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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 18773/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4200/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2349/2017 depositata il14/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2349/2017, pubblicata il 14/12/2017, - in un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in opposizione al decreto ingiuntivo n. 770/2005, emesso in data 1/4/2005 dal Tribunale di Catania e notificato in data 22/4/2005, con il quale era stato loro ingiunto, in solido con i fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di € 115.933,12, in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa (cui era succeduta [OSCURATO:PERSONA] spa che aveva conferito mandato a [OSCURATO:PERSONA] srl ), quale saldo del conto corrente intestato a detta società al febbraio 2005, nonché nel giudizio riunito promosso dai fideiussori Corinzia e dalla Pennisi, in opposizione ex art.650 c.p.c., al medesimo decreto ingiuntivo, - ha riformato la decisione di primo grado che, dichiarata preliminarmente ammissibile l’opposizione tardiva del Corinzia e della Pennisi, accolta l’eccezione di prescrizione del credito, aveva revocato l’ingiunzione opposta .

In particolare, i giudici di appello hanno dichiarato, preliminarmente, inammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla Corinzia e dalla Pennisi, per mancata prova univoca della mancata tempestiva conoscenza, al fine di proporre tempestiva opposizione, del decreto ingiuntivo a causa del venir meno di ogni collegamento con il precedente domicilio.

La Corte d’appello, sul punto, in rapporto all’eccepita nullità della notifica, ex art.140 c.pc., del decreto ingiuntivo effettuata presso l’indirizzo indicato all’atto di costituzione della garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] n. 5 Catania), diverso dalla nuova residenza degli ingiunti (in [OSCURATO:PERSONA], ove, con esito positivo, era stata eseguita la successiva notifica dell’atto di precetto sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo, a seguito dell’esito negativo di una prima notifica eseguita al precedente indirizzo), ha dato rilievo: (a) all’idoneità a superare le risultanze anagrafiche (di carattere solo presuntivo) della elezione, anche se non esclusiva, di domicilio, contenuta nella clausola «N» del contratto di fideiussione sottoscritto dal Corinzia e dalla Pennisi (che consentiva l’effettuazione a parte della banca di «qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica» all’indirizzo indicato o a quello successivamente fatto conoscere per iscritto; (b) alla mancanza, attese le risultanze della notifica ex art.140 c.p.c. e in particolare della raccomandata informativa necessaria per il perfezionamento della notifica (immessa nella cassetta della corrispondenza dello stabile in indirizzo per «temporanea assenza del destinatario»), di segni esteriori indicativi di un allontanamento definitivo dei destinatari dell’atto; (c) alla mancata allegazione dell’assenza del luogo, in cui la notifica ex art.140 c.p.c. è stata effettuata, di ogni collegamento con il precedente domicilio, all’epoca della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, (d) emergendo anzi che il 22/1/2003, «in epoca nella quale, secondo la certificazione anagrafica prodotta…, la variazione della residenza al nuovo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] …era già avvenuta», all’indirizzo di Catania era stata consegnata una diffida di Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] «a mani di “[OSCURATO:PERSONA]”», senza che fosse emerso in tale occasione il trasferimento ad altro indirizzo dei destinatari Corinzia e Pennisi.

La Corte d’appello ha altresì respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 14/21-1-2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 27-2-2019/1-3-2019) e di Carmelo famoso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che nonsvolgono difese). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.139 c.p.c. e 47 c.c., in punto di notifica del decreto ingiuntivo presso il Comune di residenza anziché presso il Comune ove le parti, in contratto, hanno eletto domicilio; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza ex art.360 n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della decisione, in violazione dell’art.132 c.p.c. e 156, comma 2 , c.p.c., sia la contraddittoria motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., sempre in punto di carattere non esclusivo dell’elezione di domicilio operata in sede contrattuale; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3c.p.c., dell’art.650 c.p.c.; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2943, quarto comma, c.c. e 1264 c.c., in punto di eccezione di prescrizione.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

La Corte d’appello ha ritenuto che, a fronte del valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, vi fossero vari elementi per ritenere che fosse effettiva la residenza indicata spontaneamente dai fideiussori in sede contrattuale, in difetto di prova di una comunicazione scritta alla Banca della variazione della stessa, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato con il procedimento di cui all’art.140 c.p.c. e che né l’ufficiale notificatore né l’agente postale avevano rilevato la mancanza di elementi dacui desumere un effettivo collegamento tra i destinatari dell’atto e il luogo in cui era stata richiesta ed eseguita la notifica (essendo stati i plichi, a seguito di avvisi di deposito, restituiti al mittente per compiuta giacenza non con la dicitura «destinatario sconosciuto»), né peraltro tale assenza di collegamento emergeva dagli atti, considerata la ricezione a quell’indirizzo di una diffida della banca nel gennaio 2023 (epoca in cui già sarebbe intervenuta la variazione di residenza secondo le risultanze anagrafiche).

Peraltro, la Corte d’appello non ha affatto attribuito carattere esclusivo alla elezione di domicilio contrattuale, avendo richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 25731/2015, secondo cui «l'elezionedi domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie, contratto di somministrazione di energia elettrica) non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima».

La Corte territoriale, valutando tale indicazione della residenza, fatta dalla parte, nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, unitamente agli altri elementi probatori, ha ritenuto che essa costituisse idonea fonte di convincimento, per superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), alla luce di Cass. n. 17021/2015.

E il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (Cass.17040/2003).

Orbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (da ultimo, Cass.8463 /2023).

Inoltre, «nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova» (Cass. 14388/2004; Cass. 15200/2005; Cass.10107/2014).

La Corte d’appello ha fatto applicazione piena di tali principi.

Gli opponenti si limitano sostanzialmente a produrre, al fine di dimostrare di non essere residenti nel luogo della notifica del decreto ingiuntivo, un certificato di residenza.

Non ricorre poi il vizio di motivazione illogica o contraddittoria, in quanto «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.Un. 22232/2016; Cass.6758/2022)).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass. 11550/2013; Cass.27529/2017).

Nel precedente Cass. 6518/2016, si è quindi affermato che « la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre che, sia pur irritualmente, aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente».

La Corte d’appello ha spiegato che gli opponenti si erano limitati ad affermare di essere venuti a conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica dell’atto di precetto, senza tuttavia chiarire se gli stessi avessero o meno mantenuto un collegamento con la precedente residenza, né come era stata possibile la consegna nel 2023 al precedente domicilio di una diffida della banca a loro diretta.

I ricorrenti deducono che tale diffida sarebbe stata consegnata a tale Maugeri, senza che nell’avviso di ricevimento fosse riportata la qualità di quest’ultima (parente, addetto alla ricezione, etc…) ma era onere degli stessi dimostrare che la diffida del 2003 era stata consegnata a soggetto del tutto estraneo.

Quanto poi alla notifica successiva dell’atto di precetto, presso la diversa residenza anagrafica, la Corte d’appello ha chiarito che la notifica era stata tentata, in prima battuta, presso l’indirizzo conosciuto dalla banca, sulla base della clausola contrattuale, vale a dire la stessa residenza o domicilio o dimora ove era stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo, e che, solo successivamente alla dichiarazione negativa dell’ufficiale giudiziario, era stata eseguita presso tale residenza anagrafica.

Ma in ogni caso, nella specie, manca anche la prova della irregolarità o nullità della notifica del decreto ingiuntivo.

4. Il quarto motivo, attinente al merito della pretesa ed alla fondatezza della eccezione di prescrizione del credito sollevata dai debitori intimati, in difetto di intimazione nei confronti dei destinatari - debitori avente piena efficacia interruttiva della prescrizione, è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4200/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2349/2017 depositata il14/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2349/2017, pubblicata il 14/12/2017, - in un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in opposizione al decreto ingiuntivo n. 770/2005, emesso in data 1/4/2005 dal Tribunale di Catania e notificato in data 22/4/2005, con il quale era stato loro ingiunto, in solido con i fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di € 115.933,12, in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa (cui era succeduta [OSCURATO:PERSONA] spa che aveva conferito mandato a [OSCURATO:PERSONA] srl ), quale saldo del conto corrente intestato a detta società al febbraio 2005, nonché nel giudizio riunito promosso dai fideiussori Corinzia e dalla Pennisi, in opposizione ex art.650 c.p.c., al medesimo decreto ingiuntivo, - ha riformato la decisione di primo grado che, dichiarata preliminarmente ammissibile l’opposizione tardiva del Corinzia e della Pennisi, accolta l’eccezione di prescrizione del credito, aveva revocato l’ingiunzione opposta . In particolare, i giudici di appello hanno dichiarato, preliminarmente, inammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla Corinzia e dalla Pennisi, per mancata prova univoca della mancata tempestiva conoscenza, al fine di proporre tempestiva opposizione, del decreto ingiuntivo a causa del venir meno di ogni collegamento con il precedente domicilio. La Corte d’appello, sul punto, in rapporto all’eccepita nullità della notifica, ex art.140 c.pc., del decreto ingiuntivo effettuata presso l’indirizzo indicato all’atto di costituzione della garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] n. 5 Catania), diverso dalla nuova residenza degli ingiunti (in [OSCURATO:PERSONA], ove, con esito positivo, era stata eseguita la successiva notifica dell’atto di precetto sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo, a seguito dell’esito negativo di una prima notifica eseguita al precedente indirizzo), ha dato rilievo: (a) all’idoneità a superare le risultanze anagrafiche (di carattere solo presuntivo) della elezione, anche se non esclusiva, di domicilio, contenuta nella clausola «N» del contratto di fideiussione sottoscritto dal Corinzia e dalla Pennisi (che consentiva l’effettuazione a parte della banca di «qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica» all’indirizzo indicato o a quello successivamente fatto conoscere per iscritto; (b) alla mancanza, attese le risultanze della notifica ex art.140 c.p.c. e in particolare della raccomandata informativa necessaria per il perfezionamento della notifica (immessa nella cassetta della corrispondenza dello stabile in indirizzo per «temporanea assenza del destinatario»), di segni esteriori indicativi di un allontanamento definitivo dei destinatari dell’atto; (c) alla mancata allegazione dell’assenza del luogo, in cui la notifica ex art.140 c.p.c. è stata effettuata, di ogni collegamento con il precedente domicilio, all’epoca della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, (d) emergendo anzi che il 22/1/2003, «in epoca nella quale, secondo la certificazione anagrafica prodotta…, la variazione della residenza al nuovo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] …era già avvenuta», all’indirizzo di Catania era stata consegnata una diffida di Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] «a mani di “[OSCURATO:PERSONA]”», senza che fosse emerso in tale occasione il trasferimento ad altro indirizzo dei destinatari Corinzia e Pennisi. La Corte d’appello ha altresì respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 14/21-1-2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 27-2-2019/1-3-2019) e di Carmelo famoso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che nonsvolgono difese). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.139 c.p.c. e 47 c.c., in punto di notifica del decreto ingiuntivo presso il Comune di residenza anziché presso il Comune ove le parti, in contratto, hanno eletto domicilio; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza ex art.360 n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della decisione, in violazione dell’art.132 c.p.c. e 156, comma 2 , c.p.c., sia la contraddittoria motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., sempre in punto di carattere non esclusivo dell’elezione di domicilio operata in sede contrattuale; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3c.p.c., dell’art.650 c.p.c.; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2943, quarto comma, c.c. e 1264 c.c., in punto di eccezione di prescrizione. 2. Le prime due censure sono inammissibili. La Corte d’appello ha ritenuto che, a fronte del valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, vi fossero vari elementi per ritenere che fosse effettiva la residenza indicata spontaneamente dai fideiussori in sede contrattuale, in difetto di prova di una comunicazione scritta alla Banca della variazione della stessa, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato con il procedimento di cui all’art.140 c.p.c. e che né l’ufficiale notificatore né l’agente postale avevano rilevato la mancanza di elementi dacui desumere un effettivo collegamento tra i destinatari dell’atto e il luogo in cui era stata richiesta ed eseguita la notifica (essendo stati i plichi, a seguito di avvisi di deposito, restituiti al mittente per compiuta giacenza non con la dicitura «destinatario sconosciuto»), né peraltro tale assenza di collegamento emergeva dagli atti, considerata la ricezione a quell’indirizzo di una diffida della banca nel gennaio 2023 (epoca in cui già sarebbe intervenuta la variazione di residenza secondo le risultanze anagrafiche). Peraltro, la Corte d’appello non ha affatto attribuito carattere esclusivo alla elezione di domicilio contrattuale, avendo richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 25731/2015, secondo cui «l'elezionedi domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie, contratto di somministrazione di energia elettrica) non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima». La Corte territoriale, valutando tale indicazione della residenza, fatta dalla parte, nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, unitamente agli altri elementi probatori, ha ritenuto che essa costituisse idonea fonte di convincimento, per superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), alla luce di Cass. n. 17021/2015. E il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (Cass.17040/2003). Orbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (da ultimo, Cass.8463 /2023). Inoltre, «nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova» (Cass. 14388/2004; Cass. 15200/2005; Cass.10107/2014). La Corte d’appello ha fatto applicazione piena di tali principi. Gli opponenti si limitano sostanzialmente a produrre, al fine di dimostrare di non essere residenti nel luogo della notifica del decreto ingiuntivo, un certificato di residenza. Non ricorre poi il vizio di motivazione illogica o contraddittoria, in quanto «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.Un. 22232/2016; Cass.6758/2022)). 3. Il terzo motivo è inammissibile. Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass. 11550/2013; Cass.27529/2017). Nel precedente Cass. 6518/2016, si è quindi affermato che « la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre che, sia pur irritualmente, aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente». La Corte d’appello ha spiegato che gli opponenti si erano limitati ad affermare di essere venuti a conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica dell’atto di precetto, senza tuttavia chiarire se gli stessi avessero o meno mantenuto un collegamento con la precedente residenza, né come era stata possibile la consegna nel 2023 al precedente domicilio di una diffida della banca a loro diretta. I ricorrenti deducono che tale diffida sarebbe stata consegnata a tale Maugeri, senza che nell’avviso di ricevimento fosse riportata la qualità di quest’ultima (parente, addetto alla ricezione, etc…) ma era onere degli stessi dimostrare che la diffida del 2003 era stata consegnata a soggetto del tutto estraneo. Quanto poi alla notifica successiva dell’atto di precetto, presso la diversa residenza anagrafica, la Corte d’appello ha chiarito che la notifica era stata tentata, in prima battuta, presso l’indirizzo conosciuto dalla banca, sulla base della clausola contrattuale, vale a dire la stessa residenza o domicilio o dimora ove era stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo, e che, solo successivamente alla dichiarazione negativa dell’ufficiale giudiziario, era stata eseguita presso tale residenza anagrafica. Ma in ogni caso, nella specie, manca anche la prova della irregolarità o nullità della notifica del decreto ingiuntivo. 4. Il quarto motivo, attinente al merito della pretesa ed alla fondatezza della eccezione di prescrizione del credito sollevata dai debitori intimati, in difetto di intimazione nei confronti dei destinatari - debitori avente piena efficacia interruttiva della prescrizione, è assorbito. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per
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