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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 07880/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sGat4te le conclusioni del PG b . 3 ccux_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta introdotta da [OSCURATO:PERSONA], formulata in sede di opposizione e relativa ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa, oggetto di confisca. 1.1 Premessa e incontestata la condizione di soggetto terzo, rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito osserva in primis che la opposizione sarebbe da dichiarare inammissibile, essendo stata esaminata in contraddittorio - e respinta - la domanda 'iniziale' di revoca della statuizione di confisca.

Si rappresenta, inoltre, che l'atto di opposizione non introduce elementi nuovi ma propone una rivalutazione dei contenuti della domanda originaria.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice di carattere processuale. 2.1 Secondo il ricorrente, trattandosi di domanda di revoca della confisca introdotta da soggetto terzo è del tutto legittima la proposizione della opposizione alla prima decisione, anche se meramente rivalutativa.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez.

I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio (lì dove l'art. 676 prevede la decisione de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente va individuato nella opposizione prevista dall'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.

Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una 'sequenza' (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più generale dell'esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi trattati in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizio di cognizione.

Dunque non risulta decisivo il fatto che l'istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l'ambito delle possibilità difensive.

Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.

La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sGat4te le conclusioni del PG b . 3 ccux_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta introdotta da [OSCURATO:PERSONA], formulata in sede di opposizione e relativa ad un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa, oggetto di confisca. 1.1 Premessa e incontestata la condizione di soggetto terzo, rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito osserva in primis che la opposizione sarebbe da dichiarare inammissibile, essendo stata esaminata in contraddittorio - e respinta - la domanda 'iniziale' di revoca della statuizione di confisca. Si rappresenta, inoltre, che l'atto di opposizione non introduce elementi nuovi ma propone una rivalutazione dei contenuti della domanda originaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice di carattere processuale. 2.1 Secondo il ricorrente, trattandosi di domanda di revoca della confisca introdotta da soggetto terzo è del tutto legittima la proposizione della opposizione alla prima decisione, anche se meramente rivalutativa. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez. I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio (lì dove l'art. 676 prevede la decisione de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente va individuato nella opposizione prevista dall'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione. Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una 'sequenza' (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più generale dell'esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi trattati in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizio di cognizione. Dunque non risulta decisivo il fatto che l'istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l'ambito delle possibilità difensive. Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere esten
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