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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 14164/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28736/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliato elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1710/ 2019 , depositatail 11/07/2019 , R.G.N. 335/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta avverso le ordinanze n. 10/2017 e n. 10/2018 con cui l’Ispettorato del Lavoro aveva ingiunto il pagamento di euro 587,35 e di euro 206.60 per avere, in violazione dell’art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, convertito dalla legge 608/1996, omesso di inviare la comunicazione di assunzione e la successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali (deposizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermative di quanto già dichiarato nel corso degli accertamenti ispettivi), e documentali (bolla di consegna sottoscritta dal Rapisarda nella veste di magazziniere), ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato del predetto alle dipendenze della farmacia di cui la Costa era titolare, nel periodo dal 2002 al 2005.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha resistito con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2087 c.c., per avere la sentenza impugnata valorizzato, quale unico indice sintomatico della subordinazione, la presenza del Rapisarda nei locali della [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il secondo motivo si addebita alla sentenza l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto del giudizio, per avere la Corte di merito travisato i motivi di appello.

6. I motivi sono entrambi inammissibili per più profili.

7. La sentenza d’appello ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti utilizzando, conformemente ai principi di legittimità, plurimi indici presuntivi ed ha espressamente accertato, tramite i testimoni, non una mera presenza del Rapisarda nei locali della Farmacia, ma lo svolgimento da parte di questi di attività lavorativa, escludendo il carattere gratuito ed anche la dedotta natura autonoma delle prestazioni rese.

8. Attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094 c.c. parte ricorrente non censura la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di esame in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma unicamente la valutazione degli indici presuntivi che costituisce, invece, accertamento di fatto tale inammissibile dinanzi a questa Corte.

9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo che prospetta una erronea interpretazione dei motivi di appello senza adempiere agli oneri posti dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. di specifica trascrizione e deposito del ricorso (v. (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012; Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).

Deve inoltre ribadirsi che l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile col ricorso per cassazione, non essendo dedotto nella specie che l’interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, di cui all’art. 345 c.p.c. (v.

Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 17109/09).

10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato, se dovuto (Cass.

S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28736/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliato elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1710/ 2019 , depositatail 11/07/2019 , R.G.N. 335/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta avverso le ordinanze n. 10/2017 e n. 10/2018 con cui l’Ispettorato del Lavoro aveva ingiunto il pagamento di euro 587,35 e di euro 206.60 per avere, in violazione dell’art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, convertito dalla legge 608/1996, omesso di inviare la comunicazione di assunzione e la successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali (deposizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermative di quanto già dichiarato nel corso degli accertamenti ispettivi), e documentali (bolla di consegna sottoscritta dal Rapisarda nella veste di magazziniere), ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato del predetto alle dipendenze della farmacia di cui la Costa era titolare, nel periodo dal 2002 al 2005. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2087 c.c., per avere la sentenza impugnata valorizzato, quale unico indice sintomatico della subordinazione, la presenza del Rapisarda nei locali della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il secondo motivo si addebita alla sentenza l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto del giudizio, per avere la Corte di merito travisato i motivi di appello. 6. I motivi sono entrambi inammissibili per più profili. 7. La sentenza d’appello ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti utilizzando, conformemente ai principi di legittimità, plurimi indici presuntivi ed ha espressamente accertato, tramite i testimoni, non una mera presenza del Rapisarda nei locali della Farmacia, ma lo svolgimento da parte di questi di attività lavorativa, escludendo il carattere gratuito ed anche la dedotta natura autonoma delle prestazioni rese. 8. Attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094 c.c. parte ricorrente non censura la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di esame in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma unicamente la valutazione degli indici presuntivi che costituisce, invece, accertamento di fatto tale inammissibile dinanzi a questa Corte. 9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo che prospetta una erronea interpretazione dei motivi di appello senza adempiere agli oneri posti dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. di specifica trascrizione e deposito del ricorso (v. (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012; Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). Deve inoltre ribadirsi che l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile col ricorso per cassazione, non essendo dedotto nella specie che l’interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, di cui all’art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 17109/09). 10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma