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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02899/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1972 avverso la sentenza del 6 febbraio 2020 della CORTE di APPELLO di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 6 marzo 2018 dal Tribunale di Matera che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina e lesioni commessi 11 novembre 2015. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di colpevolezza, in quanto a dispetto di quanto sostenuto dalla corte di appello il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risulta incompleto, del tutto inverosimile e contraddittorio in quanto ha omesso di raccontare l'aggressione fisica subita dall'imputato con un bastone , che ha cagionato al predetto la frattura di due costole. 2.2Violazione di legge per avere desunto la sussistenza della tentata rapina e del delitto di lesioni da elementi insufficienti a provare la condotta dell'imputato, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che ha fornito una versione non rispondente al vero, la quale ha trovato smentita nella costatazione ef che l'unico a riportare lesioni è stato appunto l'imputato, e nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere assistito all'aggressione da parte della Rinaldi in danno dell'Albano. 2.3 Mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la corte a disattendere le osservazioni difensive sollevate con gli specifici motivi di gravame in quanto la sentenza di appello si limita ad aderire alle considerazioni del giudice di primo grado. 2.4 violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché è stata accordata credibilità alla versione resa da [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare le dettagliate specifiche censure formulate dall'appellante e la diversa versione fornita dall'imputato, il quale ha escluso di avere cercato di appropriarsi del denaro e ha sostenuto di avere soltanto chiesto da bere alla persona offesa, che si rifiutava di servirlo. 2.5 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la corte ha evidenziato a sostegno della prospettazione accusatoria la telefonata giunta al 112 alle ore 5,05, nel corso della quale la persona offesa chiedeva aiuto, riferendo che c'erano persone che lo stavano minacciando per ottenere dei soldi, senza tenere conto delle dichiarazioni del teste Ciliberti e dell'imputato. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha omesso di motivare in ordine al diniego delle attenuanti generiche prevista dall'articolo 62 bis codice penale, che avrebbero dovuto essere riconosciuta per il comportamento processuale dell'imputato per le caratteristiche della vicenda. 3.Con nota del 19 ottobre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il processo venga celebrato con trattazione orale e il Presidente ha fissato udienza.

Con nota del 2 dicembre 2021 il difensore ha inoltrato richiesta di trattazione scritta e si è riportato alle conclusioni formulate nel ricorso, ma l'udienza è stata celebrata nell'assenza del difensore in forma orale, considerata l'irretrattabilità dell'istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata concordemente dai giudici del merito.

Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2.Nel caso in esame il ricorso appare reiterativo, ridondante e generico poiché non si confronta con il tenore della motivazione della corte d'appello che ha ribadito il giudizio di positiva credibilità nei confronti della persona offesa Rinaldi, valorizzando anche il tenore inequivoco della telefonata da questi effettuata al 112 alle ore 5:00 al fine di chiedere l'immediato intervento della Polizia poiché qualcuno, poi identificato nell'odierno imputato, lo stava minacciando in quanto pretendeva la consegna di denaro.

Le censure del ricorrente omettono di prendere in considerazione questo elemento, che risulta di contro dirimente per valutare la attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa, così incorrendo anche nel vizio di genericità.

3. La corte ha altresì spiegato che la successiva condotta anche violenta del Rinaldi, che dopo il tentativo di rapina ha inseguito l'imputato fuori dal locale colpendolo con un bastone e cagionandogli le fratture refertate, non incide sul giudizio di attendibilità in ordine a quanto dallo stesso riferito in merito alla condotta precedente dell'Albano, che integra gli estremi del reato di tentata rapina.

