CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4465-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1243/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04465 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con quattro motivi avversati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione reiettiva dell'originaria impugnazione di un avviso di accertamento emesso del Comune per Ici del 2010 relativa ad un fabbricato insistente su un terreno iscritto in catasto come particella 738 del foglio 67; 2. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la ricorrente invoca il giudicato esterno in relazione all'ordinanza di questa Corte n.10199 dell'8 febbraio 2022, tra le stesse parti, relativa ad Ici sulla stessa particella (738 del foglio 67) per l'anno 2012. L'effetto preclusivo del giudicato va escluso. La Corte, nella ridetta ordinanza, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto relativo ad una soltanto delle autonome rationes decidendi su cui era fondata la decisione impugnata. Il giudicato (art. 2909 c.c.) riguarda fatti positivamente accertati o negati e non può essere invocato in riferimento ad una decisione in rito ("inammissibilità"). Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il giudicato esterno riferito ad altra annualità d'imposta, può essere fatto valere solo in relazione a fatti che hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie suscettive di variazione annuale e, del pari, quando la controversia definitivamente decisa o la controversia successiva investano il profilo formale dell'atto opposto (v., in relazione a plurime fattispecie, Cass.5766 del 03/03/2021; 6 luglio 2018 n. 17760; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1300). Nella specie, come subito si dirà, i motivi del ricorso investono o fatti privi di efficacia permanente o pluriennale o vizi motivazionali dell'atto opposto; 3. con il primo motivo di ricorso la società, sotto la rubrica della violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs.504/92 e 116 c.p.c., lamenta che la CTR non abbia tenuto conto di un documento attestante un invito di un funzionario del comune di [OSCURATO:PERSONA] rivolto al "redattore del piano regolatore generale" a "ripristinare la destinazione industriale" dell'area di cui alla particella 738, e non abbia tenuto conto della certificazione dei destinazione urbanistica in cui la particella "ha come destinazione quella E3, agricola di pregio". Deduce poi che la CTR non abbia dato rilievo al fatto che "nell'avviso non è dato comprendere se il calcolo dell'imposta sia stato effettuato sull'intera area oppure esclusivamente sul fabbricato"; 4. il motivo è infondato e quanto, all'ultima deduzione, inammissibile. La CTR ha dato conto del fatto che l'avviso era "chiaramente" riferito solo al fabbricato insistente sulla particella 738 del foglio 67, del fatto che il fabbricato risultava iscritto in catasto con categoria D/7, del fatto che erano ininfluenti "le argomentazioni dell'appellante in ordine alla destinazione urbanistica dell'area su cui il fabbricato insiste". La denunciata omissione dell'esame delle risultanze dei due documenti non sussiste. La deduzione di incomprensibilità dell'avviso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va ricordato che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. Sez. 1-, ordinanza n. 28184 del 10/12/2020; v. altresì, tra molte, Cass. 18 settembre 2019, n. 23267; 13 novembre 2018, n. 29093,17 maggio 2017, n. 12415; ' , sez. un. 11 febbraio 2016, n. 2723; sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24708; Cass. 19 agosto 2015, n. 16900). Merita aggiungere che l'onere di localizzazione è funzionale ad evitare che la Corte debba controllare alla "cieca" se la parte abbia prodotto l'atto con rischio di errori e perdita di tempo. Proprio per questa funzionalizzazione, anche nella prospettiva della Corte Edu, sentenza 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, il principio di autosufficienza del ricorso laddove impone al ricorrente di «localizzare», in base a quanto previsto dall'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso è senz'altro legittimo in quanto esso realizza il contemperamento tra il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (v., sul punto, in motivazione, Cass. 30350/2022; 26427/2022; 24116/2022). Nel caso di specie l'avviso non è stato riprodotto nel corpo del motivo né è stato ivi richiamato come allegato al ricorso per cassazione non è specificamente contrassegnati tra gli allegati sì da essere reso comunque (facilmente) reperibile e controllabile né è stato specificato dove nel processo esso fosse rintracciabile. Solo con memoria ex art. 380 bis, la ricorrente ha indicato che l'avviso era agli atti del giudizio di primo grado, incluso nel fascicolo d'ufficio. L'indicazione non vale a superare il deficit iniziale di localizzazione. L'autosufficienza è requisito del ricorso. Per definizione è un requisito intrinseco. Come tale non è suscettivo di essere integrato mediante atto diverso e successivo rispetto al ricorso; 5. con il secondo e con il terzo motivo di ricorso -che la stessa società dice "possano essere trattati congiuntamente"- viene denunciata la "violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 d.lgs.504/92 in relazione all'art.7 della 1.212 del 2000" per non avere la CTR annullato l'avviso malgrado che esso non contenesse la precisazione "dei criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato anch'esso, come l'area nella quale era costruito, alla categoria D/7 non esente da imposta" e che dall'avviso "non emergesse se l'imposta è stata calcolata sull'intera area o piuttosto solo sul fabbricato"; 6. in ordine ai due suddetti motivi vale quanto già osservato rispetto alla identica deduzione di incomprensibilità dell'avviso di cui al primo motivo di ricorso. Si tratta di motivi inammissibili per il già segnalato difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.); 7. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, sotto la confusa rubrica di "violazione dell'art.74 della 1.342/2000, in relazione all'art.7 della 1.212/2000, in applicazione dell'art. 360, comma1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" che "il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della variazione della rendita catastale per l'area sulla quale ricade il fabbricato della contribuente non ha mai provveduto a verificare se il relativo atto modificativo fosse stato notificato alla contribuente ai sensi dell'art. 74 1.n.3427200". Il motivo è inammissibile perché veicola censure riferite non al contenuto delle sentenza impugnata bensì alla condotta del Comune di Lamezia; 8. il ricorso deve essere rigettato; 9. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,