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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31468/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 21688 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21688del ruolo generale dell’anno 2023, proposto DEPAU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DPENMR 66M71 A355U) FANNI Salvatore (C.F.: FNNSVT 61R30 A355Q) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CLB CLD73C48 F471Q ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51S47 F471B ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNN MRA64E07 B711K ) , nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R11 H501Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1382/2023, pubblicatain data 18 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto per l’esecuzione di un obbligo di fare de- rivante da un titolo esecutivo costituito da un verbale giudiziale di conciliazione di una controversia già pendentetra gli stessi, assumendo che detto obbligo era stato solo parzialmente Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 18 adempiuto.

Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., sostenendo, in- vece, di avere integralmente adempiuto all’obbligazione previ- sta dal titolo.

Dopo oltre un anno, gli intimanti hanno rinnovato analogo precetto e gli intimati hanno proposto una nuova op- posizione all’esecuzione, sempre ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., fondata sul medesimo assunto della precedente.

I due giudizi di opposizione sono stati riuniti e decisi dal Tribu- nale di Brescia, che ha rigettato l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudi- zio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.La parte controricorrente ha eccepito «l’inammissibilità / im- procedibilità del ricorso principale in quanto il ricorso notificato è stato generato mediante file scansionato e non in pdf nativo».

Ha precisato, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c., che «parte ricorrente non ha notificato un ricorso in pdf nativo bensì ha scansionato L’[OSCURATO:PERSONA] (cartaceo) del medesimo unitamente (in un unico file) alla pro- cura speciale conferitagli: come emerge chiaramente dalle om- bre visibili ai margini delle pagine e dal fatto che le Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 18 sottoscrizioni delleparti siano apposte a penna: e lo ha notifi- cato a mezzo pec previa sottoscrizione digitale del file»; so- stiene che la copia del ricorso depositata al momento dell’iscri- zione a ruolo dello stesso non sarebbe dotata di efficace atte- stazione di conformità all’originale.

L’eccezione, in verità neanche di agevole comprensione, sul piano logico e giuridico, è, comunque, da ritenere infondata.

È assorbente la considerazione che, al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, risulta depositato, in modalità telematica, il file, in formato “.eml”, con il messaggio di posta elettronica cer- tificata mediante il quale è avvenuta la notificazione del ricorso stesso.

Tale messaggio reca, come allegato, l’originale del ri- corso, in formato digitalizzato “.pdf.”, in calce al quale è pre- sente la procura speciale, con sottoscrizione analogica sia delle parti che del loro difensore.

Il documento digitale, contenente ricorso e procura, è stato poi ulteriormente sottoscritto digital- mente dal difensore stesso.

Tanto è senz’altro sufficiente, a giudizio della Corte, a ritenere regolare la costituzione dei ricorrenti, quanto meno in virtù di sanatoria per raggiungimento dello scopo di ogni eventuale nul- lità ravvisabile in proposito, atteso che la parte intimata hacer- tamente ricevuto la notificazione a mezzo P.E.C. del ricorso e della procura speciale, in documenti digitali perfettamente leg- gibili e recanti la sottoscrizione, sia in forma analogica che in forma digitale, del difensore, nonché, per quanto riguarda la procura speciale, la sottoscrizione dei ricorrenti redatta in forma analogica e poi digitalizzata in copia, con attestazione di autenticità del medesimo difensore (sulla possibilità di sanato- ria per raggiungimento dello scopo del ricorso per cassazione, finanche in caso di mancanza di sottoscrizione digitale dello stesso, purché possa in qualche modo desumersi la paternità di esso, cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024: «se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 18 cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto pro- cessuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura gene- rale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sotto- scritta dall’avvocato dello Stato»; a maggior ragione, non po- trebberavvisarsi alcuna nullità o irregolarità della costituzione della parte ricorrente, nel caso in cui il ricorso e la procura spe- ciale, notificati e poi depositati, racchiusi in unico file digitaliz- zato, risultino sottoscritti, sia in forma analogica che digitale, dal difensore, come nella specie).

2. Secondo i ricorrenti, «la difesa avversaria non ha depositato la copia del ricorso per Cassazione notificatole (né ha indicato nel controricorso la data di detta notifica), cosicché non risulta verificabile il rispetto del termine per la costituzione in giudizio, né la data di detta notifica può essere ricavabilealiunde, stante il principio di autosufficienza degli atti.

Il controricorso andrà così dichiarato inammissibile / improcedibile.

Ugualmente inammissibile, per difetto di autosufficienza, la comparsa di co- stituzione e risposta di nuovo difensore, mancante di ogni ele- mento richiesto e financo delle conclusioni».

Anche tali eccezioni sono infondate.

Il controricorso è stato depositato in data 7 dicembre 2023 e, quindi, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ri- corso (avvenuta in data 30 ottobre 2023, come emerge dalla stessa ricevuta di avvenuta consegna della suddetta notifica- zione, prodotta dai ricorrenti) di cui all’art. 370 c.p.c..

Il controricorrente non ha, del resto, l’obbligo di depositare la copia notificata del ricorso, ai sensi della medesima norma (ob- bligo che incombe piuttosto al ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.).

Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 18 L’atto di costituzione del nuovo difensore della stessa controri- corrente è regolare, in quanto allo stesso è allegata la procura speciale, come richiesto dall’art. 83, comma 3, c.p.c., mentre non è necessaria l’indicazione di nuove conclusioni di merito in tale atto che, comunque, nella specie, contiene il richiamo a tutte le deduzioni precedentemente già formulate. 3.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità del pro- cedimento e della sentenzaex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 91, 92, 100, 306 c.p.c. e del criterio della soccombenza virtuale e per motivazione apparente in re- lazione agli art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.».

I ricorrenti deducono che la corte d’appello avrebbe « deciso, anche con motivazione apparente, la carenza dell’interesse all’esecuzione e disposto la cessazione della materia del con- tendere in luogo della preliminare ed assorbente decisione circa la carenza dell’interesse all’appello proposto (e/o di legittima- zione), e di inammissibilità dell’appello proposto –per interve- nuto precedente fatto estintivo ed impeditivo –ed avere appli- cato, in danno degli odierni ricorrenti, il criterio della soccom- benza virtuale invece che la condanna di controparte ex artt. 91 e/o 92 c.p.c.».

Il motivo è manifestamente infondato. 3.1La corte d’appello ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere nel giudizio di merito in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, era venuto meno il rapporto di lo- cazione avente ad oggetto l’immobile relativamente al quale la locatrice [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata ad effettuare alcune riparazioni dell’impianto di illuminazione esterno, in favore dei conduttori Depau e Fanni.

Ne ha fatto discendere che, di conseguenza, era «venuto a ces- sare l’interesse degli ex conduttori ad ottenere il ripristino dell’impianto di illuminazione esterna di un immobile di cui non sono più detentori e di cui non potranno più in astratto fruire».

Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 18 Ha, peraltro, espressamente precisato che «non è venuto a ces- sare l’interesse ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], comunque condannata al pagamento delle spese processuali», dovendo essere pur sempre valutata «… in astratto la fondatezza dei motivi di gravame ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale». 3.2 Secondo i ricorrenti, la cessazione del contratto di loca- zione, in data anteriore all’instaurazione del giudizio di secondo grado, avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammis- sibilità dell’appello dell’opponente, per difetto di interesse.

Tale assunto è manifestamente infondato.

Non vi è dubbio che l’opponente [OSCURATO:PERSONA] avesse conservato un evidente e concreto interesse all’impugnazione della decisione di primo grado, con cui, rigettata nel merito la suaopposizione, essa era stata condannata al pagamento delle spese di lite, quanto meno per ottenere il riconoscimento della virtuale fon- datezza dell’opposizionestessa, ai fini di una più favorevole re- golamentazione delle spese processuali.

Sotto tale profilo, non ha alcun rilievo la circostanza che l’im- pugnazione della sentenza di primo grado fosse stata avanzata direttamente e in via principale con riguardo al merito dell’op- posizione.

La regolamentazione delle spese processuali, sia che avvenga in base al principio della soccombenza reale, sia che avvenga in base al principio della soccombenza virtuale, è, infatti, in ogni caso, immediata e inevitabile conseguenzaaccessoria della de- cisione in ordine al merito della controversia e va, comunque, operatadal giudice di secondo grado in relazione all’intero giu- dizio, a meno che la sua decisione non sia di totale conferma di quella di primo grado (nel qual caso dovrà regolare solo le spese del giudizio di appello).

Ne consegue che sussiste sempre l’interesse ad impugnare la decisione di primo grado da parte del soccombente, specie Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 18 laddove questi sia stato, per giunta, condannato al pagamento delle spese di lite. 4.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c.».

I ricorrentideducono che « ne ll ’ ambito della valutazione circa la soccombenza virtuale, ingiustamente ritenuta in danno dei sig.ri Depau e Fanni, il giudice a quo ha indebitamente provve- duto ad una valutazione, vietata, della portata del titolo esecu- tivo».

Il motivo è manifestamente infondato.

La pretesa esecutiva posta dagli intimanti alla base degli atti di precetto opposti aveva ad oggetto l’esatto adempimento dell’obbligo di fare portato dal titolo esecutivo, sull’assunto che esso fosse stato solo parzialmente adempiuto dall’intimata, perchénon era stato posto in essere il ripristino di una delle fonti di illuminazione esterna dell’abitazione locata.

La contestazione avanzata dall’intimata con l’opposizione era, di contro, fondata sull’assunto che l’obbligo di cui al titolo ese- cutivo era stato integralmente adempiuto, in quanto detto titolo aveva ad oggetto esclusivamente i due lampioni esistenti nel giardino e non l’ulteriore punto di illuminazione cui facevano riferimento gli intimanti.

Di conseguenza, era evidentemente necessario per il giudice dell’opposizione, al fine di valutare la fondatezza di quest’ul- tima, procedere all’interpretazione del titolo esecutivo, per sta- bilire se esso aveva ad oggettoesclusivamente i due lampioni esistenti nel giardino, come sostenuto dall’opponente, ovvero anche l’ulteriore punto luce posto all’esterno all’abitazione, come sostenuto dagli opposti.

E ciò, ovviamente, indipendentemente dalla natura giudiziale o stragiudiziale del titolo stesso.

Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 18 Nella sostanza, i ricorrenti sostengono che la correttainterpre- tazione di detto titolo esecutivosia diversa da quella fatta pro- pria dal giudice del merito (che l’ha ritenutoriferibile solo ai due lampioni del giardino), assumendo che fosse «… chiaro ed in- contestabile l’impegno assunto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di cui al ver- bale di conciliazione giudiziale– udienza del 24 maggio 2017 … … al secondo punto, ove ella si era infatti impegnata ad effet- tuare, tout court, le riparazioni “dell’illuminazione esterna dell’abitazione ...

“, fra cui allora va certamente ritenuta anche la luce d’ingresso esterna e non solo dei due lampioni del giar- dino».

Ma anche tale assunto è manifestamente infondato, dal mo- mento che il titolo esecutivo, facendo generico riferimento all’il- luminazione esterna dell’abitazione,non ha affatto il contenuto «chiaro e incontestabile» che pretendono i ricorrenti e, per- tanto, certamente necessitava di una più precisa e corretta in- terpretazione, da parte del giudice dell’opposizione.

Basti considerare, in proposito, che «l’illuminazione esterna dell’abitazione» ben avrebbe potuto, in astratto, essere ade- guatamente assicurata anche solo dai due lampioni del giar- dino, specie in mancanza di altri punti luce di pertinenza della stessa abitazione. 5.Con il terzo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. ».

Iricorrenti deduc ono che « s empre nell ’ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo ha indebi- tamente provveduto ad una positiva valutazione, vietata, dei fatti, prove, anche documentali, domande ed eccezioni nuovi dell’appellante o non riproposti, come tali, rispettivamente, inammissibili ex art. 345 c.p.c. o da intendersi rinunciati ex art.346 c.p.c.».

Il motivo è infondato.

Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 18 5.1 Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe deciso la controversia sulla base di un fatto e di un documento tardiva- mente introdotti dall’opponente nel giudizio di primo grado.

Segnatamente, a loro dire, il fatto che il punto luce posto all’esternodell’ingresso dell’immobile locato fosse di proprietà o, comunque, nella disponibilità diterzi, nonché il documento (una dichiarazione scritta del fratello dell’opposta) da cui tale fatto emergeva,sarebbero stati introdotti nel giudizio «tardiva- mente sia avanti al giudice di prime cure, sia, stante la relativa eccezione della presente difesa, a quello del gravame», non essendo ciò avvenuto con l’attointroduttivo della prima oppo- sizione, ma solo al momento delle integrazioni istruttorie, rela- tivamente al giudizio instaurato con detta opposizione, cioè con il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, successivamente, con la seconda opposizione.

L’assunto è infondato. 5.2 Va, preliminarmente, ricordato che sono state proposte , dalla [OSCURATO:PERSONA], due successive opposizioniall’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazionea due successivi atti di precettointimatile dalla Depau e dal Fanni, opposizioni riu- nite e decise contestualmente.

Con il primo atto di precetto, era stato intima to alla [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare unafonte di illuminazione, posta all’esterno de ll’in- gresso dell’abitazione locata , sull’assunto che vi era stato adempimento solo parzialedelle obbligazioni di cui al titolo ese- cutivo, costituito da un verbale di conciliazionegiudiziale in cui la locatrice si impegnava a ripristinare l’illuminazione esterna dell’abitazione locata.

L’intimata aveva proposto opposizioneavverso tale atto di pre- cetto, sostenendo di avere integralmente adempiuto alle pre- dette obbligazioni, sull’assunto (contrario a quello degli inti- manti) che il titolo esecutivo, nel fare riferimento alla “illumi- nazione esterna” dell’immobile locato, aveva, in realtà, Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 18 esclusivamente riguardo a due lampioni posti nel giardino, che erano le uniche fonti di illuminazioneoggetto delverbale di con- ciliazione.

Aveva prodotto, contestualmente,una lettera del lu- glio 2016 della stessa parte conduttrice, in cuiquesta si lamen- tava che era funzionantesolo uno di tali lampioni , senza alcun riferimento all’altra fonte di illuminazione posta all’esterno dell’ingresso dell’abitazione, poi, invece, oggetto dell’intima- zione opposta.

Con la memoria autorizzata per le integrazioni istruttorie, di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,l’opponente aveva ulterior- mente prodotto una dichiarazione d i suo fratello [OSCURATO:PERSONA],in cui quest’ultimo afferma va che il punto di illumina- zione controverso, posto all’esterno dell’ingressodell’immobile, erain realtà di pertinenza della sua attigua proprietà (poi alie- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per quanto emerge dagli atti) e, come tale, esso era nella sua esclusiva disponibilità, a seguito della divisione immobiliare intervenuta tra i germani; ciòad ulteriore sostegno dell’assunto per cui il titolo esecutivo riguardava , in realtà, esclusivamentei lampioni del giardino dell’immobile locato , es- sendo queste le uniche fonti di illuminazione pertinenti a tale immobile e di cui la locatrice aveva effettiva disponibilità.

A seguito della perdita di efficacia del primo atto di precetto (non essendo nelle more iniziata alcuna esecuzione, per quanto emerge dagli atti),era stato intimato un secondo precetto , con contenuto analogo al primo.

L’intimataaveva proposto, quindi, unanuova opposizione, in cui aveva ribadito che il titolo esecu- tivo riguardava esclusivamente i due lampioni del giardino e , contestualmente a tale seconda opposizione, aveva nuova- mente prodotto, tra l’altro, la dichiarazione scritta del fratello sulla pertinenza alla sua attigua proprietà della fonte di illumi- nazioneposta all’esterno dell’ingresso dell’immobile .

I due giudizi, come già precisato, sono stati riuniti e il giudice di primo grado, senza prendere espressamente posizione Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 18 sull’ammissibilità dell’allegazione in contestazione e della rela- tiva produzione documentale(e, anzi, in qualche modo dando addirittura per scontata la proprietà aliena della luce contro- versa), ha affermato, in proposito: «La circostanza sostenuta dall’opponente, secondo cuidetta luce – visibile nella fotografia prodotta con la memoriaex art 183 VI comma cpc – non sia di proprietà di PiazzaMaria Rosa, è irrilevante, atteso che la loca- trice sottoscrivendoil verbale di conciliazione giudiziale ha im- plicitamente ammesso, per un accordo con il proprietario, di avereil diritto di procedere alla riparazione della luce».

Il giudice d’appello, poi, nel ritenere fondata (virtualmente) l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] e, più precisamente, nel ritenere fon- dato l’assunto di quest’ultima secondo cui il titolo esecutivo aveva esclusivamente ad oggetto i due lampioni del giardino dell’immobile locato e non la fonte di illuminazione nell’area di ingresso, ha tenuto conto, tra l’altro, oltre che dell’oggetto del giudizio definito in via conciliativa e della lettera del luglio 2016, in cui parte conduttrice lamentava solo il guasto di uno dei lam- pioni del giardino, anche della dichiarazione del fratello della [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza di fatto che l’altro punto di illuminazione non era di pertinenza dell’unità immobiliare della sorella enella disponibilità di questa, affermando in proposito, a pag. 11 della sentenza impugnata: «nel titolo esecutivo non si fa espresso riferimento al punto luce infisso alla parete ed ovvio che nel concetto di illuminazione esterna non si possano ricomprendere luci che appartengono a terzi». 5.3Tanto chiarito, non è affatto condivisibile l’assunto dei ri- correntiper cui vi sarebbe stata una allegazione tardiva di un fatto posto a base dell’opposizione.

L’opponente non ha certamente introdotto un nuovo fatto prin- cipale a fondamento della sua domanda, ma semplicemente prodottoun documento, comprovante un fatto secondario a so- stegno dell’unico assunto posto a base dell’ opposizione Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 18 all’esecuzione (sia la prima che la seconda)e, cioè, l’assunto per cui l’obbligo consacrato neltitolo esecutivo non riguardava il punto di illuminazione esterna di cui gli intimanti pretende- vano il ripristino.

Tale assunto non può certo dirsi fondato sul fatto costitutivo che il punto di illuminazione controverso era di pertinenza di terzi, né costituisce allegazione di un fatto impeditivo, modifi- cativo o estintivo del diritto degli intimanti di procedere ad ese- cuzione forzata sulla base del titolo fatto valere.

Al contrario, esso si risolve nella mera contestazione di un fatto costitutivo del preteso diritto degli intimanti al ripristino del punto di illuminazione in questione e, cioè, del fatto che il ripri- stino di quel punto luce fosse effettivamente previsto dal titolo esecutivo.

In tale contesto, la circostanza difatto che il punto di illumina- zione controversofosse di pertinenza di una diversa unità im- mobiliare (in particolare di una unità immobiliare, in origine, appartenente al fratellodell’opponente) rappresenta semplice- mente un fatto secondario utile a comprovare o, meglio, a so- stenere l’indicata contestazione.

Il documento controverso, di conseguenza, deve ritenersi pro- dotto tempestivamente, a tanto potendo, infatti, senz’altro pro- cedersi entro il secondo termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., destinato, appunto, alle integrazioni istruttorie, anche documentali.

E l’allegazione del fatto sottostante (implicita nella produzione del documento) era altrettanto ammissibile, nel termine per il deposito della memoria destinata alle integrazioni istruttorie, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare) per cui «in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l’allegazione dei quali non è Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 18 soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente con- cesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020).

Inoltre,va considerato che la medesima prova documentale (la dichiarazione scritta del fratello dell’opponente) ed il fatto sot- tostante, sono stati certamente allegati nell’ambito della se- conda opposizione,avanzata in relazione al secondo atto di pre- cetto, addirittura già all’atto dell’instaurazione del relativo giu- dizio.

Se (anche solo per un momento e in via di mera ipotesi) si potesse considerare l’allegazione della pertinenza ad una di- versa unità immobiliare, di proprietà aliena, del punto di illumi- nazione controverso, addirittura, come un vero e proprio fatto costitutivo posto alla base dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero come un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti), una volta escluso che lo stesso fosse stato allegato con la prima opposi- zione, nulla avrebbe potuto impedire che lo fosse con la se- conda, dal momento che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione si determina sulla base delle ragioni poste a base della contestazionedel diritto di procedere ad esecuzione for- zatae, cioè, dei fatti (estintivi, impeditivi o modificativi del sud- detto diritto, ovvero costitutivi di diritti incompatibili con quello) dedotti a fondamento della stessa (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Sez.

U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, in motivazione): se un determinato fatto, estin- tivo, impeditivo o modificativo, ovvero un fattocostitutivo di un diritto idoneo ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata non viene allegato dall’opponente, quel fatto resta Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 18 estraneo all’oggetto del giudizio e, di conseguenza, può essere dedotto, di regola, in una successiva opposizione.

In realtà, nel caso di specie, già con la prima opposizione, era stato oggetto di espressa contestazionel’assunto, posto a base del precetto opposto, che il titolo esecutivo riguardasse anche il puntodi illuminazione posto all’ingresso dell’immobile.

L’op- posizione della [OSCURATO:PERSONA] era stata fondata, quindi, in realtà, non sull’allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del di- ritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti, né sull’allegazione di fatti costitutivi, successivi, che avessero fon- dato un suo diritto incompatibile, ma sulla mera contestazione di un fatto costitutivo del diritto degli stessi intimanti di proce- dere ad esecuzione forzata sulla base del titolo fatto valere.

La disponibilità del punto di illuminazione non può considerarsi, pertanto, un fatto principale allegato a fondamento dell’opposi- zione (né della prima, né della seconda) e, di conseguenza,non può ritenersi tardiva la relativa produzione documentale(nean- che limitatamente al primo giudizio di opposizione),trattandosi di documento probatorio di un fatto secondario.

Ma, se anche lo fosse stato, allora esso, se ed in quanto non allegato a fon- damento della prima opposizione, avrebbe ben potuto essere allegato a fondamento della seconda opposizione.

In entrambi i casi, il motivo di ricorso in esame non potrebbe trovare accoglimento. 5.4D’altra parte, non possono sussistere dubbi sulla regolarità della produzione della lettera del luglio 2016, in cui la condut- trice lamentavasolo il guasto di un o dei lampion i del giardino, prodotta unitamente alla prima opposizione.

Il fatto cheil giudice di primo grado non l’avesse ritenuta rile- vante nonimponeva certo, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti,la proposizione di uno specifico motivo di gravame da parte dell’opponente, che ben poteva limitarsi, come ha certamente fatto, a ribadire che il titolo esecutivo Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 18 aveva ad oggettoesclusivamente i lampioni del giardino, chie- dendo al giudice di secondo grado un diverso esame del mate- riale probatorio a sostegno di tale assunto. 6.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 del c.c. in rela- zione all’art. 360, n. 3, c.p.c.e per nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.».

I ricorrentideducono che « sempre nell ’ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo, in spregio alle previsioni di cui agli art. 115 e 116 c.p.c., ha ingiustamente ritenuto –a pag. 10 della sentenza (qui a doc.

A) – che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente effettuato l’intervento ripara- tivo sul terzo punto luce, quello in contestazione, non essendovi tenuta, poiché ella aveva allegato e provato che lo stesso –che non le apparteneva – non era guasto, bensì azionabile solo dall’abitazione di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], in quanto rima- sto collegato al suo solo contatore, come da accordi intercorsi in sede di divisione immobiliare, avendo ella prodotto conforme sua dichiarazione scritta».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parteinfondato. 6.1I ricorrenti contestano l’accertamento in fatto, operato dalla corte d’appello, in ordine alla circostanza per cui il punto di il- luminazione all’ingresso dell’immobile, di cui si discute, non era nella disponibilità dell’opponente, ma era di pertinenza dell’unità immobiliare contigua, già di proprietà del fratello, cir- costanza da cui sarebbe stato, ulteriormente, desunto che il ti- tolo esecutivo non facesse riferimento a tale punto di illumina- zione, ma solo ai due lampioni del giardino.

Sostengono che il suddetto accertamento sarebbe, in tal modo, avvenuto sulla base della valutazione del documento costituito dalla dichiarazione scritta del fratello della [OSCURATO:PERSONA], prodotto tar- divamente, e, comunque, che tale dichiarazione non sarebbe stataidonea a fornire idonea prova del fatto allegato.

Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 16 di 18 6.2Orbene, in primo luogo, quanto alla regolarità e tempesti- vità della produzione del documento in questione, è sufficiente richiamare quanto già esposto con riguardo al precedente mo- tivo di ricorso. 6.3 D’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine indi- viduati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valu- tare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legisla- tore attribuisce ad una differente risultanza probatoria –come, ad esempio, valore di prova legale– oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di- chiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). 6.4Va, inoltre, considerato (anche a fini di completezza espo- sitiva) che la conclusione cui è pervenuta la corte d’appello, per cui il titolo esecutivo aveva ad oggetto solo ed esclusivamente i due lampioni del giardino e non l’altro punto di illuminazione oggetto delle pretese degli intimanti, è stata tratta da un com- plessivo esame di tale titolo esecutivo (costituito da un verbale di conciliazione giudiziale), dell’oggetto del giudizio nell’ambito Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 17 di 18 del quale esso si era formato, nonché di tutti gli ulteriori ele- menti di prova disponibili (tra cui la lettera del luglio 2016, in cui la conduttrice aveva lamentatoil solo guasto di uno deilam- pioni del giardino), non solo dal documento cui fanno riferi- mento le censure di cui al motivo di ricorso in esame, il quale, in tale contesto, non può, quindi, neanche ritenersi, di per sé solo, decisivo.

In ogni caso, l’indicata conclusione, tratta dalla valutazione del materiale istruttorio disponibile, risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nellapresente sede.

È, dunque, evidente che, per ogni altro profilo, le censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella con- testazione di un incontrovertibile accertamento di fatto operato dai giudici del merito, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giu- dizio di legittimità. 7.Con il quinto motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art 96 c.p.c.».

I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe omesso la decisione sulla loro domanda di condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede o colpa grave.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte d’appello ha ritenuto (virtualmente) fondata l’opposi- zione della [OSCURATO:PERSONA] e condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, onde non vi erano neanche i presupposti per una valutazione, in concreto, della loro do- manda di condanna della controparte per responsabilità pro- cessuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,per avere agito in mala fede o colpa grave, condanna possibile, come è ovvio, Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 18 di 18 esclusivamente a carico della parte soccombente e non certo a carico della parte vittoriosa (sia pure virtualmente) in giudizio.

La conferma della decisione impugnata, anche in punto di spese processuali, comporta, poi –è appena il caso di farlo presente –anche l’infondatezza della domanda di restituzione degli im- porti versati dai ricorrenti, per tali spese, alla controparte, in esecuzione della predetta sentenza. 8.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 21688 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21688del ruolo generale dell’anno 2023, proposto DEPAU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DPENMR 66M71 A355U) FANNI Salvatore (C.F.: FNNSVT 61R30 A355Q) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CLB CLD73C48 F471Q ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51S47 F471B ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNN MRA64E07 B711K ) , nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R11 H501Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1382/2023, pubblicatain data 18 settembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto per l’esecuzione di un obbligo di fare de- rivante da un titolo esecutivo costituito da un verbale giudiziale di conciliazione di una controversia già pendentetra gli stessi, assumendo che detto obbligo era stato solo parzialmente Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 18 adempiuto. Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., sostenendo, in- vece, di avere integralmente adempiuto all’obbligazione previ- sta dal titolo. Dopo oltre un anno, gli intimanti hanno rinnovato analogo precetto e gli intimati hanno proposto una nuova op- posizione all’esecuzione, sempre ai sensi dell’art. 615 comma 1, c.p.c., fondata sul medesimo assunto della precedente. I due giudizi di opposizione sono stati riuniti e decisi dal Tribu- nale di Brescia, che ha rigettato l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudi- zio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.La parte controricorrente ha eccepito «l’inammissibilità / im- procedibilità del ricorso principale in quanto il ricorso notificato è stato generato mediante file scansionato e non in pdf nativo». Ha precisato, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c., che «parte ricorrente non ha notificato un ricorso in pdf nativo bensì ha scansionato L’[OSCURATO:PERSONA] (cartaceo) del medesimo unitamente (in un unico file) alla pro- cura speciale conferitagli: come emerge chiaramente dalle om- bre visibili ai margini delle pagine e dal fatto che le Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 18 sottoscrizioni delleparti siano apposte a penna: e lo ha notifi- cato a mezzo pec previa sottoscrizione digitale del file»; so- stiene che la copia del ricorso depositata al momento dell’iscri- zione a ruolo dello stesso non sarebbe dotata di efficace atte- stazione di conformità all’originale. L’eccezione, in verità neanche di agevole comprensione, sul piano logico e giuridico, è, comunque, da ritenere infondata. È assorbente la considerazione che, al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, risulta depositato, in modalità telematica, il file, in formato “.eml”, con il messaggio di posta elettronica cer- tificata mediante il quale è avvenuta la notificazione del ricorso stesso. Tale messaggio reca, come allegato, l’originale del ri- corso, in formato digitalizzato “.pdf.”, in calce al quale è pre- sente la procura speciale, con sottoscrizione analogica sia delle parti che del loro difensore. Il documento digitale, contenente ricorso e procura, è stato poi ulteriormente sottoscritto digital- mente dal difensore stesso. Tanto è senz’altro sufficiente, a giudizio della Corte, a ritenere regolare la costituzione dei ricorrenti, quanto meno in virtù di sanatoria per raggiungimento dello scopo di ogni eventuale nul- lità ravvisabile in proposito, atteso che la parte intimata hacer- tamente ricevuto la notificazione a mezzo P.E.C. del ricorso e della procura speciale, in documenti digitali perfettamente leg- gibili e recanti la sottoscrizione, sia in forma analogica che in forma digitale, del difensore, nonché, per quanto riguarda la procura speciale, la sottoscrizione dei ricorrenti redatta in forma analogica e poi digitalizzata in copia, con attestazione di autenticità del medesimo difensore (sulla possibilità di sanato- ria per raggiungimento dello scopo del ricorso per cassazione, finanche in caso di mancanza di sottoscrizione digitale dello stesso, purché possa in qualche modo desumersi la paternità di esso, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024: «se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 18 cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto pro- cessuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell’Avvocatura gene- rale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sotto- scritta dall’avvocato dello Stato»; a maggior ragione, non po- trebberavvisarsi alcuna nullità o irregolarità della costituzione della parte ricorrente, nel caso in cui il ricorso e la procura spe- ciale, notificati e poi depositati, racchiusi in unico file digitaliz- zato, risultino sottoscritti, sia in forma analogica che digitale, dal difensore, come nella specie). 2. Secondo i ricorrenti, «la difesa avversaria non ha depositato la copia del ricorso per Cassazione notificatole (né ha indicato nel controricorso la data di detta notifica), cosicché non risulta verificabile il rispetto del termine per la costituzione in giudizio, né la data di detta notifica può essere ricavabilealiunde, stante il principio di autosufficienza degli atti. Il controricorso andrà così dichiarato inammissibile / improcedibile. Ugualmente inammissibile, per difetto di autosufficienza, la comparsa di co- stituzione e risposta di nuovo difensore, mancante di ogni ele- mento richiesto e financo delle conclusioni». Anche tali eccezioni sono infondate. Il controricorso è stato depositato in data 7 dicembre 2023 e, quindi, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ri- corso (avvenuta in data 30 ottobre 2023, come emerge dalla stessa ricevuta di avvenuta consegna della suddetta notifica- zione, prodotta dai ricorrenti) di cui all’art. 370 c.p.c.. Il controricorrente non ha, del resto, l’obbligo di depositare la copia notificata del ricorso, ai sensi della medesima norma (ob- bligo che incombe piuttosto al ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.). Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 18 L’atto di costituzione del nuovo difensore della stessa controri- corrente è regolare, in quanto allo stesso è allegata la procura speciale, come richiesto dall’art. 83, comma 3, c.p.c., mentre non è necessaria l’indicazione di nuove conclusioni di merito in tale atto che, comunque, nella specie, contiene il richiamo a tutte le deduzioni precedentemente già formulate. 3.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità del pro- cedimento e della sentenzaex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 91, 92, 100, 306 c.p.c. e del criterio della soccombenza virtuale e per motivazione apparente in re- lazione agli art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.». I ricorrenti deducono che la corte d’appello avrebbe « deciso, anche con motivazione apparente, la carenza dell’interesse all’esecuzione e disposto la cessazione della materia del con- tendere in luogo della preliminare ed assorbente decisione circa la carenza dell’interesse all’appello proposto (e/o di legittima- zione), e di inammissibilità dell’appello proposto –per interve- nuto precedente fatto estintivo ed impeditivo –ed avere appli- cato, in danno degli odierni ricorrenti, il criterio della soccom- benza virtuale invece che la condanna di controparte ex artt. 91 e/o 92 c.p.c.». Il motivo è manifestamente infondato. 3.1La corte d’appello ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere nel giudizio di merito in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, era venuto meno il rapporto di lo- cazione avente ad oggetto l’immobile relativamente al quale la locatrice [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata ad effettuare alcune riparazioni dell’impianto di illuminazione esterno, in favore dei conduttori Depau e Fanni. Ne ha fatto discendere che, di conseguenza, era «venuto a ces- sare l’interesse degli ex conduttori ad ottenere il ripristino dell’impianto di illuminazione esterna di un immobile di cui non sono più detentori e di cui non potranno più in astratto fruire». Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 18 Ha, peraltro, espressamente precisato che «non è venuto a ces- sare l’interesse ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], comunque condannata al pagamento delle spese processuali», dovendo essere pur sempre valutata «… in astratto la fondatezza dei motivi di gravame ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale». 3.2 Secondo i ricorrenti, la cessazione del contratto di loca- zione, in data anteriore all’instaurazione del giudizio di secondo grado, avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammis- sibilità dell’appello dell’opponente, per difetto di interesse. Tale assunto è manifestamente infondato. Non vi è dubbio che l’opponente [OSCURATO:PERSONA] avesse conservato un evidente e concreto interesse all’impugnazione della decisione di primo grado, con cui, rigettata nel merito la suaopposizione, essa era stata condannata al pagamento delle spese di lite, quanto meno per ottenere il riconoscimento della virtuale fon- datezza dell’opposizionestessa, ai fini di una più favorevole re- golamentazione delle spese processuali. Sotto tale profilo, non ha alcun rilievo la circostanza che l’im- pugnazione della sentenza di primo grado fosse stata avanzata direttamente e in via principale con riguardo al merito dell’op- posizione. La regolamentazione delle spese processuali, sia che avvenga in base al principio della soccombenza reale, sia che avvenga in base al principio della soccombenza virtuale, è, infatti, in ogni caso, immediata e inevitabile conseguenzaaccessoria della de- cisione in ordine al merito della controversia e va, comunque, operatadal giudice di secondo grado in relazione all’intero giu- dizio, a meno che la sua decisione non sia di totale conferma di quella di primo grado (nel qual caso dovrà regolare solo le spese del giudizio di appello). Ne consegue che sussiste sempre l’interesse ad impugnare la decisione di primo grado da parte del soccombente, specie Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 18 laddove questi sia stato, per giunta, condannato al pagamento delle spese di lite. 4.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c.». I ricorrentideducono che « ne ll ’ ambito della valutazione circa la soccombenza virtuale, ingiustamente ritenuta in danno dei sig.ri Depau e Fanni, il giudice a quo ha indebitamente provve- duto ad una valutazione, vietata, della portata del titolo esecu- tivo». Il motivo è manifestamente infondato. La pretesa esecutiva posta dagli intimanti alla base degli atti di precetto opposti aveva ad oggetto l’esatto adempimento dell’obbligo di fare portato dal titolo esecutivo, sull’assunto che esso fosse stato solo parzialmente adempiuto dall’intimata, perchénon era stato posto in essere il ripristino di una delle fonti di illuminazione esterna dell’abitazione locata. La contestazione avanzata dall’intimata con l’opposizione era, di contro, fondata sull’assunto che l’obbligo di cui al titolo ese- cutivo era stato integralmente adempiuto, in quanto detto titolo aveva ad oggetto esclusivamente i due lampioni esistenti nel giardino e non l’ulteriore punto di illuminazione cui facevano riferimento gli intimanti. Di conseguenza, era evidentemente necessario per il giudice dell’opposizione, al fine di valutare la fondatezza di quest’ul- tima, procedere all’interpretazione del titolo esecutivo, per sta- bilire se esso aveva ad oggettoesclusivamente i due lampioni esistenti nel giardino, come sostenuto dall’opponente, ovvero anche l’ulteriore punto luce posto all’esterno all’abitazione, come sostenuto dagli opposti. E ciò, ovviamente, indipendentemente dalla natura giudiziale o stragiudiziale del titolo stesso. Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 18 Nella sostanza, i ricorrenti sostengono che la correttainterpre- tazione di detto titolo esecutivosia diversa da quella fatta pro- pria dal giudice del merito (che l’ha ritenutoriferibile solo ai due lampioni del giardino), assumendo che fosse «… chiaro ed in- contestabile l’impegno assunto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di cui al ver- bale di conciliazione giudiziale– udienza del 24 maggio 2017 … … al secondo punto, ove ella si era infatti impegnata ad effet- tuare, tout court, le riparazioni “dell’illuminazione esterna dell’abitazione ... “, fra cui allora va certamente ritenuta anche la luce d’ingresso esterna e non solo dei due lampioni del giar- dino». Ma anche tale assunto è manifestamente infondato, dal mo- mento che il titolo esecutivo, facendo generico riferimento all’il- luminazione esterna dell’abitazione,non ha affatto il contenuto «chiaro e incontestabile» che pretendono i ricorrenti e, per- tanto, certamente necessitava di una più precisa e corretta in- terpretazione, da parte del giudice dell’opposizione. Basti considerare, in proposito, che «l’illuminazione esterna dell’abitazione» ben avrebbe potuto, in astratto, essere ade- guatamente assicurata anche solo dai due lampioni del giar- dino, specie in mancanza di altri punti luce di pertinenza della stessa abitazione. 5.Con il terzo motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. ». Iricorrenti deduc ono che « s empre nell ’ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo ha indebi- tamente provveduto ad una positiva valutazione, vietata, dei fatti, prove, anche documentali, domande ed eccezioni nuovi dell’appellante o non riproposti, come tali, rispettivamente, inammissibili ex art. 345 c.p.c. o da intendersi rinunciati ex art.346 c.p.c.». Il motivo è infondato. Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 18 5.1 Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe deciso la controversia sulla base di un fatto e di un documento tardiva- mente introdotti dall’opponente nel giudizio di primo grado. Segnatamente, a loro dire, il fatto che il punto luce posto all’esternodell’ingresso dell’immobile locato fosse di proprietà o, comunque, nella disponibilità diterzi, nonché il documento (una dichiarazione scritta del fratello dell’opposta) da cui tale fatto emergeva,sarebbero stati introdotti nel giudizio «tardiva- mente sia avanti al giudice di prime cure, sia, stante la relativa eccezione della presente difesa, a quello del gravame», non essendo ciò avvenuto con l’attointroduttivo della prima oppo- sizione, ma solo al momento delle integrazioni istruttorie, rela- tivamente al giudizio instaurato con detta opposizione, cioè con il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, successivamente, con la seconda opposizione. L’assunto è infondato. 5.2 Va, preliminarmente, ricordato che sono state proposte , dalla [OSCURATO:PERSONA], due successive opposizioniall’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazionea due successivi atti di precettointimatile dalla Depau e dal Fanni, opposizioni riu- nite e decise contestualmente. Con il primo atto di precetto, era stato intima to alla [OSCURATO:PERSONA] di ripristinare unafonte di illuminazione, posta all’esterno de ll’in- gresso dell’abitazione locata , sull’assunto che vi era stato adempimento solo parzialedelle obbligazioni di cui al titolo ese- cutivo, costituito da un verbale di conciliazionegiudiziale in cui la locatrice si impegnava a ripristinare l’illuminazione esterna dell’abitazione locata. L’intimata aveva proposto opposizioneavverso tale atto di pre- cetto, sostenendo di avere integralmente adempiuto alle pre- dette obbligazioni, sull’assunto (contrario a quello degli inti- manti) che il titolo esecutivo, nel fare riferimento alla “illumi- nazione esterna” dell’immobile locato, aveva, in realtà, Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 18 esclusivamente riguardo a due lampioni posti nel giardino, che erano le uniche fonti di illuminazioneoggetto delverbale di con- ciliazione. Aveva prodotto, contestualmente,una lettera del lu- glio 2016 della stessa parte conduttrice, in cuiquesta si lamen- tava che era funzionantesolo uno di tali lampioni , senza alcun riferimento all’altra fonte di illuminazione posta all’esterno dell’ingresso dell’abitazione, poi, invece, oggetto dell’intima- zione opposta. Con la memoria autorizzata per le integrazioni istruttorie, di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,l’opponente aveva ulterior- mente prodotto una dichiarazione d i suo fratello [OSCURATO:PERSONA],in cui quest’ultimo afferma va che il punto di illumina- zione controverso, posto all’esterno dell’ingressodell’immobile, erain realtà di pertinenza della sua attigua proprietà (poi alie- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per quanto emerge dagli atti) e, come tale, esso era nella sua esclusiva disponibilità, a seguito della divisione immobiliare intervenuta tra i germani; ciòad ulteriore sostegno dell’assunto per cui il titolo esecutivo riguardava , in realtà, esclusivamentei lampioni del giardino dell’immobile locato , es- sendo queste le uniche fonti di illuminazione pertinenti a tale immobile e di cui la locatrice aveva effettiva disponibilità. A seguito della perdita di efficacia del primo atto di precetto (non essendo nelle more iniziata alcuna esecuzione, per quanto emerge dagli atti),era stato intimato un secondo precetto , con contenuto analogo al primo. L’intimataaveva proposto, quindi, unanuova opposizione, in cui aveva ribadito che il titolo esecu- tivo riguardava esclusivamente i due lampioni del giardino e , contestualmente a tale seconda opposizione, aveva nuova- mente prodotto, tra l’altro, la dichiarazione scritta del fratello sulla pertinenza alla sua attigua proprietà della fonte di illumi- nazioneposta all’esterno dell’ingresso dell’immobile . I due giudizi, come già precisato, sono stati riuniti e il giudice di primo grado, senza prendere espressamente posizione Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 18 sull’ammissibilità dell’allegazione in contestazione e della rela- tiva produzione documentale(e, anzi, in qualche modo dando addirittura per scontata la proprietà aliena della luce contro- versa), ha affermato, in proposito: «La circostanza sostenuta dall’opponente, secondo cuidetta luce – visibile nella fotografia prodotta con la memoriaex art 183 VI comma cpc – non sia di proprietà di PiazzaMaria Rosa, è irrilevante, atteso che la loca- trice sottoscrivendoil verbale di conciliazione giudiziale ha im- plicitamente ammesso, per un accordo con il proprietario, di avereil diritto di procedere alla riparazione della luce». Il giudice d’appello, poi, nel ritenere fondata (virtualmente) l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] e, più precisamente, nel ritenere fon- dato l’assunto di quest’ultima secondo cui il titolo esecutivo aveva esclusivamente ad oggetto i due lampioni del giardino dell’immobile locato e non la fonte di illuminazione nell’area di ingresso, ha tenuto conto, tra l’altro, oltre che dell’oggetto del giudizio definito in via conciliativa e della lettera del luglio 2016, in cui parte conduttrice lamentava solo il guasto di uno dei lam- pioni del giardino, anche della dichiarazione del fratello della [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza di fatto che l’altro punto di illuminazione non era di pertinenza dell’unità immobiliare della sorella enella disponibilità di questa, affermando in proposito, a pag. 11 della sentenza impugnata: «nel titolo esecutivo non si fa espresso riferimento al punto luce infisso alla parete ed ovvio che nel concetto di illuminazione esterna non si possano ricomprendere luci che appartengono a terzi». 5.3Tanto chiarito, non è affatto condivisibile l’assunto dei ri- correntiper cui vi sarebbe stata una allegazione tardiva di un fatto posto a base dell’opposizione. L’opponente non ha certamente introdotto un nuovo fatto prin- cipale a fondamento della sua domanda, ma semplicemente prodottoun documento, comprovante un fatto secondario a so- stegno dell’unico assunto posto a base dell’ opposizione Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 18 all’esecuzione (sia la prima che la seconda)e, cioè, l’assunto per cui l’obbligo consacrato neltitolo esecutivo non riguardava il punto di illuminazione esterna di cui gli intimanti pretende- vano il ripristino. Tale assunto non può certo dirsi fondato sul fatto costitutivo che il punto di illuminazione controverso era di pertinenza di terzi, né costituisce allegazione di un fatto impeditivo, modifi- cativo o estintivo del diritto degli intimanti di procedere ad ese- cuzione forzata sulla base del titolo fatto valere. Al contrario, esso si risolve nella mera contestazione di un fatto costitutivo del preteso diritto degli intimanti al ripristino del punto di illuminazione in questione e, cioè, del fatto che il ripri- stino di quel punto luce fosse effettivamente previsto dal titolo esecutivo. In tale contesto, la circostanza difatto che il punto di illumina- zione controversofosse di pertinenza di una diversa unità im- mobiliare (in particolare di una unità immobiliare, in origine, appartenente al fratellodell’opponente) rappresenta semplice- mente un fatto secondario utile a comprovare o, meglio, a so- stenere l’indicata contestazione. Il documento controverso, di conseguenza, deve ritenersi pro- dotto tempestivamente, a tanto potendo, infatti, senz’altro pro- cedersi entro il secondo termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., destinato, appunto, alle integrazioni istruttorie, anche documentali. E l’allegazione del fatto sottostante (implicita nella produzione del documento) era altrettanto ammissibile, nel termine per il deposito della memoria destinata alle integrazioni istruttorie, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare) per cui «in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l’allegazione dei quali non è Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 18 soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente con- cesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020). Inoltre,va considerato che la medesima prova documentale (la dichiarazione scritta del fratello dell’opponente) ed il fatto sot- tostante, sono stati certamente allegati nell’ambito della se- conda opposizione,avanzata in relazione al secondo atto di pre- cetto, addirittura già all’atto dell’instaurazione del relativo giu- dizio. Se (anche solo per un momento e in via di mera ipotesi) si potesse considerare l’allegazione della pertinenza ad una di- versa unità immobiliare, di proprietà aliena, del punto di illumi- nazione controverso, addirittura, come un vero e proprio fatto costitutivo posto alla base dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero come un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti), una volta escluso che lo stesso fosse stato allegato con la prima opposi- zione, nulla avrebbe potuto impedire che lo fosse con la se- conda, dal momento che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione si determina sulla base delle ragioni poste a base della contestazionedel diritto di procedere ad esecuzione for- zatae, cioè, dei fatti (estintivi, impeditivi o modificativi del sud- detto diritto, ovvero costitutivi di diritti incompatibili con quello) dedotti a fondamento della stessa (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, in motivazione): se un determinato fatto, estin- tivo, impeditivo o modificativo, ovvero un fattocostitutivo di un diritto idoneo ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata non viene allegato dall’opponente, quel fatto resta Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 18 estraneo all’oggetto del giudizio e, di conseguenza, può essere dedotto, di regola, in una successiva opposizione. In realtà, nel caso di specie, già con la prima opposizione, era stato oggetto di espressa contestazionel’assunto, posto a base del precetto opposto, che il titolo esecutivo riguardasse anche il puntodi illuminazione posto all’ingresso dell’immobile. L’op- posizione della [OSCURATO:PERSONA] era stata fondata, quindi, in realtà, non sull’allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del di- ritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti, né sull’allegazione di fatti costitutivi, successivi, che avessero fon- dato un suo diritto incompatibile, ma sulla mera contestazione di un fatto costitutivo del diritto degli stessi intimanti di proce- dere ad esecuzione forzata sulla base del titolo fatto valere. La disponibilità del punto di illuminazione non può considerarsi, pertanto, un fatto principale allegato a fondamento dell’opposi- zione (né della prima, né della seconda) e, di conseguenza,non può ritenersi tardiva la relativa produzione documentale(nean- che limitatamente al primo giudizio di opposizione),trattandosi di documento probatorio di un fatto secondario. Ma, se anche lo fosse stato, allora esso, se ed in quanto non allegato a fon- damento della prima opposizione, avrebbe ben potuto essere allegato a fondamento della seconda opposizione. In entrambi i casi, il motivo di ricorso in esame non potrebbe trovare accoglimento. 5.4D’altra parte, non possono sussistere dubbi sulla regolarità della produzione della lettera del luglio 2016, in cui la condut- trice lamentavasolo il guasto di un o dei lampion i del giardino, prodotta unitamente alla prima opposizione. Il fatto cheil giudice di primo grado non l’avesse ritenuta rile- vante nonimponeva certo, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti,la proposizione di uno specifico motivo di gravame da parte dell’opponente, che ben poteva limitarsi, come ha certamente fatto, a ribadire che il titolo esecutivo Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 18 aveva ad oggettoesclusivamente i lampioni del giardino, chie- dendo al giudice di secondo grado un diverso esame del mate- riale probatorio a sostegno di tale assunto. 6.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 del c.c. in rela- zione all’art. 360, n. 3, c.p.c.e per nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.». I ricorrentideducono che « sempre nell ’ ambito della valutazione della ritenuta soccombenza virtuale, il giudice a quo, in spregio alle previsioni di cui agli art. 115 e 116 c.p.c., ha ingiustamente ritenuto –a pag. 10 della sentenza (qui a doc. A) – che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente effettuato l’intervento ripara- tivo sul terzo punto luce, quello in contestazione, non essendovi tenuta, poiché ella aveva allegato e provato che lo stesso –che non le apparteneva – non era guasto, bensì azionabile solo dall’abitazione di suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], in quanto rima- sto collegato al suo solo contatore, come da accordi intercorsi in sede di divisione immobiliare, avendo ella prodotto conforme sua dichiarazione scritta». Il motivo è in parte inammissibile ed in parteinfondato. 6.1I ricorrenti contestano l’accertamento in fatto, operato dalla corte d’appello, in ordine alla circostanza per cui il punto di il- luminazione all’ingresso dell’immobile, di cui si discute, non era nella disponibilità dell’opponente, ma era di pertinenza dell’unità immobiliare contigua, già di proprietà del fratello, cir- costanza da cui sarebbe stato, ulteriormente, desunto che il ti- tolo esecutivo non facesse riferimento a tale punto di illumina- zione, ma solo ai due lampioni del giardino. Sostengono che il suddetto accertamento sarebbe, in tal modo, avvenuto sulla base della valutazione del documento costituito dalla dichiarazione scritta del fratello della [OSCURATO:PERSONA], prodotto tar- divamente, e, comunque, che tale dichiarazione non sarebbe stataidonea a fornire idonea prova del fatto allegato. Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 16 di 18 6.2Orbene, in primo luogo, quanto alla regolarità e tempesti- vità della produzione del documento in questione, è sufficiente richiamare quanto già esposto con riguardo al precedente mo- tivo di ricorso. 6.3 D’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine indi- viduati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valu- tare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legisla- tore attribuisce ad una differente risultanza probatoria –come, ad esempio, valore di prova legale– oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di- chiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprez- zamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). 6.4Va, inoltre, considerato (anche a fini di completezza espo- sitiva) che la conclusione cui è pervenuta la corte d’appello, per cui il titolo esecutivo aveva ad oggetto solo ed esclusivamente i due lampioni del giardino e non l’altro punto di illuminazione oggetto delle pretese degli intimanti, è stata tratta da un com- plessivo esame di tale titolo esecutivo (costituito da un verbale di conciliazione giudiziale), dell’oggetto del giudizio nell’ambito Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 17 di 18 del quale esso si era formato, nonché di tutti gli ulteriori ele- menti di prova disponibili (tra cui la lettera del luglio 2016, in cui la conduttrice aveva lamentatoil solo guasto di uno deilam- pioni del giardino), non solo dal documento cui fanno riferi- mento le censure di cui al motivo di ricorso in esame, il quale, in tale contesto, non può, quindi, neanche ritenersi, di per sé solo, decisivo. In ogni caso, l’indicata conclusione, tratta dalla valutazione del materiale istruttorio disponibile, risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nellapresente sede. È, dunque, evidente che, per ogni altro profilo, le censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella con- testazione di un incontrovertibile accertamento di fatto operato dai giudici del merito, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giu- dizio di legittimità. 7.Con il quinto motivo si denunzia « Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art 96 c.p.c.». I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe omesso la decisione sulla loro domanda di condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per avere agito in mala fede o colpa grave. Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha ritenuto (virtualmente) fondata l’opposi- zione della [OSCURATO:PERSONA] e condannato gli opposti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, onde non vi erano neanche i presupposti per una valutazione, in concreto, della loro do- manda di condanna della controparte per responsabilità pro- cessuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,per avere agito in mala fede o colpa grave, condanna possibile, come è ovvio, Ric. n. 21688/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 18 di 18 esclusivamente a carico della parte soccombente e non certo a carico della parte vittoriosa (sia pure virtualmente) in giudizio. La conferma della decisione impugnata, anche in punto di spese processuali, comporta, poi –è appena il caso di farlo presente –anche l’infondatezza della domanda di restituzione degli im- porti versati dai ricorrenti, per tali spese, alla controparte, in esecuzione della predetta sentenza. 8.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il r
Sentenza Cassazione n. 31468/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris