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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14361/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223

I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza indicato nell'art. 544 cod. proc. pen. - è indeducibile in quanto prospetta un dato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza indicato nell'art. 544 cod. proc. pen. - è indeducibile in quanto prospetta un dato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris