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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50390/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1TA [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi (artt. 582-583 cod. pen.), mentre ha ridotto la pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1TA [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi (artt. 582-583 cod. pen.), mentre ha ridotto la pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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