CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, del 29/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Vasto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, numero 2bis cod. pen. (nella formulazione della norma all'epoca vigente), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 56, 640 cod. pen. a lui ascritto in quanto estinto per remissione di querela. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che il giudice procedente, una volta ritenuta insussistente la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, numero 2-bis in riferimento all'art. 61 numero 5 cod. pen. e considerato che esclusa la suddetta aggravante il reato era procedibile a querela, preso altresì atto della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, aveva erroneamente dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 155 cod. pen. L'errore consisteva nel non avere il giudice considerato che nel fatto descritto nel capo d'imputazione era stata contestata, in diritto e/o in fatto, anche l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, numero 2 cod. pen. (cd truffa vessatoria), la quale rendeva il delitto procedibile d'ufficio. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che allo XXXXXXXXXX è stato contestato il delitto di cui agli “artt. 56, 640 co. 2 n. 2 e 2bis) cod. pen., in relazione all'art. 61 comma 1 n. 5) c.p.”. L'artificio ascritto all'imputato consisteva, secondo la descrizione dello stesso contenuta nel capo d'imputazione, nell'essersi l'imputato presentato telefonicamente all'anziana persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) “come il nipote, riferendo di avere bisogno di denaro contante per risolvere problemi con i carabinieri, invitando la persona offesa a reperire denaro contante in casa da consegnare con sollecitudine a sedicente Marco”. L'istruttoria dibattimentale ha confermato l'esistenza di tale raggiro e dalla stessa è emerso che alla donna sono stati chiesti 4.000 euro in contanti che sarebbero serviti, a detta degli autori del reato, a “liberare” la madre (del sedicente nipote e nuora dell'anziana) da una caserma deicarabinieri dove si trovava ferma per l'omesso pagamento di uno sconosciuto debito. E' quindi evidente che dall'istruttoria era emerso che la frode era consistita anche ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (necessità di liberare la prossima congiunta evitandole l'arresto); fatto questo integrante l'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen., la quale, come è noto, rende il reato procedibile d'ufficio ex art. 640comma 4 cod. pen. Del resto, se anche il giudice di primo grado avesse ritenuto tale aggravante non ritualmente contestata in diritto (reputando insufficiente la sola indicazione della norma violata contenuta nell'imputazione), di certo lo stesso avrebbe comunque dovuto ritenerla contestata almeno in fatto. Per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, gli elementi integranti l'aggravante siano descritti o contenuti nel capo d'imputazione e l'imputato sia quindi posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa su tali elementi (Sez. 5, Sentenza n. 38588 del 16/09/2008, Rv. 242027 – 01), salva l'ipotesi – che tuttavia non ricorre nel caso in esame – in cui la circostanza abbia natura “valutativa” (vale a dire non sia ictu oculi integrata da elementi fattuali oggettivi e necessiti dunque di una valutazione e qualificazione degli stessi) (Sez. 5, Sentenza n. 25222 del 14/07/2020, Rv. 279596 – 03). Nel caso in esame, tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante (la cui sussistenza è stata confermata dall'istruttoria dibattimentale) erano puntualmente descritti nell'imputazione. Il giudice di primo grado avrebbe dunque dovuto ritenere sussistente l'aggravante e conseguentemente escludere che lo stesso fosse procedibile a querela. Erroneamente il Tribunale ha quindi dichiarato estinto il reato ex art. 155 cod. pen. 2. La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen. avverso sentenza di proscioglimento inappellabile ex art. 593 comma 2 cod. proc. pen. (in quanto relativa a reato di cui all'art. 550 cod. proc. pen.), gli atti devono essere trasmessi, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato. Per la natura dei reati e per la tipologia delle persone offese si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.