CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANINI, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 742/2023 resa dalla Corte d’appello di Venezia,depositata in data 30 marzo 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] sulla premessadi averle ceduto un immobile al solo fine di ottenere dal sistema bancarioun mutuo per procedere alla sua ristrutturazione.Nella prospettazione dell’attore, [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con gli obblighiderivanti dal rapporto col Tamanini, si rifiutava di cedere a terzi oritrasferire all’attore l’immobile, dopo aver utilizzato in parte le sommerivenienti dal mutuo per scopi propri.Numero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026L’importo versato da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’immobile, pari ad € 195mila, veniva versato su un conto del Tamanini, con delega a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] utilizzava le somme per rimborsare i prestiti erogati al Tamaninie rimborsarne altri debiti, nonché per estinguere debiti del Tamanini versola stessa [OSCURATO:PERSONA].Con la domanda proposta il Tamanini chiedeva l’annullamento perincapacità naturale dello stesso o per dolo del contratto di venditadell’immobile di cui sopra; in subordine sua rescissione, oltre comunque alrisarcimento del danno subito dall’attore; in ulteriore subordine, lapronuncia di sentenza ex art. 2932 cod. civ. per il ritrasferimentodell’immobile.Il Tribunale di Verona respingeva le suddette domande, accogliendo soloquella di restituzione al Tamanini delle somme prelevate dal sopramenzionato conto corrente, per totali € 33.038,86.Entrambe le parti proponevano gravame.La Corte lagunare, anzitutto, respingeva la rinnovata domanda di rescissioultra dimidium, ritenendo altresì non provato il pactum fiduciaeasseritamente sottostante al trasferimento dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA].Tenuto poi conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso prelievi dalconto per € 24.638,86 e il fatto che il Tamanini aveva pagato una rata da€ 2.600,00 del mutuo, corrispondendola in vece di [OSCURATO:PERSONA], nonché lamancata contestazione di [OSCURATO:PERSONA] circa suoi prelievi ulterioririspettivamente per € 2.300,00 e € 3.500,00, la Corte lagunareconfermava anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di€ 33.038,86.In data 10 maggio 2023, dunque, [OSCURATO:PERSONA] notificava il ricorso incassazione fondato su tre motivi; a sua volta, anche il Tamaniniproponeva ricorso, notificandolo il 7 luglio 2023 e depositandolo il 17successivo, anch’esso fondato su tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] replicava conapposito controricorso.Numero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026Da ultimo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 28 aprile 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorniMOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso propostodal Tamanini.Invero quest’ultimo ha avuto legale conoscenza della sentenza impugnatadata 10 maggio 2023.Conseguentemente da tale data decorre il termine breve di cui all’art. 325,secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 16991/25; Cass. Sez. U. n.10266/18).Tuttavia, in virtù del principio di unicità del processo d’impugnazione (artt.333 e 335, cod. proc. civ.), il ricorso successivo si converte in ricorsoincidentale, con conseguente applicazione del combinato disposto degliartt. 370 e 371, cod. proc. civ.Orbene da ciò ne discende che, indipendentemente dal termine per laproposizione del ricorso, questo deve essere depositato (in base al testodell’art. 370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis) entro quarantagiorni dalla notifica del ricorso principale, e perciò nel caso di specie entroil 20 giugno 2023.In difetto, il ricorso incidentale risulta inammissibile per tardivo suodispiegamento ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.Invero, a seguito dell’introduzione delle nuove modalità di dispiegamentodel controricorso e del ricorso incidentale a mezzo del d.lgs. n. 149/22,cioè non più a mezzo di notificazione ma esclusivamente a mezzo dideposito, la tardività del deposito si risolve in inammissibilità del ricorsoex art. 370 cod. proc. civ. appunto, e non più (come in base al testoprevigente) in improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ.Numero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026Poiché nella specie il ricorso successivo del Tamanini stato deposito solo indata 17 luglio 2023, lo stesso è appunto colpito da inammissibilità.2. Venendo, quindi, all’esame del ricorso principale, col primo mezzo sidenuncia violazione degli artt. 2033, 1703 e segg., 2696, cod. civ.In sintesi, la ricorrente ritiene l’erroneità della decisione della Corteterritoriale laddove la stessa ha stabilito la debenza della somma di €33.038,86, argomentando che la presenza della delega sul conto in favoredi [OSCURATO:PERSONA] non le consentiva di appropriarsi delle relative somme.Secondo la ricorrente il mandato sottostante alla delega giustificava tutti iprelievi; inoltre, la delega costituirebbe fatto estintivo della pretesarestitutoria del Tamanini.Ancora, il conferimento della delega era in rapporto alla finalità diestinguere i debiti del Tamanini.2.1. Il motivo è destituito di fondamento.La delega ad operare sul conto corrente non conferisce al delegato lafacoltà di operare indiscriminatamente sul conto e tanto meno diappropriarsi delle somme ivi esistenti, ma solo di compiere operazioni nelrispetto del sottostante rapporto di mandato.Se pure la delega, nella specie, fosse stata conferita con la segnalatafinalità di pagare alcune posizioni debitorie del Tamanini, quel che è statooggetto di accertamento in fatto da parte della Corte lagunare è costituitodal fatto che le somme, al pagamento delle quali ha condannato laricorrente principale, costituivano invece prelievi fatti da [OSCURATO:PERSONA] perscopi personali e, in definitiva, autentiche appropriazioni di somme,appunto per nulla giustificate dal rapporto (o, comunque e a tuttoconcedere, la cui eventuale causa giustificativa non risulta essere stataprovata).Quanto poi all’argomentazione secondo cui la delega costituirebbe fattoestintivo della pretesa restitutoria, si tratta di un’affermazione senza alcunsenso logico compiuto, ancor prima che giuridico. Al riguardo, bastiNumero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026soggiungere che, appunto, un conto è la delega ad operare sul conto, altroè l’espresso e separato mandato ad avvalersi di quella per prelevaresomme e destinarle a specifiche operazioni.2. Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2730, 2733, 2735, 1988, 2033 e 1703, cod. civ., derivante dall’omessaconsiderazione della “legittimazione” di [OSCURATO:PERSONA] nell’effettuare i prelievidal conto corrente, sulla base del credito vantato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] neiriguardi del Tamanini.2.1. Il motivo è inammissibile, poiché è interamente incentrato sulladimostrazione circa la sussistenza di crediti di [OSCURATO:PERSONA] verso il Tamaniniquale giustificativo dei prelievi, ma non attinge minimamente la ratioespressa sul punto dalla Corte territoriale, secondo cui mai la ricorrenteaveva giustificato i prelievi come rimborso, avendo invece allegato che glistessi erano stati effettuati per pagare altri debiti del Tamanini verso terzi:mentre la circostanza della devoluzione del rimborso dei prestiti addotti agiustificazione o rimborso dei quali a separato giudizio è dedotta in ricorsoin totale carenza di specificità sulla relativa formulazione della domandaintroduttiva.3. Col terzo mezzo si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., inquanto la Corte territoriale non aveva esaminato il gravame relativo alcapo sulle spese della sentenza di primo grado, in cui il giudice avevaaddebitato i due terzi delle stesse alla [OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua minorsoccombenza, ed inoltre la stessa aveva errato nel compensare le spese diappello a fronte della fondatezza delle ragioni proposte dalla medesima.3.1. Effettivamente il secondo giudice non ha motivato la conferma delladecisione di primo grado in punto spese; tuttavia, va ricordato che quellodi operare la compensazione, compresa la relativa misura, costituisce,anche nelle ipotesi in cui ciò è ammesso dall’art. 92, secondo comma, cod.proc. civ., un potere discrezionale del giudice non sindacabile in sede dilegittimità (precisato che l’alternativa, essendosi operata una condanna,Numero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026seppure per un importo modesto, non poteva che essere costituita da unamaggiore o totale compensazione). In tal modo integrata la motivazionedella gravata sentenza (com’è consentito in ipotesi di effettiva omissionedi pronuncia, ma su questione comunque infondata: Cass. Sez. U. n.11933/2019), essa si sottrae alla censura mossa con il motivo in esame,la quale va, pertanto, rigettata.La medesima ragione a fondamento della pronuncia sulle spese di primogrado vale con riguardo alla compensazione totale operata dal giudiced’appello per le spese relative a tale grado del giudizio.4. Il ricorso principale dev’essere dunque rigettato, per inammissibilità delsecondo motivo e infondatezza del primo e, sia pure previa correzionedella motivazione della gravata sentenza, del terzo.Le spese di lite, attesa la reciprocità delle soccombenze, vannointegralmente compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedi entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l’inammissibilità del ricorsoincidentale.Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedi entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 10463/2023Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 16892/2026Data pubblicazione 29/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data28.04.2026Il Presidente