CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2020
Cassazione n. 12495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: BERLINGERI ANGELOnato a [OSCURATO:PERSONA] il 07 / 0 7 /19 82 avversol’ordinanza del 11/ 11 / 2 0 2 4 d el la CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale NICOLA LETTIERIche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 11 / 11 / 202 4 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 08/06/2020 per genericità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 591cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanzapropone ricorso per cassazione l’ imputat o , tramite i l difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 591, comma 1, e 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) perché –quanto meno rispetto alla censura sulle attenuanti generiche – i rilievi erano specifici , con riferimento alle personali condizioni di vita del Berlingeri ed alle ragioni della condotta delittuosa. 3.3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità,ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, purché in tale caso non entri anche nel merito; quando i motivi, cioè, siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado deve limitarsi a confermare la sentenzadi primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). Nel caso di specie, correttamente la corte territoriale ha rilevato che l’atto di appello non si confrontava in termini critici con la sentenza di primo grado, limitandosi a generici rilievi sul trattamento sanzionatorio. Anche la tesi secondo cui il Gup avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche si basa su un vago riferimento a condizioni di vita personali e alla confessione res a in giudizio, senza esaminare le ragioni del diniego da parte del tribunale (la personalità negativa dell’imputato, desumibile dai precedenti penali e dalla commissione del reato mentre era sottoposto a misura cautelare). 4. L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 26 marzo2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]