CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1960; avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza resa in data 6 dicembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento di sequestro probatorio emesso dai Carabinieri forestali in data 5 novembre 2022 e convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale in data 7 novembre 2022 ed avente ad oggetto un fucile semiautomatico di marca Eienelli, dotato di un apparato che consentiva allo stesso l'alloggiamento di un caricatore contenente un numero di cartucce esplodenti superiore a due, come, invece, previsto. Avverso il predetto provvedimento emesso in sede di verifica cautelare reale ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore fiduciario, articolando 3 motivi di doglianza, ambedue svolti sotto il profilo della violazione di legge. Con il primo la ricorrente difesa ha contestato la decisione del giudice del riesame sostenendo che non vi erano elementi per affermare che il [OSCURATO:PERSONA] stesse esercitando l'attività venatoria utilizzando mezzi non consentiti, come invece ipotizzato dalla pubblica accusa; eglii si trovava, infatti, nei pressi della sua autovettura intento a consumare un panino, mentre il fucile si trovava all'interno di quella, senza che il caricatore particolare fosse installato, essendo, anzi, custodito in un'altra borsa separato dal fucile. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il fatto che il Tribunale vibonese non abbia tenuto conto di un elemento probatorio decisivo, cioè il fatto che l'arma oggetto di sequestro non fosse nella immediata disponibilità dell'indagato, essendo riposto all'interno della autovettura all'esterno della quale era lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il terzo motivo di impugnazione attiene alla riferita mancanza di motivazione, rilevante quale vizio di violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., sulla esistenza delle ragioni che avevano giustificato l'adozione della misura cautelare in atto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è evidentemente inammissibile. Premesso che non è in discussione la circostanza che fra le condotte penalmente rilevanti, riguardanti lo svolgimento dell'attività venatoria con mezzi non consentiti, vi è anche l'adibizione ad essa di fucili che consentano il contestuale utilizzo di un numero di cartucce superiore a due, si rileva, tanto più considerata la presente fase cautelare del procedimento, che la tesi svolta dal ricorrente sul fatto che non vi sarebbero elementi indicativi della possibile sussumibilità del fatto a lui provvisoriamente contestato all'interno del paradigma della disposizione penale in astratto violata è erronea. Come, infatti, è stato più volte, e da lungo tempo, rilevato da questa Corte, nella nozione di esercizio della attività venatoria non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura ed all'abbattimento di essa, essendo questa in tale senso qualificabile in ragione del complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui essa viene posta in essere (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 novembre 2015, n. 46526; idem Sezione III penale 9 aprile 2013, n. 16207; idem Sezione I penale, 25 gennaio 2005, n. 2204). Nell'ambito della nozione in questione ben può trovare ricetto il caso ora in esame in cui il soggetto è stato colto, con indosso una giacca predisposta a cartuccera recante al suo interno ben 21 cartucce calibro 12, immediatamente al di fuori della autovettura ove si trovava il fucile con il particolare serbatoio che consentiva il contemporaneo caricamento di un numero di cartucce superiore a due; essendo irrilevante che al momento dell'intervento dei Carabinieri forestali l'ordigno non fosse installato, essendo chiara la circostanza che lo stesso era stato portato onde essere facilmente montato e rendere, così, più micidiale l'utilizzo del fucile detenuto dal [OSCURATO:PERSONA]. E', pertanto, di tutta evidenza la manifesta infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, dovendosi osservare, quanto al secondo motivo, che non vi è stata da parte del Tribunale alcuna omessa considerazione di dati istruttori decisivi ed atti a modificare il verso della statuizione assunta in sede di verifica cautelare. Quanto al terzo motivo di ricorso, riguardante la omessa motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, si tratta di doglianza priva di pregio, posto che, tenuto conto della finalità istruttoria cui è preordinato il sequestro in questione, le ragioni che hanno giustificato il provvedimento cautelare sono state adeguatamente esplicitate, laddove è chiarito che risulta necessario verificare quanto meno se l'arma sua stata, nelle irnmediatezze precedente al suo sequestro, utilizzata, trattandosi di verifica opportuna ai fini della valutazione della eventuale maggiore o minore gravità del reato in provvisoria contestazione al [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma