CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio dimotivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia con riferimento altrattamento sanzionatorio, è inammissibile per genericità, risolvendosi in unacensura meramente assertiva e priva della necessaria specificità critica rispettoalla motivazione della sentenza impugnata; la carenza di specificità del motivova, invero, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra leargomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazionidel giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena diinammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01);[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]