CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20007-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 2377/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 3980/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In giudizio di opposizione a ruolo esattoriale ed a cartelle esattoriali per il pagamento di contributi e premi per complessivi euro 17.705 (di cui 17.525 euro per contributi e Oggetto R.G.N.20007/2021 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC 179 euro per premi), la sentenza del 21.11.18 del tribunale di Roma ha accolto l’opposizione e compensato le spese. La contribuente ha proposto appello sul capo relativo alle spese, ma non lo ha notificato all’INPS, ma solo all’INAIL ed ADER. Con sentenza del 16.6.21 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello verso l’Inps (per non essere stato notificato lo stesso) e condannato l’Inail al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate, con distrazione,in euro 245,00 ed euro 235 ,00 per l’appello. Ricorre sulle spese, per violazione dei minimi, la parte privata. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è fondato in quanto la liquidazione delle spese non ha rispettato i minimi tariffari (che sono euro 354,00 per il tribunale e 337,00 euro per l’appello, senza riduzione, in considerazione della natura e valore della controversia). La sentenza impugnata deve essere dunque cassata nel capo relativo alle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito pari ad euro 354,00 per il primo grado e 337,00 per l’appello, oltre accessori come per legge, con distrazione. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione della non rilevante entità dello scarto tra le spese dovute e quelle liquidate nel grado pregresso (cfr. Cass. sez. 6-L, n. 5109/16). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese; condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di merito che si liquidano in complessivi euro 354,00 per il primo grado e 337 ,00 per l’appello per competenze oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione; spese del giudizio di legittimità compensate. Così