Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18129/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31107/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e dife s e da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'A- LOISO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi da ll a AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 735 /20 18 depositatail 26/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Bari, per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un appartamento intestato all'Erario, che lo aveva assunto tra i suoi benipatrimoniali all'esito di un processo esecutiv o su cartella esattoriale nei confronti del costruttore [OSCURATO:PERSONA].

Le attrici premettevano che [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva stipulato una compravendita con Carano, trasferendogli la proprietà di un suolo edificatorio, sul quale si trovava la vecchia casa dei genitori; che la compravendita simulava una permuta, poiché il Carano si era obbligato in contraccambio a trasferire al Mazzarella la proprietà di un appartamento già individuato sul progetto esecutivodi costruzione di un edificio condominiale; che, dalla ultimazione dei lavori (ottobre 1988), il Mazzarella si era immesso nel possesso dell'appartamento uti dominus, in modo esclusivo, ininterrotto e pacifico e che, infine, tale possessoera proseguito in capo alle attrici, maturandosi così l’acquisto a titolo originario.

Dopo essere stata accolta in prim o grado, la do- manda è statarigettata in appello.

Ricorre in cassazione la parte attrice con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste parte convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Co n il primo motivo si censura che la Corte di appello, contra- riamente al giudice di primo grado, abbia disconosciuto l’operatività del principio di non contestazione, laddove la convenuta Agenzia del De- manio ha omesso di prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dalle attrici a fondamento della domanda di usucapione, ma ha argomentato la legittimità della sua richiesta di pagamento di somme, a titolo di 3di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA].

«indennità annue» per l'utilizzo dell’appartamento, recate da una car- tella esattoriale, oggetto diopposizione promossa dalle attrici in altro processo.In particolare, si deduce violazione degli artt. 167, 115 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sotto il profilo del divieto di domande nuove, in quantola Corte di ap- pello haammesso temi difensivi nuovi ad opera delle appellanti, come la contestazione di fatti costitutivi (difetto di prova del dies a quodel possesso), presunzioni (tratte dalla domanda di regolarizzazione).Con il terzo motivo si denuncia l’irrilevanza della richiesta all’Agenzia del demanio di regolarizzazione dell’immobile posseduto rispetto alla do- manda di acquisto per usucapione.Si deduce omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

2. – I tre motivi possono esaminarsi contestualmente, poiché sono accomunati da un tratto fondamentale: nessuno di loro coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata.

Pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile.

La domanda è stata rigettata per difetto di prova dei fatti costituitivi dell’acquisto per usucapione.

Tale è la ratio decidendi, come conden- sata in un passo pregnante della sentenza (p. 7): «Né l'onere di con- testazione può estendersi a fatti completamente estranei alla sfera di conoscenzae conoscibilità del convenuto Ministero, tra i quali proprio ildecorso ventennale del possesso, costitutivo del diritto.

Evidente che tale presupposto della domanda , come del resto la qualificazione del rapporto, non potesse di per sé ritenersi pro vat o i n applicazione del principio di non contestazione, ma costituisse preciso onere delle at- trici, oggi appellate, che non vihanno in alcun modo assolto».

Come si può constatare comparando il contenutoe l’intenzione dei tre motivi di ricorso, tale ratio deci dendi è rimasta completamente al 4di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. riparo daogni censur a moss a dalle attrici ricorrenti .

In altri termini, la reazione di queste ultime in sede di giudizio di cassazione si è mossa entro l’erronea orbita che il giudice di primo grado aveva tracciato alla materia del contendere.

È all’esito del giudizio di primo grado che co- storo hanno mirato, con il tentativo di ripristinarlo attraverso l’accogli- mento dei motivi di ricorso.

Non si sono avvedute che la Corte di ap- pello aveva spostato l’asse della controversia con un’affermazione stringata, ma precisa: il principio di non contestazione opera solo con riguardo a fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del soggetto onerato di contestare.

Tali non sono, per i convenuti , i fatti costitutivi dell’acquisto per usucapione fatto valere dalle attrici.

La controversia avrebbe dovuto cominciare da questo punto di partenza.

Né le attrici possono dirsi vittima di un’impostazione a sorpresa, calata in tavola dalla Corte di appello nel capoverso precedentequello di liquidazione delle spese di lite: che chi vuol fare valere un diritto in giudizio debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento c’è scritto nell’art.2697 c.c.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della 5di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte controricorrente, che liquida in €3.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ri corrent e , di un'ulteriore so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31107/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e dife s e da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'A- LOISO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatie difesi da ll a AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 735 /20 18 depositatail 26/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Bari, per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un appartamento intestato all'Erario, che lo aveva assunto tra i suoi benipatrimoniali all'esito di un processo esecutiv o su cartella esattoriale nei confronti del costruttore [OSCURATO:PERSONA]. Le attrici premettevano che [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva stipulato una compravendita con Carano, trasferendogli la proprietà di un suolo edificatorio, sul quale si trovava la vecchia casa dei genitori; che la compravendita simulava una permuta, poiché il Carano si era obbligato in contraccambio a trasferire al Mazzarella la proprietà di un appartamento già individuato sul progetto esecutivodi costruzione di un edificio condominiale; che, dalla ultimazione dei lavori (ottobre 1988), il Mazzarella si era immesso nel possesso dell'appartamento uti dominus, in modo esclusivo, ininterrotto e pacifico e che, infine, tale possessoera proseguito in capo alle attrici, maturandosi così l’acquisto a titolo originario. Dopo essere stata accolta in prim o grado, la do- manda è statarigettata in appello. Ricorre in cassazione la parte attrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste parte convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Co n il primo motivo si censura che la Corte di appello, contra- riamente al giudice di primo grado, abbia disconosciuto l’operatività del principio di non contestazione, laddove la convenuta Agenzia del De- manio ha omesso di prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dalle attrici a fondamento della domanda di usucapione, ma ha argomentato la legittimità della sua richiesta di pagamento di somme, a titolo di 3di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. «indennità annue» per l'utilizzo dell’appartamento, recate da una car- tella esattoriale, oggetto diopposizione promossa dalle attrici in altro processo.In particolare, si deduce violazione degli artt. 167, 115 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sotto il profilo del divieto di domande nuove, in quantola Corte di ap- pello haammesso temi difensivi nuovi ad opera delle appellanti, come la contestazione di fatti costitutivi (difetto di prova del dies a quodel possesso), presunzioni (tratte dalla domanda di regolarizzazione).Con il terzo motivo si denuncia l’irrilevanza della richiesta all’Agenzia del demanio di regolarizzazione dell’immobile posseduto rispetto alla do- manda di acquisto per usucapione.Si deduce omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. 2. – I tre motivi possono esaminarsi contestualmente, poiché sono accomunati da un tratto fondamentale: nessuno di loro coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile. La domanda è stata rigettata per difetto di prova dei fatti costituitivi dell’acquisto per usucapione. Tale è la ratio decidendi, come conden- sata in un passo pregnante della sentenza (p. 7): «Né l'onere di con- testazione può estendersi a fatti completamente estranei alla sfera di conoscenzae conoscibilità del convenuto Ministero, tra i quali proprio ildecorso ventennale del possesso, costitutivo del diritto. Evidente che tale presupposto della domanda , come del resto la qualificazione del rapporto, non potesse di per sé ritenersi pro vat o i n applicazione del principio di non contestazione, ma costituisse preciso onere delle at- trici, oggi appellate, che non vihanno in alcun modo assolto». Come si può constatare comparando il contenutoe l’intenzione dei tre motivi di ricorso, tale ratio deci dendi è rimasta completamente al 4di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. riparo daogni censur a moss a dalle attrici ricorrenti . In altri termini, la reazione di queste ultime in sede di giudizio di cassazione si è mossa entro l’erronea orbita che il giudice di primo grado aveva tracciato alla materia del contendere. È all’esito del giudizio di primo grado che co- storo hanno mirato, con il tentativo di ripristinarlo attraverso l’accogli- mento dei motivi di ricorso. Non si sono avvedute che la Corte di ap- pello aveva spostato l’asse della controversia con un’affermazione stringata, ma precisa: il principio di non contestazione opera solo con riguardo a fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del soggetto onerato di contestare. Tali non sono, per i convenuti , i fatti costitutivi dell’acquisto per usucapione fatto valere dalle attrici. La controversia avrebbe dovuto cominciare da questo punto di partenza. Né le attrici possono dirsi vittima di un’impostazione a sorpresa, calata in tavola dalla Corte di appello nel capoverso precedentequello di liquidazione delle spese di lite: che chi vuol fare valere un diritto in giudizio debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento c’è scritto nell’art.2697 c.c. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della 5di 5 - 3 1107 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte controricorrente, che liquida in €3.500, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ri corrent e , di un'ulteriore so
Sentenza Cassazione n. 18129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris