CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 20219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28221-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, 2022 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA 1426 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3053/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2016 R.G.N. 4512/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / / / / / / [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza resa il 1° giugno 2016 n. 3053, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, la quale aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta: a) alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] (in seguito: MAE o MAECI) aveva disposto l'annullamento dell'invio in missione di breve durata in Cina per gli anni 2009-2010 e il recupero del compenso corrisposto di C. 85.550,31, nonché b) al pagamento della missione di breve durata in Cina, svolta nel periodo dal 1.2.2010 al 13.4.2010, in misura pari a C. 34.000,00; 2. la Corte territoriale esponeva che il Giovannelli, già [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] causa, aveva svolto attività di consulenza nell'ambito di missioni brevi, ai sensi della legge 26 febbraio 1987 nr. 49 e del regolamento di esecuzione (dpr n. 177/1988). Il Ministero aveva annullato le missioni con decadenza dai benefici fruiti, ritenendoli dovuti al solo personale che non fosse residente nel Paese della missione; riteneva la Corte che le norme regolatrici delle missioni di breve durata richiedessero, come dedotto dal MAE, la residenza dell'inviato in un Paese diverso da quello oggetto della missione; il MAE aveva predisposto un facsimile di dichiarazione nella cui intestazione si leggeva «non si possono effettuare missioni nel paese di residenza e di domicilio» e in cui l'interessato doveva attestare di essere cittadino italiano o straniero «con residenza in Italia». Tali modelli erano stati predisposti in epoca successiva al periodo di causa; nondimeno il Giovannelli, nel sottoscrivere la richiesta di partecipazione alla missione, aveva dichiarato di accettare le condizioni di cui all'articolo 17 ed all'articolo 27 Legge nr. 49/1987; inoltre, ai sensi dell'articolo 75 DPR n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comportava la decadenza dai benefici conseguiti; la Corte capitolina riteneva, infine, che le allegazioni svolte dall'appellante circa l'applicabilità dell'articolo 2126 cod. civ. fossero generiche, in quanto non riguardavano il requisito della eterodirezione, necessario al riconoscimento di tale forma di tutela;28221/2016 est. [OSCURATO:PERSONA] 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi illustrati da memoria, cui il MAE ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione: degli articoli 17 e 27 della legge nr. 49/1987; degli articoli 37 e 38 DPR nr. 177/1988; degli articoli 3, 6, 11, 14 e 15 Decreto interministeriale MAE e Ministero del Tesoro nr. 863/1988, come modificato dai DM 4 luglio 1997 nr. 492 e nr. 493 e dai decreti interministeriali del 4 novembre 1999 nr. 5058 e dell'8 febbraio 2001 nr. 1209; ha assunto che in nessuna delle disposizioni, di legge e ministeriali, che disciplinano il conferimento degli incarichi agli esperti della cooperazione si rinviene il requisito della residenza in Italia — o in un paese diverso da quello di svolgimento della missione — per la missione cd. breve e che tale requisito, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, neppure poteva ricavarsi implicitamente; ha dedotto che in nessuno dei moduli sottoscritti era riportata la dicitura «non si possono effettuare missioni nel paese di residenza e di domicilio» e che soltanto con la delibera dell'8 novembre 2010 nr. 168 del Comitato direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE (articolo 3) era stata prevista la inammissibilità dell'invio in missione breve di persone residenti nel paese di svolgimento della missione. 2. Con il secondo mezzo si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo a suo dire costituito della reiterazione abituale degli incarichi di missione breve che dissimulerebbero la volontà del Ministero «di conferire in realtà incarichi lunghi» i quali richiederebbero, invece, la residenza all'estero. 3. Con il terzo mezzo si lamenta — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 10,11,12 disp. prel. cod. civ., dell'art. 97 Cost. nonché degli articoli 1362 e seg. cod. civ., R 8221/2016 [OSCURATO:PERSONA] sempre sull'assunto che il requisito della residenza in un Paese diverso da quello di svolgimento dell'incarico avrebbe richiesto una previsione espressa. 4. Con la quarta critica il ricorrente ha impugnato la sentenza — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. — per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, consistente nel dato pacifico che la previsione della residenza in un Paese diverso da quello della missione era stata introdotta per gli incarichi brevi soltanto con la delibera del [OSCURATO:PERSONA] per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero nr. 168/2010, articolo 3, vigente solo dal 1.1.2011, e dunque non applicabile ratione temporis nel caso di specie. 5. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli articoli 46, 48 e 75 DPR nr. 445/2000, anche in combinato disposto con l'articolo 37 DPR nr. 177/1988. In particolare, il motivo afferisce all'applicazione nella sentenza impugnata dell'art. 75 del DPR nr. 445/2000. Il ricorrente ha dedotto di non avere autocertificato — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 DPR 445/2000 — di essere residente in Italia, in quanto i moduli compilati riportavano l'indicazione della residenza solo in premessa e non nella parte dichiarativa; l'eventuale mancanza di veridicità della dichiarazione di residenza non poteva, pertanto, determinare la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 DPR 445/2000. 6. Con la sesta critica il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ.— la violazione e falsa applicazione degli articoli 2126 cod. civ. e 2041 cod. civ., in relazione alla statuizione di rigetto della domanda subordinata. Ha assunto che la disposizione dell'articolo 2126 cod. civ. troverebbe applicazione anche al lavoro autonomo e che, comunque, il giudice del merito avrebbe dovuto riqualificare la domanda come azione di arricchimento senza causa. 7. Con la settima il Giovannelli lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di rilevare che l'azione civile esercitata dal MAE nei suoi confronti era stata «trasferita» nel processo penale 28221/2016 [OSCURATO:PERSONA] mediante costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al GUP di Lucca, donde la rinuncia agli atti del giudizio civile. In senso contrario non varrebbe obiettare, sempre secondo il ricorrente, che «in sede civile era già stata pronunciata sentenza di merito», e ciò in quanto il MAE era nel procedimento civile «formalmente parte resistente», sicché l'unica «azione civile proposta» dal MAE era quella costituita dall'appello contro la sentenza del Tribunale di Roma. 8. Con l'ottava (ed ultima) censura il Giovannelli si duole, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 424, 425, 434 e 652 c.p.c. (recte, cod. proc. pen.). Secondo il ricorrente, la sentenza «di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste» emessa dal GUP di Lucca avrebbe meritato, proprio per «l'ampia formula liberatoria» che la sorreggeva, ben diversa considerazione e avrebbe dovuto «condurre ad accertare anche nel giudizio civile la piena legittimità del comportamento del Giovannelli e la dovutezza degli emolumenti alla stessa corrisposti in virtù del contratto stipulato». 9. I motivi, come appresso si dirà, non sono fondati. 10. La questione controversa tra le parti attiene alla validità dei rapporti instaurati per missioni brevi all'estero con soggetti già residenti nei Paesi di destinazione e alla spettanza dei compensi riconosciuti dalla legge n. 49/1987, cit.; questa S.C. reputa risolutive le considerazioni già svolte da Cass.17.3.2021, n. 7517, relativa a vicenda in buona parte sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. 11. I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono destituiti di fondamento. 12.Giova rammentare che in base alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 — che ha riordinato la materia della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed è rimasta in vigore sino alla riforma operata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125— il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] può stipulare contratti a termine per l'assunzione di «esperti», da impiegare nell'attuazione di programmi o interventi di cooperazione, di natura subordinata o di collaborazione autonoma.t. [OSCURATO:PERSONA] 13. L'invio in missione all'estero, tanto del personale di ruolo che degli esperti o di altro personale a contratto, può avvenire per periodi superiori a quattro mesi (articolo 17) o per missioni di durata inferiore, cd. brevi (articolo 27). 14. Possono essere inviati all'estero per missioni cd. brevi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni (come identificati al precedente articolo 17, lettera a) nonché «esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo». 15. Quanto al trattamento economico, l'articolo 27, comma 2, dispone che l'ammontare dell'indennità venga determinato con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni cd. lunghe. 16. Il regolamento di esecuzione — DPR 12 aprile 1988 nr. 177 — si occupa delle missioni di cooperazione al titolo IV. 17. Non vi è una norma espressa, di legge o di regolamento, che preveda che l'invio in missione non possa riguardare soggetti già residenti, come il Giovannelli, nel Paese della missione. È tuttavia evidente che allorquando la legge nr. 49/1987 prevede, agli articoli 17 e 27, che il personale venga «inviato in missione all'estero» presuppone che l'inviato abbia la propria residenza nonché il domicilio effettivo nel territorio nazionale. Tale interpretazione discende tanto dal significato testuale della locuzione quanto dai rilievo che il trattamento economico all'estero (fissato per le missioni superiori a quattro mesi ma richiamato quale parametro dall'articolo 27 per le missioni brevi) comprende emolumenti — come la indennità di servizio all'estero (art. 24) ed il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti (articolo 25) — che presuppongono un effettivo trasferimento, in ragione della missione, dal territorio italiano ad uno Stato estero. 18. Sotto questo profilo non rileva, contrariamente a quanto il ricorrente assume con il terzo e quarto motivo di ricorso, il fatto che soltanto con la delibera dell'8 novembre 2010 nr. 168 il Comitato direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE abbia affermato aperti verbis l'inammissibilità dell'invio in missione breve di persone residenti nel paese di svolgimento della missione; trattasi, infatti, di un limite - la cui violazione 28221/2016 [OSCURATO:PERSONA] inficia la validità dei rapporti contrattuali -, già chiaramente derivante dalla norma di legge, che l'organo ministeriale si è solo limitato a meglio esplicitare. 19. Quanto, poi, ai rilievi, enunciati ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., sulla pretermissione, da parte del giudice d'appello, del dato della abituale reiterazione degli incarichi di missione breve nonché in ordine all'irrilevanza ratione temporis della delibera n. 168/2010, trattasi di critiche inammissibili in presenza di una «doppia conforme» ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., avendo la decisione d'appello confermato quella di primo grado. 20. La quinta critica è parimenti inammissibile, in quanto coglie soltanto una delle due rationes decidendi sulla base delle quali il giudice del merito ha ritenuto che il Giovannelli non avesse diritto al corrispettivo pattuito per la missione. Detto diritto è stato escluso dalla Corte di merito anche in ragione della nullità dei contratti conclusi, per mancanza di un requisito essenziale del contratto e dell'oggetto. Tale ratio, autonomamente decisiva, è divenuta definitiva a seguito del rigetto (o declaratoria di inammissibilità) dei primi quattro motivi. 21. Il sesto motivo è infondato. 22. Come già chiarito da questa Corte (Cassazione sez. lav., 17/11/2011, n. 24187) le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione nei rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale riguardanti il solo lavoro subordinato. Né la domanda proposta, ex articolo 2126 cod. civ., avrebbe potuto essere riqualificata come domanda di arricchimento senza causa, azione fondata su presupposti di fatto diversi, non allegati in causa. 23. La settima critica, che muove da un'errata ricostruzione dell'iter processuale, è priva di pregio. È lo stesso Giovannelli che deduce, a ben vedere, la posizione processuale di «parte resistente» del MAECI nel presente giudizio, il che vuol significare che quest'ultimo non ha introdotto alcuna azione civile dinanzi al giudice del lavoro; oltretutto, il ricorrente assume incongruamente che il MAE avrebbe proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, che, invece, per 221/2016 alvatore Casoaro come emerge dallo storico del fascicolo, era stata gravata dal solo Giovannelli: ne segue, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 75 cod. proc. pen.. 24. L'ottavo motivo è parimenti destituito di fondamento. L'applicazione dell'art. 652 c.p.p. presuppone (come noto) una sentenza penale irrevocabile «pronunciata in seguito a dibattimento», evento non equiparabile alla sentenza emessa dal GUP al termine dell'udienza preliminare. Sotto altro concorrente profilo, il motivo, la dove fa leva sulle argomentazioni del giudice penale per infirmare l'autonomo apprezzamento condotto dalla Corte capitolina, è inammissibile. 25. Il ricorso deve essere - conclusivamente - respinto. 26.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, co. 17, L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif