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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16588/2026

Testo disponibile della fonte

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sso (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n.106, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 14 - n. 1034/2024depositata il 9 aprile 2024;Numero registro generale 12151/2024Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16588/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dellaLombardia notificava, in data 14 giugno 2021, alla societàNovelis Italia [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.TMB033Z00145/2021, relativo al periodo d’imposta 1° aprile2018 – 31 marzo 2019, con il quale l’ufficio effettuava duedistinti rilievi: a) con il primo rilievo, considerava indeducibileai fini Ires e Irap il costo di € 2.870,00, che era statocapitalizzato nel periodo di imposta chiuso al 31 marzo 2014;b) con il secondo rilievo l’Ufficio ha ridotto: i) le perditeutilizzabili in misura limitata da € 39.225.200,00 a €39.255.060,00; ii) le perdite utilizzabili in misura piena da €10.291.657,00 a € 7.743.043,00.2.

Avverso l’avviso di accertamento suddetto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Milano la quale, con sentenza n.3379/2022, depositata il 5 dicembre 2022, lo accoglieva,limitatamente al rilievo riguardante il recupero a tassazione delcosto di € 2.870,00, ed a quello afferente alla riduzionedelle perdite utilizzabili in misura limitata da 39.225.200 a39.255.060, rigettandolo, invece, nella parte in cui l’attoimpugnato ha ridotto le perdite da € 10.291.657,00 ad €7.743,043,00.3.

Interposto gravame dalla società contribuente, nonchéappello incidentale dall’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1034/2024,R.G.

N. 12151/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12151/2024Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16588/2026Data pubblicazione 27/05/2026pronunciata il 24 gennaio 2024, e depositata in segreteria il 9aprile 2024, rigettava entrambi gli appelli, compensando lespese.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi (ricorsonotificato il 29 maggio 2024).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che proponealtresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi.5.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONESi dà atto che in data 5 novembre 2025 è stato sottoscritto– perfezionandosi - un accordo conciliativo ex art. 48, co. 4-bisd.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto l’avvisodi accertamento n.

TMB033Z00145/2021, oggetto diimpugnazione nel presente procedimento.Vi è richiesta congiunta di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere per intervenuto accordo conciliativo.Spese compensate.Non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 12151/2024 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n.106, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 14 - n. 1034/2024depositata il 9 aprile 2024;Numero registro generale 12151/2024Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16588/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dellaLombardia notificava, in data 14 giugno 2021, alla societàNovelis Italia [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.TMB033Z00145/2021, relativo al periodo d’imposta 1° aprile2018 – 31 marzo 2019, con il quale l’ufficio effettuava duedistinti rilievi: a) con il primo rilievo, considerava indeducibileai fini Ires e Irap il costo di € 2.870,00, che era statocapitalizzato nel periodo di imposta chiuso al 31 marzo 2014;b) con il secondo rilievo l’Ufficio ha ridotto: i) le perditeutilizzabili in misura limitata da € 39.225.200,00 a €39.255.060,00; ii) le perdite utilizzabili in misura piena da €10.291.657,00 a € 7.743.043,00.2. Avverso l’avviso di accertamento suddetto la [OSCURATO:PERSONA].p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Milano la quale, con sentenza n.3379/2022, depositata il 5 dicembre 2022, lo accoglieva,limitatamente al rilievo riguardante il recupero a tassazione delcosto di € 2.870,00, ed a quello afferente alla riduzionedelle perdite utilizzabili in misura limitata da 39.225.200 a39.255.060, rigettandolo, invece, nella parte in cui l’attoimpugnato ha ridotto le perdite da € 10.291.657,00 ad €7.743,043,00.3. Interposto gravame dalla società contribuente, nonchéappello incidentale dall’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1034/2024,R.G. N. 12151/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12151/2024Numero sezionale 1549/2026Numero di raccolta generale 16588/2026Data pubblicazione 27/05/2026pronunciata il 24 gennaio 2024, e depositata in segreteria il 9aprile 2024, rigettava entrambi gli appelli, compensando lespese.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi (ricorsonotificato il 29 maggio 2024).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che proponealtresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONESi dà atto che in data 5 novembre 2025 è stato sottoscritto– perfezionandosi - un accordo conciliativo ex art. 48, co. 4-bisd.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto l’avvisodi accertamento n. TMB033Z00145/2021, oggetto diimpugnazione nel presente procedimento.Vi è richiesta congiunta di declaratoria di cessazione dellamateria del contendere per intervenuto accordo conciliativo.Spese compensate.Non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 12151/2024 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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