CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 29785/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H13 E335L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C58 E335H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72T04 E335J), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T59 E335C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P58 E335T), tutti rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40D28 E335R), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, n. 281/2020 (pubblicata il 17/09/2020); R.G.N.30487/2020 C.C. 21/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che c on atto di citazione dell’aprile 2009, il sig. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario del fondo sito in agro di Isernia, alla c.da “Conocchia”, insistente sulla particella 914 del foglio n. 25 di detto Comune, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Isernia, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del terreno confinante, insistente sulla particella 281, formulando domanda di regolamento dei confini e di arretramento del fabbricato realizzato dai convenuti sulla particella 914, nonché di rilascio della porzione illegittimamente occupata, oltre alrisarcimento dei danni; - che si costituivano in giudizio i convenuti, i quali - oltre a contestare le domande attoree – formulavano domanda riconvenzionale per sentir accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per intervenuta usucapione in loro favore delle porzioni di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rilascio; - che l’adito Tribunale, con sentenza n. 106/2016, in accoglimento parziale delle domande attoree, riteneva fondata la proposta domanda di regolamento di confini, individuandoil confine tra le particelle 914 e 281 del foglio n. 25 del Comune di Isernia in quella rappresentata nella planimetria di dettaglio della relazione tecnica del C.T.U. “nella linea di colore ciano” ossia nella “linea spezzata che segue, a valle, il percorso del muretto come graficamente rappresentato dalla linea di colore ciano della detta planimetria, e che, proseguendo verso nord, a partire dalla fine del muretto, segue la linea rossa rappresentativa del confine catastale indicata nella medesima planimetria”, ordinando, altresì, la demolizione della porzione del fabbricato dei convenuti che ricadeva oltre detto confine; rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli stessi attori e quella riconvenzionale di usucapione dei convenuti, compensando integralmente le spese di lite; -che, decidendo sul gravame interposto avverso tale sentenza dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Pietro, Tonino, Guerino, Tiziana, Angela e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza dell’appellato (il quale avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 281/2020 (pubblicata il 17 settembre 2020), rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale per quanto di ragione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la linea di confine tra i fondi delle parti in base alle planimetrie allegate alla relazione del C.T.U. in cui la particella contesa n. 914 eradeterminata da una linea tratteggiata; condannava, altresì, gli appellanti principali all’arretramento del loro fabbricato fino alla linea di confine, con ordine di liberazione dell’occupata particella 914; rigettava la domanda di risarcimento dei danni avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; compensava le spese processuali del doppio grado di giudizio per un terzo fra le parti, condannando gli stessi appellanti principali al pagamento dei residui due terzi; - che avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, riferito a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato: -che tutti i ricorrenti hanno, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato il 20 settembre 2022 dichiarazione (recante la data del 19 settembre 2022) di rinuncia al ricorso dagli stessi sottoscritta e vistata dal loro difensore, che risulta essere stata accettata, in un unico contesto documentale, dal controricorrente personalmente con dichiarazione dal medesimo sottoscritta e vistata dal suo difensore; -che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto dalle stesse parti; - che da siffatta pronunc ia consegue che non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile del 21 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]