CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stata riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, oltre ad essere manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato che le censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso sono fondate, perché correttamente evidenziano come i delitti contestati, pacificamente commessi il 18/07/2012, si sono estinti per prescrizione in data 18/01/2020 e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, adottata in data 25/09/2020 Considerato, pertanto, che (in ossequio ai principi affermati da Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte) si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per prescrizione, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 15 gkiho 2022 Il consigliére est nsore [OSCURATO:PERSONA]