Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 33070/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria 6 giugno 2022 con cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ha depositato la propria nomina e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto in tale sede articolato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescìa ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 luglio 2019 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di appropriazione indebita.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, BONFIGLIO Cesare, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla non eccepita tardività della querela in quanto il decreto legislativo 36/2018 che revoca la procedibilità di ufficio in caso di contestazione di aggravante ai sensi dell'articolo 61 n. 11 cod pen avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, determinare ab orìgine l'improcedibilità dell'azione penale.

2.2. Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità del ricorrente in quanto i giudici del merito avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova non ammessa dalla legge, i fatti processuali sarebbero state travisati e non vi sarebbe mai stata ammissione di responsabilità da parte del ricorrente medesimo.

Sarebbe inoltre capziosa la distinzione tra il mancato pagamento di due fatture contabilizzate e l'incasso ingiustificato di due assegni per 5000 C.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto doveva ritenersi irrilevante la mancata attivazione al fine di risarcire il danno.

2.4. Costituitosi con nuovo difensore, il ricorrente ha poi proposto un motivo nuovo con cui lamenta violazione di legge in conseguenza del mancato rilievo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione del delitto contestato (cfr. memoria 6 giugno 2022).

La difesa afferma che il delitto dovrebbe ritenersi consumato il 27 giugno 2012 e che quindi il termine massimo di prescrizione risulterebbe decorso alla data del 26 gennaio 2020.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. [OSCURATO:PERSONA] Cocomello ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.2. Con memoria 6 giugno 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ha depositato la propria nomina e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto in pari data articolato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.E' corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla tempestività della querela avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato l'effettiva conoscenza dell'illecito da parte del condominio solo all'esito dei necessari conteggi in un contesto caratterizzato dalla presenza di indicazioni difformi nei conteggi consegnati dall'imputato.

Sui punto, la Corte di appello si è correttamente conformata al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte dì legittimità, per cui il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez.

U, Sent. n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272170 - 01; Sez. 2, Sent. n. 7988 del 01/02/2017 Rv. 269726 - 01; Sez. 6, Sent. n. 24380 del 12/03/2015 Rv. 264165 - 01; Sez. 1, Sent. n. 7333 del 28/01/2008 Rv. 239162 - 01).

Deve pertanto ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, Sent. n. 24380 del 12/03/2015 Rv. 264165 - 01) L'originaria presenza dì una tempestiva querela implica la procedibilità ab origine dell'azione penale e la manifesta infondatezza della relativa doglianza articolata dal ricorrente.

Infatti, in caso di più elementi concorrenti che determinano la procedibilità in ordine al medesimo delitto, il sopravvenuto venir meno di uno di essi non permette di elidere l'originaria rilevanza degli altri.

Sul punto, nessuna rilevanza ha il precedente richiamato dalla difesa (Sez. 2, Sent. n. 8823 del 04/02/2021 Rv. 280764 - 01) sia perché attinente a fattispecie diversa (si trattava infatti in quel caso di querela presentata tardivamente) sia perché espressione di orientamento superato da successive pronunce di questa stessa sezione (cfr. in particolare Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 13/05/2021 Rv. 281465 - 01).

3. Le contestazioni in punto responsabilità sono del tutto inammissibili.

In primo luogo, perché risulta adeguatamente evidenziato in atti la presenza di somme di spettanza del condominio danneggiato trattenute senza titolo dall'imputato senza che sul punto il ricorrente sia stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione.

Le deduzioni operate dal ricorrente sul punto non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante.

Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

In secondo luogo, perché l'articolazione dei motivi di ricorso si articola in una enunciazione di principi non correlata con alcuna specifica critica di passaggi determinati dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato così sottraendosi il ricorrente ad un effettivo confronto con la portata logico dimostrativa del provvedimento medesimo e incorrendo nel vizio della aspecificità del motivo.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Quanto alle doglianze in punto circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi che le stesse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.

A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

5. Il motivo aggiunto con cui si lamenta l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato.

La consumazione del delitto nella stessa ricostruzione giudiziale è stata correttamente ritenuta all'atto della interversione del possesso logicamente individuata nella mancata restituzione all'esito delle specifiche richieste presentate nel marzo 2016 da parte dell'amministratore subentrato.

Di conseguenza, il termine di prescrizione non risulta spirato nemmeno alla data del presente provvedimento.6.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria 6 giugno 2022 con cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ha depositato la propria nomina e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto in tale sede articolato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescìa ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 18 luglio 2019 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, BONFIGLIO Cesare, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla non eccepita tardività della querela in quanto il decreto legislativo 36/2018 che revoca la procedibilità di ufficio in caso di contestazione di aggravante ai sensi dell'articolo 61 n. 11 cod pen avrebbe dovuto, a parere del ricorrente, determinare ab orìgine l'improcedibilità dell'azione penale. 2.2. Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità del ricorrente in quanto i giudici del merito avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova non ammessa dalla legge, i fatti processuali sarebbero state travisati e non vi sarebbe mai stata ammissione di responsabilità da parte del ricorrente medesimo. Sarebbe inoltre capziosa la distinzione tra il mancato pagamento di due fatture contabilizzate e l'incasso ingiustificato di due assegni per 5000 C. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto doveva ritenersi irrilevante la mancata attivazione al fine di risarcire il danno. 2.4. Costituitosi con nuovo difensore, il ricorrente ha poi proposto un motivo nuovo con cui lamenta violazione di legge in conseguenza del mancato rilievo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione del delitto contestato (cfr. memoria 6 giugno 2022). La difesa afferma che il delitto dovrebbe ritenersi consumato il 27 giugno 2012 e che quindi il termine massimo di prescrizione risulterebbe decorso alla data del 26 gennaio 2020. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. [OSCURATO:PERSONA] Cocomello ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria 6 giugno 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia ha depositato la propria nomina e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto in pari data articolato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.E' corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla tempestività della querela avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato l'effettiva conoscenza dell'illecito da parte del condominio solo all'esito dei necessari conteggi in un contesto caratterizzato dalla presenza di indicazioni difformi nei conteggi consegnati dall'imputato. Sui punto, la Corte di appello si è correttamente conformata al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte dì legittimità, per cui il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, Sent. n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272170 - 01; Sez. 2, Sent. n. 7988 del 01/02/2017 Rv. 269726 - 01; Sez. 6, Sent. n. 24380 del 12/03/2015 Rv. 264165 - 01; Sez. 1, Sent. n. 7333 del 28/01/2008 Rv. 239162 - 01). Deve pertanto ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, Sent. n. 24380 del 12/03/2015 Rv. 264165 - 01) L'originaria presenza dì una tempestiva querela implica la procedibilità ab origine dell'azione penale e la manifesta infondatezza della relativa doglianza articolata dal ricorrente. Infatti, in caso di più elementi concorrenti che determinano la procedibilità in ordine al medesimo delitto, il sopravvenuto venir meno di uno di essi non permette di elidere l'originaria rilevanza degli altri. Sul punto, nessuna rilevanza ha il precedente richiamato dalla difesa (Sez. 2, Sent. n. 8823 del 04/02/2021 Rv. 280764 - 01) sia perché attinente a fattispecie diversa (si trattava infatti in quel caso di querela presentata tardivamente) sia perché espressione di orientamento superato da successive pronunce di questa stessa sezione (cfr. in particolare Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 13/05/2021 Rv. 281465 - 01). 3. Le contestazioni in punto responsabilità sono del tutto inammissibili. In primo luogo, perché risulta adeguatamente evidenziato in atti la presenza di somme di spettanza del condominio danneggiato trattenute senza titolo dall'imputato senza che sul punto il ricorrente sia stato in grado di fornire alcuna valida spiegazione. Le deduzioni operate dal ricorrente sul punto non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). In secondo luogo, perché l'articolazione dei motivi di ricorso si articola in una enunciazione di principi non correlata con alcuna specifica critica di passaggi determinati dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato così sottraendosi il ricorrente ad un effettivo confronto con la portata logico dimostrativa del provvedimento medesimo e incorrendo nel vizio della aspecificità del motivo. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4. Quanto alle doglianze in punto circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi che le stesse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 5. Il motivo aggiunto con cui si lamenta l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto contestato è manifestamente infondato. La consumazione del delitto nella stessa ricostruzione giudiziale è stata correttamente ritenuta all'atto della interversione del possesso logicamente individuata nella mancata restituzione all'esito delle specifiche richieste presentate nel marzo 2016 da parte dell'amministratore subentrato. Di conseguenza, il termine di prescrizione non risulta spirato nemmeno alla data del presente provvedimento.6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Decreto Cassazione n. 33070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris