CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 28611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],, che ha chiesto l'accoglimento del riscorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Certe di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di secondo annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 64, 76, 77, 89 e 92 siccome estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati, riuniti nel vincolo della continuazione interna nonché con quelli di cui alla sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi in data 29 febbraio 2008, in anni 11, mesi 11 e giorni 1C di reclusione, con conferma delle ulteriori statuizioni. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, e.X art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce mancanza ed illogicità di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. in relazione ai reati ex artt. 73, comma 1, e 73, comma 4, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte ha operato l'aumento della pena in misura di mesi 2 per ognuno dei 4 reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in misura di mesi 1 per ciascuno dei 27 reati ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit.; lì dove nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto l'aumento in misura di mesi 1 giorni 15 per i reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in misura di giorni 20 per i reati ex art. 73, comma 4, d.P.R. La differente valutazione ponderale dell'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. non trova alcuna giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata, rendendo palese una disparità di trattamento tra coimputati nel medesimo reato. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relarone all'applicazione della recidiva in uno al riconoscimento della continuazione. La continuazione impone una considerazione unitaria delle condotte avvinte dal relativo vincolo e risulta incompatibile con la contestazione della recidiva, la quale, peraltro, non può inerire ai reati antecedenti alla formazione del giudicato che costituisce il presupposto della recidiva stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Inammissibile perché manifestamente infondato è il primo motivo, relativo alla differenza di incremento sanzionatorio ex art. 81 cpv cod. pen. applicato nei confronti del ricorrente per i reati unificati nel vincolo della continuazione, rispetto al coimputato nel medesimo reato.Va al riguardo ribadito il consolidato indirizzo per cui non può essere considerato come indice del vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. "il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880 nello stesso senso, n. 21838 del 2012 Rv. 252880). Nella vicenda che occupa, non è stata nemmeno dedotta dal ricorrente la assoluta omogeneità di posizioni con il coimputato nel medesimo reato, ossia l'unico presupposto che avrebbe potuto far ritenere non giustificabile la diversità sul piano motivazionale. Il riconoscimento del vincolo concorsuale ex art. 110 cod. pen. non implica affatto la sovrapponibilità dei contributi alla realizzazione collettiva, che possono essere estremamente diversificati, risolvendosi in apporti di natura materiale o pischica intervenuti nelle fasi ideativa o esecutiva del reato con incidenza, anche sul piano causale, del tutto diversa. Sotto altro profilo, non può non evidenziarsi che la pena è funzione di una pluralità di indici commisurativi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., che consentono un elevatissimo grado di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, anche in rapporto al profilo personologico, rientrando tra i parametri da apprezzare la capacità a delinquere del soggetto e, anche quanto a tale aspetto, non è stata neppure dedotta, e sarebbe difficilmente configurabile, una piena assimilazione tra i coimputati. Infondate sono anche le doglianze concernenti la rideterminazione dell'aumento per la continuazione. A tal riguardo occorre premettere che la sentenza di annullamento, nel disporre il rinvio per la rideterminazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., ha espressamente statuito che il giudice di rinvio si dovesse attenere al principio di diritto secondo cui non sussiste l'obbligo di specifica motivazione degli aumenti per i reati satellite, valendo a questi fini le ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 2, n 18944 del 22/3/2017, Innocenti, Rv. 270361). Tale orientamento è stato recentemente superato dalla pronuncia con la quale le Sezioni unite hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269).La regola enunciata dalla Corte nella sua massima espressione nomofilattica non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto nel giudizio di rinvio sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848). Ne consegue che legittimamente il giudice di rinvio si è limitato a ricalcolare l'aumento per la continuazione alla luce delle dette coordinate, ed a nulla rileva che nella determinazione della pena non abbia espressamente motivato in merito ai criteri utilizzati; e peraltro, gli aumenti di pena sono davvero di contenutissima entità e concretamente rispettosi del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen. 3. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 628 cod. proc. pen. perché, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, è reiterativo di quello già prospettato innanzi alla Corte di cassazione, Sez. 2 del 18 ottobre 2018, nel medesimo giudizio, sulla ontologica incompatibilità tra recidiva e continuazione. Sul punto la Corte si era espressa nei seguenti termini: "La censura, peraltro proposta per la prima volta, in ordine al rilievo attribuito alla recidiva per il calcolo del tempo necessario a prescrivere, è.priva di pregio, perché dal certificato penale in atti si evince che la recidiva (specifica ed infraquinquennale) è stata contestata all'imputato alla luce della condanna dallo stesso subita con sentenza di applicazione pena emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile in data 26/11/2004, e non già sulla base della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palmi del 29/2/2008, circostanza che rende manifestamente infondati anche i due motivi seguenti". 3.2. In ogni caso la Corte di appello ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sal. U., n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169; Sez. 5, n. 41881 del 02/07/2013, Marrella, Rv. 256712). 3.3. Il motivo sull'applicazione in concreto della recidiva è stato proposto anche in modo assai generico, con riferimento alla condanna a "pena esigua" nella precedente sentenza, quando la maggiore pericolosità e colpevolezza del reo, tale da giustificare l'inasprimento della pena, va valutata soprattutto sulla base della gravità e delle modalità del nuovo fatto commesso, che nel caso di specie i giudici di merito hanno sia pur implicitamente ritenuto come indicativo di una progressione criminosa". 4. Alla declaratoria di inammissibilita del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma