CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12032/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto dei ricorsi;uditi i difensori dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Raso, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 febbraio 2025 la Corte di Appello di Bari, in riforma dellasentenza emessa il 18 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBari ha r idotto la pena detent iva nei confront i d i XXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXad anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno per il delitto di rapinaaggravata (artt. 110 cod. pen., 628, primo comma e terzo comma, nn. 1, 2, 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen.), commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX personadi anni settantotto.2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,deducendo:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]:2.1. Primo motivo: Vizio di travisamento della prova per quanto riguarda le dichiarazionidella persona offesa, le condizioni di salute della stessa e il riconoscimento fotografico,avendo la Corte di appello fornito una ricostruzione dei fatti non conforme agli atti,omettendo di considerare elementi decisivi e sovrapponendo la propria valutazione alleemergenze processuali.Si deduce che la Corte di appello abbia attribuito alla persona offesa piena lucidità ecoerenza narrativa, nonostante dai verbali di sommarie informazioni e dalla documentazionemedica emergessero rilevanti dubbi sulle sue capacità cognitive, con conseguentecompromissione dell’attendibilità del riconoscimento fotografico. Quest’ultimo, peraltro,sarebbe stato effettuato in assenza di una preventiva descrizione dei soggetti da individuare,senza adeguate garanzie di neutralità e senza la presenza di persone con caratteristichesomatiche analoghe, risultando inoltre connotato da incertezze e contraddizioni circal’effettiva capacità della persona offesa di riconoscere gli autori dei fatti.2.2. Secondo motivo: Vizio di motivazione della sentenza impugnata, per motivazionemancante, meramente apparente, contraddittoria o manifestamente illogica, soprattutto circala valutazione delle dichiarazioni.Si deduce che la Corte di appello abbia adottato una motivazione intrinsecamentecontraddittoria, avendo da un lato valorizzato la coerenza e la lucidità delle dichiarazionidella persona offesa e, dall’altro, riconosciuto l’esistenza, in epoca prossima ai fatti, didifficoltà cognitive, senza tuttavia sciogliere il dubbio sulla loro effettiva attendibilità. Inoltre,si censura il mancato confronto con le deduzioni difensive circa l’inverosimiglianza delracconto, secondo cui una persona anziana, affetta da plurime patologie, sarebbe riuscita adivincolarsi da più soggetti che la immobilizzavano a letto ed a strappare il passamontagna auno degli imputati.2.3. Terzo motivo: Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisivacon riferimento all'omessa o inadeguata valutazione della richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte di appello abbia omesso di fornire un’adeguata motivazione inordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzataall’acquisizione della cartella clinica e della documentazione medica della persona offesa,nonché all’escussione dei figli della stessa, elementi ritenuti decisivi ai fini della valutazionedella sua effettiva capacità di percepire e riferire i fatti.In particolare, si censura che tale richiesta sia stata respinta qualificando come «meraillazione» l’ipotesi di una già intervenuta incapacità della vittima, senza un puntualeconfronto con la documentazione prodotta né una valutazione critica delle prove sollecitate,rilevanti ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese.2.4. Quarto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione sul punto delladeterminazione della pena, delle aggravanti, della recidiva e delle circostanze attenuantigeneriche.Si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’omessa esplicitazionedei criteri di dosimetria della pena, nonché per la carente valutazione delle circostanzeaggravanti, della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. In particolare, si censurala mancata adeguata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale, il rigetto dellededuzioni difensive, nonché la conferma della recidiva senza una specifica valutazionedell’incidenza dei precedenti penali sul giudizio di pericolosità.2.5. Quinto motivo: Si deduce l’erronea valutazione ed utilizzazione dell'esame del DNAquale prova decisiva.Si censura l’affermazione della Corte di appello secondo cui, all’esito dell’accertamentosulle tracce ematiche rinvenute sul luogo dei fatti, esse avrebbero potuto appartenere a unrapinatore diverso dagli imputati, trattandosi di motivazione meramente apparente emanifestamente illogica. In particolare, la Corte di appello non chiarirebbe per quali ragioni, afronte di una prova scientifica oggettiva – costituita da un profilo genetico non riconducibileagli imputati – abbia nondimeno ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della personaoffesa e gli ulteriori elementi indiziari, omettendo di spiegare come sia stato superato ilragionevole dubbio derivante dall’esito dell’accertamento tecnico. Ricorso nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX2.6. Primo motivo: Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 603 cod. proc. pen. emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello omessodi disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ovvero mediante l'assunzione delleprove sollecitata nell'atto di appello.In particolare era stata richiesta l'acquisizione della cartella clinica e delladocumentazione medica della persona offesa al fine di valutarne la capacità cognitiva almomento dei fatti oggetto di imputazione e si deduce che la motivazione con la quale laCorte di appello ha respinto tale richiesta sarebbe manifestamente illogica; invero, mentredalle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX figlio della persona offesa, era emersoche quest'ultima aveva segni di «squilibrio mentale» già da diversi mesi, la Corte di appelloaveva ritenuto non necessario acquisire la documentazione medica in quanto il fatto oggettodel processo risale al 29 giugno 2014, otto mesi prima del momento in cui si sarebbemanifestato il decadimento cognitivo della persona offesa.2.7. Secondo motivo: Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen.,110 cod. pen., 628 primo e terzo comma n. 1, 2, 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen. econtraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte di appello confermato lasentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato e affermato la suaresponsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.Si afferma che la Corte di appello, nel ricostruire la vicenda, si sarebbe discostata dallaversione dei fatti riferita dalla persona offesa nel verbale di denuncia del 30 giugno 2014, laquale sarebbe, peraltro, già di per sé inverosimile e contraddittoria.Si deduce che, oltre all’inverosimiglianza del racconto della persona offesa ed allacontraddittorietà dello stesso, sarebbe emerso, in occasione delle sommarie informazioni direse il 16 maggio 2015 dal figlio della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chequest'ultima già da tempo manifestava segni di «squilibrio mentale», con conseguenteinattendibilità della dichiarazioni rese e dell'individuazione fotografica effettuata dallapersona offesa medesima nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].Si segnala, infine, che l'esito degli accertamenti di genetica forense effettuati sul DNAdell'odierno ricorrente, al fine di verificarne la compatibilità con le tracce ematiche rinvenutesul pavimento dell'abitazione della persona offesa, hanno avuto esito negativo nei confrontidell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti omanifestamente infondati.2. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel primo motivo di ricorso diXXXXXXXXXXXXXe nel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con le quali sicontesta la decisione di rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale conriguardo all'acquisizione della cartella clinica e della documentazione medica ed allaassunzione delle testimonianze dei figli della persona offesa, al fine di accertare le condizionipsichiche della stessa.2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione delpotere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assolutanecessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello nonpuò riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi epiù ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra letante, Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01, e Sez. 6, n.51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061-01).2.2. Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancataassunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richiestedalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimoprovvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinateprove in appello (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323-01,nonché Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799-01, nonché ancora Sez.6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236-01).2.3. La sentenza impugnata, con una motivazione priva di lacune o manifeste illogicità,indica specificamente le ragioni per le quali l'attività di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale richiesta al fine di verificare se le condizioni psichiche della persona offesafossero già compromesse al momento della rapina (ovvero otto mesi prima dell’attestazionedel Commissariato di Bitonto dell’impossibilità di assumere informazioni dalla persona offesain ragione della «demenza senile che gli crea vuoti di memoria»), è stata ritenuta nonnecessaria ai fini della decisione, avendo ritenuto che le dichiarazioni poste a fondamentodel giudizio di responsabilità degli imputati, rese dalla vittima il giorno dopo la rapina, nonlasciavano trasparire il benché minimo segno di disorientamento ed erano assolutamentelogiche e coerenti.Le censure difensive risultano pertanto generiche e, comunque, manifestamenteinfondate, poiché non evidenziano, in rapporto al percorso argomentativo della sentenza,l’esistenza di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della relativa motivazione,suscettibile di essere colmata mediante le richieste integrazioni istruttorie, tanto più chequeste non riguardavano elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già disponibili al momentodella scelta del giudizio abbreviato incondizionato.3. Sono manifestamente infondate anche le censure enunciate nel primo e secondomotivo di ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXe nel secondo motivo di ricorso diXXXXXXXXXXXXXX che vengono trattate congiuntamente in quanto tutte concernenti ilgiudizio di attendibilità della persona offesa e del riconoscimento fotografico da questaeffettuato.3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le regole dettate dall'art. 192,comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione diresponsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettivadel dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).3.2. Quanto alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, trattasi di unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).3.3. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello, confermando la decisione delTribunale, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, fornendo unamotivazione logica e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.All’esito di un vaglio rigoroso, i giudici di merito hanno evidenziato che il racconto dellapersona offesa risulta assolutamente coerente e lineare, privo di imprecisioni o dicontraddizioni, e del tutto lontano da tratti surreali, contrariamente a quanto affermato dairicorrenti (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). 3.4. Non supera il vaglio di ammissibilità neanche la censura relativa alla inattendibilitàdel riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, che i giudici di merito hannoritenuto credibile anche quanto al riconoscimento dei ricorrenti quali autori del reato.3.5. In primo luogo, in sede di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 442, comma 1-bis,cod. proc. pen., sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano statilegittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato diaccedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (Sez. 2, n. 9103 del 15/01/2021,Attrice, Rv. 280765 – 01; Sez. 5, n. 20055 del 26/03/2013, Nocella, Rv. 255655 – 01; Sez. 5,n. 8376 del 27/09/2013, dep. 2014, Fiore, Rv. 259042 – 01).Tra gli atti utilizzabili, ai fini della decisione, in sede di giudizio abbreviato vi è anche ilverbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto attolegittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015,Peluso, Rv. 264947 – 01).3.6. Per quanto riguarda i criteri di valutazione del riconoscimento fotografico, secondola costante giurisprudenza, l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica,costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta unaspecie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria nondiscende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazioneconfermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del20/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Aouchini, Rv.275548-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041-01; Sez. 2, n. 28391 del27/04/2017, Cena, Rv. 270181-01).3.7. Nel caso in esame, la Corte di appello, e prima ancora il giudice di primo grado,hanno svolto il dovuto vaglio di attendibilità della persona offesa, che ha effettuato ilriconoscimento nel corso delle sommarie informazioni testimoniali, attestandone laparticolare convinzione sulla certezza dell'individuazione degli imputati, dei quali venivaofferta anche una sommaria descrizione fisica prima di procedere al riconoscimentofotografico, ed in assenza di elementi in grado di evidenziare la inidoneità delle immaginivisionate (pagina 6 della sentenza impugnata).4. Non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto generica e reiterativa delcorrispondente motivo di appello, la censura oggetto del quinto motivo di ricorso diXXXXXXXXXXXXXXXe articolata nell’ambito del secondo motivo del ricorso diXXXXXXXXXXXXX, relativa alla dedotta erroneità della valutazione della prova costituita dalDNA.4.1. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considerainammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto nonassolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01).Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998,Ahmetovic, Rv. 210157-01).4.2. La censura proposta - senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appelloche ha ritenuto che, all'esito dell'accertamento svolto sulle tracce di sangue rinvenute sulposto, era assolutamente logico e possibile che le stesse appartenessero ad un altrorapinatore diverso da due imputati - tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspettigiudice di merito.5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXX con il quale si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione dilegge e del vizio di motivazione, la determinazione della pena, l'applicazione delle aggravantie della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5.1. La Corte ha chiarito che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testodella sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla partedestinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.267949 – 01).5.2. Nel caso in esame, la Corte di appello si è specificamente soffermata sui motivi peri quali la pena base non poteva essere contenuta nel minimo edittale (che all'epoca del fattoera pari ad anni quattro e mesi sei), stante la gravità della condotta, l'intensità del dolomanifestato dagli aggressori, il loro numero, superiore anche a quello previsto perl'integrazione dell'aggravante delle più persone riunite, e la violenza fisica esercitata neiconfronti della persona offesa (pag. 7 della sentenza impugnata).Trattasi di motivazione del tutto congrua e conforme ai criteri che governanol’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena indicati dallagiurisprudenza di legittimità, anche considerato che la pena base applicata, pari ad annisette di reclusione, è di molto inferiore alla media edittale (pari ad anni dodici e mesi tre).5.3. Per quanto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, la Corte ha chiarito che è congruamente motivata anche allorquando il diniegodel giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).5.4. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elementodecisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici divalutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato, lasostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, avendoritenuto che la scelta di sottoporsi all'esame del DNA appare trascurabile, alla luce dellaconsapevolezza che l'imputato certamente aveva della non appartenenza a sé delle traccedi sangue (pag. 7 della sentenza impugnata).5.5. Per quanto riguarda l'applicazione della recidiva facoltativa, la Corte ha chiarito cheè richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la suarilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se lareiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, iltipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività dellecondotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità dellaricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado dicolpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, Sentenza n.56972 del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782 – 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.256183; Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, non massimata).5.6. Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello si è uniformata alcriterio sopra richiamato, richiamando la lunga serie di precedenti anche specifici e leplurime dichiarazioni di recidiva, ed affermando che la natura dei reati in questione, del reatoin esame, il tipo di devianza di cui sono il segno, il margine di offensività delle condotte, ladistanza temporale ed il livello di omogeneità esistente tra loro consente di escluderequalsiasi occasionalità della ricaduta e di ritenere che il nuovo episodio criminoso siaconcretamente significativo, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e dellamaggiore pericolosità dell’imputato (pag. 7 della sentenza impugnata).6. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.7. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità egli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n.196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.