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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 26093/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 20643/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31040 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che:

1. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio tra Agenzia delle Entrate e detta società, iscritto al numero 20639 del registro generale di questa Corte per l'anno 2014, ricorre per la correzione dell'ordinanza resa a conclusione di tale giudizio il 20 luglio 2021, con n.20643.

Evidenzia il ricorrente di avere chiesto, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la distrazione delle spese del giudizio di legittimità e che la Corte in detta ordinanza, pur condannando l'Agenzia al pagamento delle spese, ha omesso di disporre la distrazione;

2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che:

1. il Collegio, richiamato l'orientamento della Corte secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratasi antistatario (V. tra molte, [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, ordinanza n. 12437 del 17/05/2017"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazionel, riscontra l'omissrolTél n 2. il ricorso va accolto e alla ordinanza depotata il 20 luglio 2021, con n.20643, vanno apportate le seguenti correzioni: nella parte motiva, p.9 primo capoverso, terzo rigo, dopo le parole "pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente" e prima del segno di interpunzione, devono essere aggiunte le parole "da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, dopo il segno di interpunzione che segue alle parole "oltre accessori" deve essere aggiunta la frase "dispone la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA]";

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM la Corte ordina la correzione della ordinanza della Corte di cassazione 20 luglio 2021, n.20643, come indicato in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 20643/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31040 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che: 1. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio tra Agenzia delle Entrate e detta società, iscritto al numero 20639 del registro generale di questa Corte per l'anno 2014, ricorre per la correzione dell'ordinanza resa a conclusione di tale giudizio il 20 luglio 2021, con n.20643. Evidenzia il ricorrente di avere chiesto, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la distrazione delle spese del giudizio di legittimità e che la Corte in detta ordinanza, pur condannando l'Agenzia al pagamento delle spese, ha omesso di disporre la distrazione; 2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che: 1. il Collegio, richiamato l'orientamento della Corte secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratasi antistatario (V. tra molte, [OSCURATO:PERSONA]. 6 - 3, ordinanza n. 12437 del 17/05/2017"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazionel, riscontra l'omissrolTél n 2. il ricorso va accolto e alla ordinanza depotata il 20 luglio 2021, con n.20643, vanno apportate le seguenti correzioni: nella parte motiva, p.9 primo capoverso, terzo rigo, dopo le parole "pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente" e prima del segno di interpunzione, devono essere aggiunte le parole "da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, dopo il segno di interpunzione che segue alle parole "oltre accessori" deve essere aggiunta la frase "dispone la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA]"; 3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). PQM la Corte ordina la correzione della ordinanza della Corte di cassazione 20 luglio 2021, n.20643, come indicato in parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di con