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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 21201/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 14275-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Soto c22.. avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14275 sez.

M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 419 del 2021 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - aveva opposto un precetto notificato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Filippo leone &c., precisando che non era stata data alla deducente la possibilità di opporre il correlato decreto ingiuntivo stanti gli accordi per la rinuncia allo stesso quali attestati da due distinte note a firma del legale rappresentante della società, comprovanti l'estinzione della obbligazione per adempimento; - dopo la transazione, e a decreto'ingiuntivo divenuto definitivo, era stato notificato il precetto opposto; - il Tribunale aveva accolto l'opposizione motivando in base alle risultanze testimoniali ritenute dirimenti e sufficienti a superare il disconoscimento operato con riferimento alle due note scritte sopra menzionate; - la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che, a fronte del suddetto disconoscimento, non era stata chiesta la verificazione, mentre ogni fatto pretesamente estintivo dell'obbligazione, come gli ordinativi di pagamento prodotti dall'ASL, in quanto anteriore al decreto ingiuntivo reso definitivo per mancata opposizione, non erano deducibili in sede di opposizione a precetto; resiste con controricorso, corredato da memoria, la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Filippo leone &c.;RG n 14275 del 2021 Cons. re Paolo P ca Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie posto che, da un lato, il disconoscimento delle note richiamate in parte narrativa, sarebbe stato inidoneo in mancanza di prova che l'unico soggetto legittimato a sottoscriverle in nome e per conto della controparte fosse il relativo legale rappresentante, e, d'altro canto, il contenuto delle note era stato confermato dalla deposizione del legale rappresentante della s.a.s.; con il secondo motivo si prospetta l'apparenza motivazionale della decisione impugnata stante l'omesso esame della risultanza istruttoria testimoniale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso, da scrutinare complessivamente per connessione tra i motivi, è inammissibile; la Corte territoriale ha infatti affermato che, in mancanza della istanza di verificazione, i documenti, disconosciuti, rappresentati dallle due note, erano inutilizzabili nel senso preteso dall'originario opponente perché irriferibili alla s.a.s.; questa conclusione non era superabile a mezzo di una prova testimoniale che ne confermasse, direttamente o meno, quella provenienza, eludendo gli effetti del disconoscimento, e il meccanismo processuale dell'istanza di verificazione previsto a fronte di quello; in altri termini, le censure non incidono sulla "ratio decidendi" della Corte territoriale coerente al principio secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude RG n 14275 del 2021 ConyfeL Paolo orreca al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass., Sez.

U., 01/02/2022, n. 3086, §3). va precisato che, come pure eccepito in controricorso, la questione della titolarità del potere di firma idoneo a impegnare la s.a.s.,, risulta nuova, non essendo dimostrato in ricorso la sua deduzione e coltivazione davanti ai giudici di merito, con conseguente inammissibilità nella presente sede di legittimità a critica vincolata; parte ricorrente richiama poi, più nel dettaglio, ill ragionamento del giudice di prime cure secondo cui, anche ammettendo che la sottoscrizione non fosse imputabile al legale rappresentante della s.a.s., la stessa, consentendone l'apposizione, aveva determinato una situazione di apparenza del diritto tutela bile; questo richiamo per un verso non si spiega come sarebbe correlato alla censura di violazione dell'art 116, cod. proc. civ., per altro verso, nel contesto di un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello del giudice di seconde cure, tende alla stessa elusione sopra detta; è stato ripetutamente ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod, proc. civ.

"ratione RG n 14275 del 2021 Cons.pel.

Paolo orreca temporis" applicabile (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; in questa cornice, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune o ad alcuni profili delle stesse, piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); è evidente che nulla di tutto ciò è rinvenibile nella prima censura, laddove la seconda è chiaramente e inammissibilmente volta, come sopra anticipato, a sovvertire l'implicita valutazione istruttoria di non decisività effettuata dalla Corte di appello in ordine all'escussione orale più volte citata; è infatti la stessa parte ricorrente a discorrere d'incongrua valutazione delle risultanze istruttorie (pag. 14 del ricorso); spese secondo soccombenza; debbono liquidarsi anche le spese della fase d'inibitoria in appello, in relazione alla documentazione allegata alla relativa domanda notificata; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente relative alla domanda proposta ai sensi dell'art. 373 cod.RG n 14275 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA]- %;4,rew.i9 proc. civ. liquidate in euro 2.000,00, oltre 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 14275-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Soto c22.. avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14275 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 419 del 2021 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - aveva opposto un precetto notificato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Filippo leone &c., precisando che non era stata data alla deducente la possibilità di opporre il correlato decreto ingiuntivo stanti gli accordi per la rinuncia allo stesso quali attestati da due distinte note a firma del legale rappresentante della società, comprovanti l'estinzione della obbligazione per adempimento; - dopo la transazione, e a decreto'ingiuntivo divenuto definitivo, era stato notificato il precetto opposto; - il Tribunale aveva accolto l'opposizione motivando in base alle risultanze testimoniali ritenute dirimenti e sufficienti a superare il disconoscimento operato con riferimento alle due note scritte sopra menzionate; - la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che, a fronte del suddetto disconoscimento, non era stata chiesta la verificazione, mentre ogni fatto pretesamente estintivo dell'obbligazione, come gli ordinativi di pagamento prodotti dall'ASL, in quanto anteriore al decreto ingiuntivo reso definitivo per mancata opposizione, non erano deducibili in sede di opposizione a precetto; resiste con controricorso, corredato da memoria, la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Filippo leone &c.;RG n 14275 del 2021 Cons. re Paolo P ca Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie posto che, da un lato, il disconoscimento delle note richiamate in parte narrativa, sarebbe stato inidoneo in mancanza di prova che l'unico soggetto legittimato a sottoscriverle in nome e per conto della controparte fosse il relativo legale rappresentante, e, d'altro canto, il contenuto delle note era stato confermato dalla deposizione del legale rappresentante della s.a.s.; con il secondo motivo si prospetta l'apparenza motivazionale della decisione impugnata stante l'omesso esame della risultanza istruttoria testimoniale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso, da scrutinare complessivamente per connessione tra i motivi, è inammissibile; la Corte territoriale ha infatti affermato che, in mancanza della istanza di verificazione, i documenti, disconosciuti, rappresentati dallle due note, erano inutilizzabili nel senso preteso dall'originario opponente perché irriferibili alla s.a.s.; questa conclusione non era superabile a mezzo di una prova testimoniale che ne confermasse, direttamente o meno, quella provenienza, eludendo gli effetti del disconoscimento, e il meccanismo processuale dell'istanza di verificazione previsto a fronte di quello; in altri termini, le censure non incidono sulla "ratio decidendi" della Corte territoriale coerente al principio secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude RG n 14275 del 2021 ConyfeL Paolo orreca al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass., Sez. U., 01/02/2022, n. 3086, §3). va precisato che, come pure eccepito in controricorso, la questione della titolarità del potere di firma idoneo a impegnare la s.a.s.,, risulta nuova, non essendo dimostrato in ricorso la sua deduzione e coltivazione davanti ai giudici di merito, con conseguente inammissibilità nella presente sede di legittimità a critica vincolata; parte ricorrente richiama poi, più nel dettaglio, ill ragionamento del giudice di prime cure secondo cui, anche ammettendo che la sottoscrizione non fosse imputabile al legale rappresentante della s.a.s., la stessa, consentendone l'apposizione, aveva determinato una situazione di apparenza del diritto tutela bile; questo richiamo per un verso non si spiega come sarebbe correlato alla censura di violazione dell'art 116, cod. proc. civ., per altro verso, nel contesto di un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello del giudice di seconde cure, tende alla stessa elusione sopra detta; è stato ripetutamente ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod, proc. civ. "ratione RG n 14275 del 2021 Cons.pel. Paolo orreca temporis" applicabile (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; in questa cornice, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune o ad alcuni profili delle stesse, piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); è evidente che nulla di tutto ciò è rinvenibile nella prima censura, laddove la seconda è chiaramente e inammissibilmente volta, come sopra anticipato, a sovvertire l'implicita valutazione istruttoria di non decisività effettuata dalla Corte di appello in ordine all'escussione orale più volte citata; è infatti la stessa parte ricorrente a discorrere d'incongrua valutazione delle risultanze istruttorie (pag. 14 del ricorso); spese secondo soccombenza; debbono liquidarsi anche le spese della fase d'inibitoria in appello, in relazione alla documentazione allegata alla relativa domanda notificata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente relative alla domanda proposta ai sensi dell'art. 373 cod.RG n 14275 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA]- %;4,rew.i9 proc. civ. liquidate in euro 2.000,00, oltre 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q
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