Neppure la testimonianza del Ciliberti e il referto medico che attesta le fratture riportate dall'imputato smentiscono la versione resa dalla persona offesa, in quanto tali fonti si riferiscono ad una fase successiva della vicenda, quando il tentativo di rapina era stato già posto in essere e non aveva sortito l'obiettivo perseguito per la ferma opposizione della persona offesa. 4.La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui la difesa si è limitata ad invocare l'assoluzione dell'imputato. 5.All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenziali.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 dicembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1972 avverso la sentenza del 6 febbraio 2020 della CORTE di APPELLO di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza resa il 6 marzo 2018 dal Tribunale di Matera che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina e lesioni commessi 11 novembre 2015. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di colpevolezza, in quanto a dispetto di quanto sostenuto dalla corte di appello il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risulta incompleto, del tutto inverosimile e contraddittorio in quanto ha omesso di raccontare l'aggressione fisica subita dall'imputato con un bastone , che ha cagionato al predetto la frattura di due costole. 2.2Violazione di legge per avere desunto la sussistenza della tentata rapina e del delitto di lesioni da elementi insufficienti a provare la condotta dell'imputato, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che ha fornito una versione non rispondente al vero, la quale ha trovato smentita nella costatazione ef che l'unico a riportare lesioni è stato appunto l'imputato, e nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere assistito all'aggressione da parte della Rinaldi in danno dell'Albano. 2.3 Mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la corte a disattendere le osservazioni difensive sollevate con gli specifici motivi di gravame in quanto la sentenza di appello si limita ad aderire alle considerazioni del giudice di primo grado. 2.4 violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché è stata accordata credibilità alla versione resa da [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare le dettagliate specifiche censure formulate dall'appellante e la diversa versione fornita dall'imputato, il quale ha escluso di avere cercato di appropriarsi del denaro e ha sostenuto di avere soltanto chiesto da bere alla persona offesa, che si rifiutava di servirlo. 2.5 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la corte ha evidenziato a sostegno della prospettazione accusatoria la telefonata giunta al 112 alle ore 5,05, nel corso della quale la persona offesa chiedeva aiuto, riferendo che c'erano persone che lo stavano minacciando per ottenere dei soldi, senza tenere conto delle dichiarazioni del teste Ciliberti e dell'imputato. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha omesso di motivare in ordine al diniego delle attenuanti generiche prevista dall'articolo 62 bis codice penale, che avrebbero dovuto essere riconosciuta per il comportamento processuale dell'imputato per le caratteristiche della vicenda. 3.Con nota del 19 ottobre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il processo venga celebrato con trattazione orale e il Presidente ha fissato udienza. Con nota del 2 dicembre 2021 il difensore ha inoltrato richiesta di trattazione scritta e si è riportato alle conclusioni formulate nel ricorso, ma l'udienza è stata celebrata nell'assenza del difensore in forma orale, considerata l'irretrattabilità dell'istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata concordemente dai giudici del merito. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2.Nel caso in esame il ricorso appare reiterativo, ridondante e generico poiché non si confronta con il tenore della motivazione della corte d'appello che ha ribadito il giudizio di positiva credibilità nei confronti della persona offesa Rinaldi, valorizzando anche il tenore inequivoco della telefonata da questi effettuata al 112 alle ore 5:00 al fine di chiedere l'immediato intervento della Polizia poiché qualcuno, poi identificato nell'odierno imputato, lo stava minacciando in quanto pretendeva la consegna di denaro. Le censure del ricorrente omettono di prendere in considerazione questo elemento, che risulta di contro dirimente per valutare la attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa, così incorrendo anche nel vizio di genericità. 3. La corte ha altresì spiegato che la successiva condotta anche violenta del Rinaldi, che dopo il tentativo di rapina ha inseguito l'imputato fuori dal locale colpendolo con un bastone e cagionandogli le fratture refertate, non incide sul giudizio di attendibilità in ordine a quanto dallo stesso riferito in merito alla condotta precedente dell'Albano, che integra gli estremi del reato di tentata rapina. Neppure la testimonianza del Ciliberti e il referto medico che attesta le fratture riportate dall'imputato smentiscono la versione resa dalla persona offesa, in quanto tali fonti si riferiscono ad una fase successiva della vicenda, quando il tentativo di rapina era stato già posto in essere e non aveva sortito l'obiettivo perseguito per la ferma opposizione della persona offesa. 4.La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui la difesa si è limitata ad invocare l'assoluzione dell'imputato. 5.All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenziali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 dicembre 2021
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