CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23652-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] VALLE DELL'ATERNO E [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA SOC. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N. 23652/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il 16/07/2019 R.G.N. 341/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aterno e [OSCURATO:PERSONA] d'Italia Soc. Cooperativa in L.C.A., proposta da un ex-dipendente a titolo di retribuzioni e t.f.r., in quanto presentata in data 12/12/2018, ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 208 l. fall. dalla pubblicazione del decreto in G.U. (08/03/2016) e oltre i dodici mesi dalla data del deposito dello stato passivo (28/11/2016), pur essendo pacifico che il creditore non avesse ricevuto l'avviso ex art. 207 l. fall., avendo «il Commissario liquidatore dedotto che il creditore era informato dell'esistenza della procedura indipendentemente dalla ricezione del predetto avviso, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in [OSCURATO:PERSONA]». 2. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; l'intimata procedura non ha svolto difese. 3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, co. 1 e 4, 208 e 209 l. fall., richiamando in particolare la sentenza della Corte cost. n. 538 del 1990 in materia di impugnazione dei crediti ammessi in via tardiva ai sensi del previgente art. 100 l. fall., ove si afferma che la garanzia di cui all'art. 24 Cost. richiede una comunicazione con raccomandata dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo, non apparendo «a tal fine adeguato il deposito in cancelleria che è idoneo a determinare soltanto una generale (e generica) conoscibilità». 2. Il ricorso è fondato e si richiamano testualmente le argomentazioni del precedente in termini di questa Corte (Cass.n. 26396/2021), relativo ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, che questo Collegio condivide. 3. In quella sede è stato precisato che l'affermazione del giudice a quo per cui «il ricorrente non ha fornito la prova del ritardo incolpevole, considerato che ai fini della conoscenza legale per i creditori e per i terzi del decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa è sufficiente la sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]» si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (il precedente cit. di Cass. n. 2298/1968 riguarda la ben diversa fattispecie della inammissibilità di un decreto ingiuntivo). 4. Invero, premesso che l'art. 209 co. 2 1.fall. rinvia all'art.101 l. fall., occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui «in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimocomma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 l. fall.)» (Cass. n. 16103/2018; conf. Cass. n. 20120/2016, n. 23302/2015, n. 21316/2015, n. 4310/2012). 5. Pertanto, il mancato invio della comunicazione ex art.207 l. fall. da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al passivo del creditore, a fronte della quale è onere non già di quest'ultimo (come afferma il Tribunale), bensì del primo, fornire la prova della concreta conoscenza (e non dell'astratta conoscibilità) della procedura da parte del creditore. 6. Tale conoscenza non può certo desumersi dalla sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa -allo stesso modo in cui Cass.n. 4310/2012 non ha ritenuto idonea, a tal fine, l'annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art. 17 l. fall.-anche perché, evidentemente, non residuerebbe alcuno spazio di ammissione per le domande tardive non precedute dall'avviso ai creditori che la legge fallimentare impone all'organo della procedura. 7. Ne è conferma l'esame delle fattispecie concrete sottese ai precedenti sopra citati, che in casi del genere hanno ad esempio concluso per l'inammissibilità della domanda tardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. n. 23302/2015) e per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell'avviso ex art. 92 l. fall. «allorquando il creditore istante non era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento» (Cass. n. 21316/2015). 8. Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere