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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 10435/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che deduceva violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca – come nel caso di specie - l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).

4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno4 marzo 2026.

Il Consigliere estensore Il P residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che deduceva violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca – come nel caso di specie - l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il P residen
Sentenza Cassazione n. 10435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris