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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19990/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435E27) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in 178/ RG. 4598 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l'erronea quantificazione della continuazione nonostante la Corte di merito nella penultima pagina abbia specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della presenza di più pubblici ufficiali (Sez.

U, n. 40981 del 2018); ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0435E27) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in 178/ RG. 4598 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l'erronea quantificazione della continuazione nonostante la Corte di merito nella penultima pagina abbia specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della presenza di più pubblici ufficiali (Sez. U, n. 40981 del 2018); ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris