CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 1971
Cassazione n. 00922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10/11/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.200 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. con il primo motivo lamenta motivazione astratta sul giudizio di colpevolezza. 2.2. con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 73 in riferimento alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, desunto solo dal numero delle dosi ricavabili. 2.3. con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2.4. con il quarto motivo lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto totalmente fattuale e rivalutativo del compendio probatorio, operazione non consentita nel giudizio per cassazione. Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove. La Corte territoriale a pag. 2 ricostruisce i fatti e ritiene non illogicamente che il luogo di rinvenimento dello stupefacente fosse compatibile con il lancio in movimento dello stesso, così come ritiene raggiunta la prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente dalla suddivisione in dosi singole dello stesso (per circa 506,4 e 506,3 dosi singole), modalità incompatibile con il consumo personale. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la sentenza, nel ricostruire il fatto, evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] si sia dato alla fuga e che, nel fuggire, abbia lanciato lo stupefacente lontano. Tale dato, unitamente al quantitativo sequestrato e alla suddivisione in due distinti involucri, è stato non irragionevolmente ritenuto dalla Corte territoriale come indicativo della destinazione allo spaccio. 3.3. La doglianza relativa all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 comma 5 d. P. R. n. 309/1990 è inammissibile, in quanto non è irragionevole ritenere escluso, come ha fatto la Corte territoriale, il fatto di minima entità laddove dallo stupefacente sequestrato sono indicate come ricavabili più di mille dosi, in quanto tale elemento è stato non irragionevolmente ritenuto sovrastante rispetto a tutti gli altri elementi di valutazione (percorso logico, del resto, indicato anche dalla sentenza citata dal ricorrente). 3.4. La doglianza relativa alla eccessività della pena è inammissibile per genericità. L’articolo 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 prevede una diminuzione della pena da un terzo alla metà rispetto alla pena prevista dal comma 1, che a sua volta prevede la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000. La pena di anni 2 di reclusione (con la riduzione per il rito) si attesta quindi sul minimo edittale. Il ricorrente neppure spiega quale influenza abbia avuto la recidiva sul calcolo della pena irrogata dal primo giudice, risultando di tal guisa il motivo di ricorso generico e inammissibile. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro