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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del D'Aloia per il reato di rapina (aggravata dall'uso di una arma da taglio e dall'avere approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa) e per quello previsto dall'art. 4 della Legge n. 110 del 1975.

Si contestava al ricorrente di avere minacciato la persona offesa, estraendo dalla tasca dei pantaloni un grosso coltello, nel parcheggio sotterraneo della stazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa che sarebbero contraddittori sia nell'indicare le condizioni di illuminazione del luogo dell'aggressione, che nel definire il momento in cui avrebbe visto il coltello; si deduceva inoltre che vi era stata una "integrale" restituzione della refurtiva e non solo "parziale" come affermato dalla persona offesa.

2.1.2. La censura si risolve nella richiesta di rivalutare il merito delle prove: attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte effettuava un accurato scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, confermando analoga valutazione del Tribunale e rilevando come le dichiarazioni dell'offeso risultassero confermate dal sequestro del coltello operato dalla polizia giudiziaria.

2.2. Violazione dell'art. 545 cod. pen.: la sentenza sarebbe stata pubblicata prima della comunicazione via Pec del dispositivo, il che avrebbe leso elst'l diritto di difesa.

2.2.1. La doglianza è inammissibile in quanto non sorretta da alcun interesse: la pubblicazione della sentenza prima del dispositivo origina da prassi di cancelleria sfornite di qualsiasi sanzione processuale e prive di qualunque incidenze\sulle garanzie difensive.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5) cod. pen.: l'aggressione si sarebbe svolta in un posto luminoso e vicino alla Polfer dunque non vi sarebbero le condizioni per ritenere integrata l'aggravante contestata. 2.3.1.La doglianza si risolve nella richiesta intempestiva di accogliere una versione alternativa delle emergenze processuali incompatibile con il riconoscimento della aggravante: la Corte di appello con motivazione ineccepibile rilevava (a) che le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sull'aggravante contestate, il che attenuava fino ad eliderlo l'interesse alla proposizione della questione e (b) e che comunque la condizione nella quale si trovava la vittima al momento dell'aggressione giustificava il riconoscimento dello stato di minorata difesa, tenuto conto che la stessa si trovava all'interno dell'abitacolo di una autovettura e non poteva svolgere adeguate manovre difensive a causa della ristrettezza dello spazio.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe ogni giustificazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.4.1. Il motivo e è manifestamente infondato: le attenuanti atipiche - contrariamente a quanto dedotto - venivano concesse in regime di prevalenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 4000,00 tenuto conto del livello di diligenza dimostrato nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del D'Aloia per il reato di rapina (aggravata dall'uso di una arma da taglio e dall'avere approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa) e per quello previsto dall'art. 4 della Legge n. 110 del 1975. Si contestava al ricorrente di avere minacciato la persona offesa, estraendo dalla tasca dei pantaloni un grosso coltello, nel parcheggio sotterraneo della stazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa che sarebbero contraddittori sia nell'indicare le condizioni di illuminazione del luogo dell'aggressione, che nel definire il momento in cui avrebbe visto il coltello; si deduceva inoltre che vi era stata una "integrale" restituzione della refurtiva e non solo "parziale" come affermato dalla persona offesa. 2.1.2. La censura si risolve nella richiesta di rivalutare il merito delle prove: attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte effettuava un accurato scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, confermando analoga valutazione del Tribunale e rilevando come le dichiarazioni dell'offeso risultassero confermate dal sequestro del coltello operato dalla polizia giudiziaria. 2.2. Violazione dell'art. 545 cod. pen.: la sentenza sarebbe stata pubblicata prima della comunicazione via Pec del dispositivo, il che avrebbe leso elst'l diritto di difesa. 2.2.1. La doglianza è inammissibile in quanto non sorretta da alcun interesse: la pubblicazione della sentenza prima del dispositivo origina da prassi di cancelleria sfornite di qualsiasi sanzione processuale e prive di qualunque incidenze\sulle garanzie difensive. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5) cod. pen.: l'aggressione si sarebbe svolta in un posto luminoso e vicino alla Polfer dunque non vi sarebbero le condizioni per ritenere integrata l'aggravante contestata. 2.3.1.La doglianza si risolve nella richiesta intempestiva di accogliere una versione alternativa delle emergenze processuali incompatibile con il riconoscimento della aggravante: la Corte di appello con motivazione ineccepibile rilevava (a) che le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sull'aggravante contestate, il che attenuava fino ad eliderlo l'interesse alla proposizione della questione e (b) e che comunque la condizione nella quale si trovava la vittima al momento dell'aggressione giustificava il riconoscimento dello stato di minorata difesa, tenuto conto che la stessa si trovava all'interno dell'abitacolo di una autovettura e non poteva svolgere adeguate manovre difensive a causa della ristrettezza dello spazio.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbe ogni giustificazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4.1. Il motivo e è manifestamente infondato: le attenuanti atipiche - contrariamente a quanto dedotto - venivano concesse in regime di prevalenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 4000,00 tenuto conto del livello di diligenza dimostrato nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il gio
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