CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 aprile 2022, la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale di Roma, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1 e 2), bancarotta fraudolenta documentale(capo 3), e bancarotta da operazioni dolose (capo 4) in relazione al fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] 45 srl”, di cui era stato amministratore di diritto e poi di fatto, dichiarata fallita il 16 gennaio 2018. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tremotivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza di appello omesso di valutare, senza spiegarne le ragioni, gli elementi indicati con l’atto di appello e specificamente la circostanza che la cessione del ramo d’azienda operante in via Oderisi da Gubbio alla “[OSCURATO:SOCIETA] ” (capo 2), costituirebbe un’operazione intragruppo priva di intenzione distrattiva. Tale operazione aveva infatti consentito di sgravare la fallita da i consistenti oneri costituiti dal contratto di locazion e e da due dipendenti e che motivavano il mancato incasso della somma pattuita. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale, senza considerare che l’imputato aveva affidato la tenuta della contabilità ad una società, sicché la documentazione contabile non era nella sua disponibilità. Inoltre, la mancata concessione delle attenuanti generiche, riconosciute invece al coimputato, avrebbe valorizzato un unico precedente a carico del ricorrente. La determinazione della pena in misura eccessiva non sarebbe supportata da adeguata motivazione, così come la quantificazione della pena accessoria. 2.3. Il terzo motivo censura vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità in ordine alla bancarotta da operazioni dolose unicamente su quanto riferito dal curatore in ordine al mancato adempimento degli oneri erariali, senza ampliare la propria indagine alle ragioni che avevano spinto l’imputato a tale scelta, e cioè quella di pagare i fornitori e i dipendenti al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la natura distrattiva della cessione del ramo d’aziendaaffermando trattarsi di operazione infragruppo, è infondato. Il Tribunale in primo grado ha evidenziato come, benché tanto la fallita “[OSCURATO:PERSONA] 45 srl” quanto la cessionaria “[OSCURATO:SOCIETA]” face ssero capo all’imputato, ma non era emerso che tra le stesse fosse configurabile un rapporto controllante/controllata; inoltre ha escluso che la cessione di ramo di azienda abbia portato vantaggi alla società “[OSCURATO:PERSONA]” eai suoi creditori (pp. 8-9della sentenza di primo grado). La Corte d’appello, nel confermare tali valutazioni, ha addirittura definito “rovinosa” la cessione del ramo di azienda dalla fallita alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, sia perché avente ad oggetto l’asset societario più importante, e dunque tale da privare la società ancora amministrata dall’imputato della possibilità di operare, tanto che dopo qualche mese la società veniva dichiarata fallita;sia in quanto l’operazione era stata realizzata senza che venisse versato alcun importo a titolo di corrispettivo (p. 6 della sentenza impugnata). Tali argomentazioni sono coerenti con l’insegnamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile un “gruppo di imprese”, rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali “vantaggi compensativi”, purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635 –01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui ha escluso, in concreto, l'esistenza di un “gruppo di imprese” per l'assenza di attività di direzione da parte dell'associazione senza fini di lucro indicatacome controllante, nonché di un centro unico di coordinamento delle attività e di un piano di azione imprenditoriale comune con le società fallite ad essa collegate). I giudici del merito, oltre ad escludere la sussistenza di un tale gruppo, hanno correttamente negato rilevanza in concreto al medesimo, dal momento che non erano stati dimostrati vantaggi compensativi tali da escludere la natura distrattiva della cessionedi ramo di azienda. Trattasi di conclusione che va esente da censure alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668; si veda anche Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Di contro, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201) e che pertanto l'interessato deve dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G.e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501; Sez. 5, n. 48518 del 2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519). Il ricorrente non si è confrontato con le puntuali e argomentate valutazioni, limitandosi sostanzialmente a reiterare le analoghe doglianze già svolte sia in primo grado sia in appello e a cui entrambe le sentenze hanno dato adeguata risposta. 3. Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola. 3.1.Quanto al primo profilo, concernente l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la censura è destituita di fondamento. Conviene al riguardo rammentare che l’art. 216, primo comma, n. 2 ) , legge fall.individua due distinte fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Come osservato da ultimo nella sentenza di questa sezione n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, la prima fattispecie , c d. “specifica” , consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.A tale fattispecie può essere ricondotta anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, occorrendo, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. La seconda fattispecie, c d. “generale” , è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216,primo comma,n. 2), legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”(Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza.Rv. 287175 - 01) . 3.2. Nel caso in esame, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno correttamente ravvisato nella condotta dell’imputato il reato di bancarotta fraudolenta documentale “generale”, in ragione della caotica tenuta della contabilità che, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare, aveva impedito di ricostruire l’andamento degli affari della societàe hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del dolo generico che connota tale fattispecie, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio . I nvero, i giudici del merito hanno correttamente escluso che l’asserito affidamento della tenuta della contabilità ad una non meglio identificata società esoneri l’amministratore della società dall’obbligo di corretta tenuta delle scritture. E d ’altra par te l a scarsa scolarizzazione dell’imputato, dedotta dalla difesa,non esclude la consapevolezza dalla sussistenza di tali obblighiin capo all’amministratore della società . 3.3. Anche il secondo profilo di censura, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché l’entità della pena accessoria, è infondato. 3.3.1. Costituisce insegnamento costante di questa Corte regolatrice quello secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la mancanza di condotta collaborativa) che soggettiva (la capacità a delinquere, evidenziata dai precedenti penali), non illogicamente valutati. 3.3.2. La censura concernente la determinazione della pena è stata proposta per la prima volta in sede dilegittimità ed è, pertanto, inammissibile alla luce della giurisprudenza secondo cui nonsono deducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione questioni che nonabbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimentoimpugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmentesottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017,Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014,Dudaev, Rv. 261029). 4. Il terzo motivoè infondato. 4.1. La fattispecie di bancarotta da operazioni dolose delineata dall’art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall. sanziona il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto della società con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa. 4.1.1. Secondo quan to affermato da ultimo da Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 – 01 , t ale disposizione incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Spa, Rv. 247313-01, 247314-01). Le operazioni dolose possono anche non determinare un ’ immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che la disposizione in esame non intendesanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Tale pronuncia ha altresì precisato che il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. 4.1.2. Q uanto all ’elemento soggettivo, nell ’ ipotesi della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo attiene ai comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.E sso deve colpire le operazioni – nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società– ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 –01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 -01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Spa, Rv. 247315-01). In sostanza, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, si richiede, in capo all'agente, la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare(Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, cit.). 4.1.3. In applicazione di tali principi, la gi urisprudenza di legittimità ha affermato cheintegra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, al quale consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). 4.2. Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta immune da censure, essendosi attenuta ai principi ora richiamati. La Corte d’appello ha correttamenteravvisato la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento degli obblighi tributari e contributivi, frutto di una consapevole scelta gestionale, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all'accumulazione di un'esposizione pari a 470.000 euro. Con motivazione ineccepibile, ha infatti evidenziato non solo come la quasi totalità del passivo della società fallita fosse riconducibile a debiti tributari e contributivi, ma altresì come questi si fossero formati già a partire dal primo anno di attività della stessa, essendo ispirati ad una logica di autofinanziamento surrettizio –come espressamente ammesso anche nel ricorso – che h a portato la società ad accumulare un sempre crescente debito verso l’erario, senza che il ricorrente abbia mai intrapreso alcuna iniziativa per ripianare tale debito. 5. Alle considerazioni svol