CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43963/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 18/07/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP loro rispettivamente ascritto. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione essendo stata ritenuta l'ipotesi di ricettazione attenuata. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine, essendo il reato commesso nel marzo 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] i ki(19i1 ,C0 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O MESSINI D'AGOSTIN