CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1989
Cassazione n. 21786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1989 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull'elemento materiale e su quello psicologico del reato e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]