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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1955

Cassazione n. 37834/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1955 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in punto dolo specifico (non è oggetto di censura l'affermazione della responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito per i quali si è già formato il giudicato) è inammissibile perché manifestamente infondato.

La sentenza impugnata dopo avere ripercorso e ricostruito le vicende societarie della Flexprint srl di cui il Benetta era amministratore di diritto, ha argomentato che l'operazione di acquisizion i e gestione della società da parte di soggetto professionalmente competen ache aveva in animo di rivenderla, era una operazione speculativa in cui lo scopo era anche quello di evadere le imposte ovvero di non versare l'iva per effetto della omissione della prestazione della relativa dichiarazione (cfr. 7 e ss.).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Rilevato che non è dovuto il rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile fallimento Flexprint srl in quanto la medesima parte civile ha concluso unicamente per il reato di bancarotta fraudolenta e ricorcsoabusivo al credito, reati per i quali non vi era impugnazione dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla in punto spese della parte civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] dtensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1955 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in punto dolo specifico (non è oggetto di censura l'affermazione della responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito per i quali si è già formato il giudicato) è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata dopo avere ripercorso e ricostruito le vicende societarie della Flexprint srl di cui il Benetta era amministratore di diritto, ha argomentato che l'operazione di acquisizion i e gestione della società da parte di soggetto professionalmente competen ache aveva in animo di rivenderla, era una operazione speculativa in cui lo scopo era anche quello di evadere le imposte ovvero di non versare l'iva per effetto della omissione della prestazione della relativa dichiarazione (cfr. 7 e ss.). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Rilevato che non è dovuto il rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile fallimento Flexprint srl in quanto la medesima parte civile ha concluso unicamente per il reato di bancarotta fraudolenta e ricorcsoabusivo al credito, reati per i quali non vi era impugnazione dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla in punto spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] dtensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris