CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 49434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per omessa valutazione delle reali acquisizioni istruttorie e in particolare della relazione Uepe e degli allegati, nonché delle dichiarazioni del ricorrente al dirigente di detto ufficio (e della documentazione circa l'impossibilità di presentazione in data 28/4/2023 e attestante l'attività lavorativa svolta dal suddetto), in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, il Tribunale di sorveglianza nel disporre la detenzione domiciliare e nel rigettare la richiesta circa la più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, fa riferimento ai gravi fatti delittuosi commessi dal medesimo e ai suoi precedenti giudiziari e di polizia anche recenti, all'assenza di un'attività lavorativa riscontrata dai Carabinieri e infine alla dimostrata mancata volontà di collaborazione del soggetto che, nonostante i reiterati inviti non ha mai preso contatti con l'Uepe, alla conseguente carenza di informazioni sulle condizioni socio economiche del medesimo e su un'eventuale revisione critica circa i fatti delittuosi commessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023