CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15441/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, camino l, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, ricorrente lamenta: 1. erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreco irrogata, corrispondente al minimo edittale, e ia mancata concessone delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione„ avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per e modalità attuazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da piiuriir, precedente; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermenoutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/071 7020, Re. 2.79049 02:"Al fine di ritenere o escludere !e circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen... quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ii riconoscimento de: beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevoie o ;all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufliciente''); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile ia censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena !a cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illooico (Sez. 5, e. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissibile„ con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e noia somma di euro tren-,ila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento deiie spese orocessuall e della somma di euro tremila in, favore del;r3 Casse c ee ammende. Così deciso in data 2 aprile 2025 li Consigliere estenso