CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]„ il quale, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla applicazione dell'istituto della continuazione tra i due reati in contestazione, è inammissibile in quanto tale doglianza non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ostandovi il disposto il cui al'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.