'assenza di una effettiva presa di distanza dalle precedenti condotte delittuose e di una revisione critica del proprio passato delinquenziale dalla solo parziale ammissione delle proprie responsabilità per i reati per i quali egli è stato condannato, senza considerare che le proteste di innocenza, solo per i reati più gravi, costituiscono un diritto e non sono incompatibili con l'allontanamento dalle precedenti logiche criminali, e per non avere tenuto conto dei molti elementi favorevoli, quali il buon comportamento carcerario, l'adesione ad un percorso di giustizia riparativa e all'intera offerta trattamentale, la disapplicazione, dal 2018, del regime penitenziario differenziato per l'assenza di elementi circa l'attuale operatività del clan di appartenenza; rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l'assegnazione del procedimento ad altra sezione, sottolineando di avere censurato, nel ricorso, l'omessa valutazione della copiosa produzione difensiva, l'erroneità dei parametri applicati per valutare la sua pericolosità sociale , l'omessa motivazione in merito agli elementi fattuali che dimostrano la meritevolezza del beneficio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha valutato approfonditamente tutte le relazioni di sintesi emesse dalla équipe trattamentale, ma anche i pareri formulati dalla DNA e dalla DDA, nei quali si evidenzia che il clan di appartenenza del ricorrente è ancora attivo, egli ne è stato un esponente apicale, almeno sino al 2016, e sino ad allora ha percepito dal clan uno stipendio, elementi giustificativi dell'affermazione del permanere della sua pericolosità sociale, che il ricorso non menziona e neppure nega; ritenuto, pertanto, che sia manifestamente infondata la censura di illogicità e carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, dal momento che il Tribunale ha logicamente dedotto la mancanza di prova di un allontanamento del ricorrente dal contesto mafioso di provenienza e di un'assenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza, ritenuti accertati quanto meno sino al 2016, con conseguente pericolo di un loro ripristino, dalle informazioni della DNA e della DDA e dall'assenza di una revisione critica del ricorrente in merito ai delitti più gravi per i quali stato condannato e in merito alla sua posizione all'interno del clan, continuando egli a sostenere di avere ricoperto un ruolo solo marginale; ritenuto che il ricorrente chieda, di fatto, una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle informazioni su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione, mentre il compito di questa Corte è solo quello di valutare la correttezza del provvedimento impugnato alla luce dei parametri di completezza, logicità e non contraddittorietà (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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