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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25138/2026

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a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso riproduce in sede di legittimità le medesimequestioni di merito sollevate con il gravame in relazione all’elemento materialedella dissimulazione dello stato d’insolvenza e alla sussistenza degli elementicostitutivi del reato di cui all’art. 641 cod. pen., puntualmente affrontati e risoltidalla corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata, con unamotivazione esente dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità contestatidalla difesa, in quanto i giudici illustrano le ragioni dell’infondatezza delle ragionidifensive;considerato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime doglianzegià risolte dalla corte di appello, senza esporre censure riconducibili a quelleprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito.

Da ciò discende l’inammissibilitàdel ricorso, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce ereitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respintiin secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso riproduce in sede di legittimità le medesimequestioni di merito sollevate con il gravame in relazione all’elemento materialedella dissimulazione dello stato d’insolvenza e alla sussistenza degli elementicostitutivi del reato di cui all’art. 641 cod. pen., puntualmente affrontati e risoltidalla corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata, con unamotivazione esente dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità contestatidalla difesa, in quanto i giudici illustrano le ragioni dell’infondatezza delle ragionidifensive;considerato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime doglianzegià risolte dalla corte di appello, senza esporre censure riconducibili a quelleprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito. Da ciò discende l’inammissibilitàdel ricorso, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce ereitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respintiin secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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