CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce di conferma della pronuncia del Gip del Tribunale di Brindisi in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309 del 9 ottobre 1990, per avere detenuto al fine di cessione a terzi, grammi 44,71 di sostanza stupefacente del tipo cocaina contenenti 31.755 milligrammi di principio attivo puro, da cui potevano ricavarsi 212 medie singole. 2. Rilevato che con l'unico motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. 3. La Corte territoriale, nell'esaminare gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. In proposito ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso ciò che non poteva negare ossia che la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua autovettura regolarmente chiusa a chiave fosse nella sua disponibilità affermando che solo una piccola parte sarebbe stata destinata allo spaccio mentre la maggior parte sarebbe stata destinata al consumo personale. L'argomento difensivo, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, non è stato ritenuto verosimile alla luce del numero di dosi ricavabili dallo stupefacente rinvenuto nella disponibilità del' ricorrente, ben 212. E' stato, inoltre, messo in evidenza che il ricorrente risulta gravato da una condanna per detenzione illegale di armi e munizioni divenuta definitiva pochi mesi prima del fatto per cui si procede. A quanto detto il ricorso oppone, assertivamente, che il [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in compagnia del padre, avrebbe potuto accusare il genitore della detenzione della droga. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M