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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37813/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11/07/2016 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'aver realizzato la sottrazione mediante un mezzo fraudolento e su cose destinate a un pubblico servizio, accertato in Siculiana il 26 agosto 2013.

2. Premesso che un tecnico verificatore dell'Enel si era recato presso il misuratore che si trova al di fuori del ristorante gestito dall'imputato; che il tecnico aveva riscontrato la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del misuratore che provocava un'alterazione della registrazione dei consumi pari all'86%; che il prelievo irregolare di energia elettrica era in corso dal 1 ottobre 2011, ossia da quasi due anni, i giudici di merito hanno ritenuto che sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti dell'ascrivibilità della condotta all'imputato.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta sulla base della considerazione di alcuni elementi: l'imputato era l'intestatario e l'unico fruitore della fornitura utilizzata per uso di ristorazione; era, dunque, l'unico soggetto ad avere un interesse a manomettere il contatore per registrare un consumo di energia elettrica inferiore a quello reale, al fine di trarne un ingiusto profitto; non era verosimile che l'imputato, per oltre due anni, avesse corrisposto un esborso ridotto dell'86% senza percepire la presenza di un magnete, peraltro voluminoso e ben visibile, sul contatore del ristorante; ove la condotta fosse stata riconducibile a un terzo, come prospettato dalla difesa, per motivi di astio nei confronti dell'imputato, la tesi difensiva sarebbe stata corroborata da qualche elemento concreto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il locale dell'imputato si trova ubicato nei pressi di un'area di libero accesso, che il contatore si trova collocato all'esterno del locale in una cassetta, priva di lucchetto, facilmente accessibile a chiunque, che il contatore si trova posizionato distante dal locale commerciale lungo il passaggio della strada pubblica.

Secondo la difesa, le circostanze che l'area in cui è collocato il contatore non fosse fruibile esclusivamente dall'imputato e che la stessa cassetta contenente il contatore fosse liberamente accessibile avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato.

La Corte territoriale, si assume, ha fondato il (.1 giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di mere presunzioni, congetture e supposizioni disancorate dai fatti.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità giacché omette di confrontarsi con il tenore della decisione impugnata.

Occorre, infatti, evidenziare che, a fronte di un quadro indiziario ritenuto grave e convergente verso la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha ampiamente scandagliato e criticamente vagliato le ragioni difensive, come può evincersi dalla semplice lettura della pag.

2. Le argomentazioni sviluppate in replica ad analoga censura difensiva risultano non manifestamente illogiche nè contraddittorie.

Occorre, inoltre, ricordare che in materia di prova indiziaria, il giudizio di responsabilità può fondarsi su massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, quale può ritenersi l'affermazione sposata nel caso concreto dai giudici di merito secondo la quale è possibile risalire all'autore del furto di energia elettrica identificando l'intestatario dell'utenza che ne abbia fatto uso esclusivo senza segnalare al fornitore, per un biennio, la consistente riduzione (nel caso concreto pari all'86%) del costo della somministrazione.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11/07/2016 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'aver realizzato la sottrazione mediante un mezzo fraudolento e su cose destinate a un pubblico servizio, accertato in Siculiana il 26 agosto 2013. 2. Premesso che un tecnico verificatore dell'Enel si era recato presso il misuratore che si trova al di fuori del ristorante gestito dall'imputato; che il tecnico aveva riscontrato la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del misuratore che provocava un'alterazione della registrazione dei consumi pari all'86%; che il prelievo irregolare di energia elettrica era in corso dal 1 ottobre 2011, ossia da quasi due anni, i giudici di merito hanno ritenuto che sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti dell'ascrivibilità della condotta all'imputato. A tale conclusione la Corte territoriale è giunta sulla base della considerazione di alcuni elementi: l'imputato era l'intestatario e l'unico fruitore della fornitura utilizzata per uso di ristorazione; era, dunque, l'unico soggetto ad avere un interesse a manomettere il contatore per registrare un consumo di energia elettrica inferiore a quello reale, al fine di trarne un ingiusto profitto; non era verosimile che l'imputato, per oltre due anni, avesse corrisposto un esborso ridotto dell'86% senza percepire la presenza di un magnete, peraltro voluminoso e ben visibile, sul contatore del ristorante; ove la condotta fosse stata riconducibile a un terzo, come prospettato dalla difesa, per motivi di astio nei confronti dell'imputato, la tesi difensiva sarebbe stata corroborata da qualche elemento concreto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il locale dell'imputato si trova ubicato nei pressi di un'area di libero accesso, che il contatore si trova collocato all'esterno del locale in una cassetta, priva di lucchetto, facilmente accessibile a chiunque, che il contatore si trova posizionato distante dal locale commerciale lungo il passaggio della strada pubblica. Secondo la difesa, le circostanze che l'area in cui è collocato il contatore non fosse fruibile esclusivamente dall'imputato e che la stessa cassetta contenente il contatore fosse liberamente accessibile avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, si assume, ha fondato il (.1 giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di mere presunzioni, congetture e supposizioni disancorate dai fatti. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità giacché omette di confrontarsi con il tenore della decisione impugnata. Occorre, infatti, evidenziare che, a fronte di un quadro indiziario ritenuto grave e convergente verso la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha ampiamente scandagliato e criticamente vagliato le ragioni difensive, come può evincersi dalla semplice lettura della pag. 2. Le argomentazioni sviluppate in replica ad analoga censura difensiva risultano non manifestamente illogiche nè contraddittorie. Occorre, inoltre, ricordare che in materia di prova indiziaria, il giudizio di responsabilità può fondarsi su massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, quale può ritenersi l'affermazione sposata nel caso concreto dai giudici di merito secondo la quale è possibile risalire all'autore del furto di energia elettrica identificando l'intestatario dell'utenza che ne abbia fatto uso esclusivo senza segnalare al fornitore, per un biennio, la consistente riduzione (nel caso concreto pari all'86%) del costo della somministrazione. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 o
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