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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34628/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PGm [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza n. 7702/97 emessa in data 28 novembre 1997 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 5 giugno 1998, con la quale si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti della ricorrente per i capi C ed E dell'imputazione in quanto i reati erano estinti per prescrizione, con la rideterminazione della pena per le residue imputazioni (contravvenzioni edilizie e art. 349 cod. pen.) in anni 1 di reclusione ed C 800,00 di multa.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 630, primo comma, 631 e 634 cod. proc. pen.) e motivazione solo apparente sul concetto di prova nuova.

In data 17 marzo 2017 veniva notificata l'ingiunzione a demolire per la condanna della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7702/97 emessa in data 28 novembre 1997.

La ricorrente aveva chiesto la revisione della sentenza in quanto con prove nuove la data di commissione dei reati sarebbe risultata diversa da quella accertata in sentenza, con la conseguenza dell'estinzione dei reati per la prescrizione.

Le prove nuove erano costituite dall'attestazione dell'ente fornitore dell'energia elettrica della sottoscrizione del contratto di fornitura del 21 settembre 1992, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] J. Perez relativa al suo soggiorno nell'appartamento dal marzo 1992 e fino al 1994, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sua residenza dal gennaio 1992 fino all'ottobre 1994 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, secondo piano, Pozzuoli.

Elementi questi che comprovano con certezza il termine dell'attività edilizia al massimo al 4 ottobre 1992 con la conseguenza, logica, che alla data della sentenza di appello i reati erano prescritti.

Il concetto di prova nuova deve riguardare sia le prove successive alla sentenza ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, comunque non valutate, e indipendentemente dalla circostanza del comportamento dell'imputato, anche doloso (Cassazione n. 12763 del 2020).

Le prove nuove non sono solo quelle che comportano il proscioglimento nel merito ma anche quelle che determinano la prescrizione (Cassazione n. 8250 del 2019).

La causa estintiva della prescrizione non deve essere confusa con la prova nuova, come fatto dall'ordinanza impugnata.

Le prove indicate nell'istanza di revisione non sono mai state analizzate nel processo; sono, pertanto, prove nuove.

La data dei commessi reati nell'imputazione e nella sentenza è stata determinata il 13 novembre 1993, mentre le prove nuove introdotte con l'istanza di revisione indicano una data anteriore, il 4 ottobre 1992, in quanto gli immobili erano già abitati, con le utenze.

Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con memoria la ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso in relazione alle prove nuove presentate e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] v(f-tAAAb_ _.(0121"

5. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia (art. 634, secondo comma, cod. proc. pen.).

Erroneamente l'ordinanza impugnata si riferisce alla mancata richiesta di estinzione dei reati per prescrizione nel giudizio di merito ("Nel caso di specie, risulta dagli atti, ed in particolare dalla stessa sentenza, di cui si chiede la revisione, che la prescrizione non è stata mai invocata dalla difesa né rilevata d'ufficio [...] essendosi la strategia difensiva incentrata sulla presentazione della domanda di condono edilizio e sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata").

Invece, per il giudizio di revisione dovevano valutarsi le nuove prove presentate dalla ricorrente per l'individuazione del termine di cessazione dei lavori edilizi (data di inizio di decorrenza del termine di prescrizione; data anteriore al 4 ottobre 1992 per la ricorrente in relazione alle nuove prove, mentre nell'imputazione la data dei commessi reati è indicata al 13 novembre 1993).

Sicuramente le prove prodotte dalla ricorrente possono ritenersi nuove, da valutare: "In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, relativamente ad una condanna per emissione di assegno in presenza di provvedimento interdittivo, sull'erroneo presupposto di non poter considerare prova nuova l'attestazione del mancato ritiro della lettera raccomandata che conteneva l'ordine interdittivo, in quanto a disposizione dell'imputato prima della conclusione del procedimento penale, pur non essendo tale atto mai stato introdotto nel processo di merito)" (Sez. 5 - , Sentenza n. 12763 del 09/01/2020 Cc. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 279068 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 23928 del 14/07/2020 Cc. (dep. 12/08/2020 ) Rv. 279488 - 0).

Del resto, le prove nuove da valutare nell'ammissione del giudizio di revisione non sono solo quelle che comporterebbero l'assoluzione nel merito, ma anche quelle che determinerebbero l'estinzione del reato per prescrizione.

L'estinzione del reato per prescrizione è un epilogo del giudizio sicuramente favorevole all'imputata.

Quello che non può certamente mettersi in discussione nel giudizio di revisione è solo la mancata eccezione o il mancato rilievo d'ufficio della prescrizione relativamente agli atti probatori valutati (o non valutati) nel giudizio di merito: "È inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Conf.

S.U. n. 6019/93, Rv. 193421)" (Sez. 1 - , Sentenza n. 8250 del 14/12/2018 Cc. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 274919 - 01).

Concetto diverso è la prospettazione in sede di richiesta di revisione di prove nuove, non valutate nel precedente giudizio, in quanto non presenti negli atti che, ove fossero valutate nel giudizio di revisione, potrebbero comportare un giudizio di estinzione dei reati per prescrizione.

In linea di principio deve, quindi, ammettersi che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, stante il chiaro disposto normativo (vedi Cassazione Sezione 1, del 25 febbraio 2019 (data udienza il 14 dicembre 2018) Pisano, non massimata, vedi anche Sez.

U, Sentenza n. 6019 del 11/05/1993 Ud. (dep. 14/06/1993 ) Rv. 193421 - 01).

Quello che non può sottoporsi a revisione è il mancato accertamento della prescrizione (per omesso rilievo d'ufficio o per omessa eccezione delle parti) sulla base delle prove già presenti nel materiale probatorio del processo.

Nel nostro caso, invece, le prove indicate dalla ricorrente non sono state mai valutate, in quanto prove "nuove", mai entrate nel processo di merito.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PGm [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza n. 7702/97 emessa in data 28 novembre 1997 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 5 giugno 1998, con la quale si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti della ricorrente per i capi C ed E dell'imputazione in quanto i reati erano estinti per prescrizione, con la rideterminazione della pena per le residue imputazioni (contravvenzioni edilizie e art. 349 cod. pen.) in anni 1 di reclusione ed C 800,00 di multa. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 630, primo comma, 631 e 634 cod. proc. pen.) e motivazione solo apparente sul concetto di prova nuova. In data 17 marzo 2017 veniva notificata l'ingiunzione a demolire per la condanna della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7702/97 emessa in data 28 novembre 1997. La ricorrente aveva chiesto la revisione della sentenza in quanto con prove nuove la data di commissione dei reati sarebbe risultata diversa da quella accertata in sentenza, con la conseguenza dell'estinzione dei reati per la prescrizione. Le prove nuove erano costituite dall'attestazione dell'ente fornitore dell'energia elettrica della sottoscrizione del contratto di fornitura del 21 settembre 1992, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] J. Perez relativa al suo soggiorno nell'appartamento dal marzo 1992 e fino al 1994, dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sua residenza dal gennaio 1992 fino all'ottobre 1994 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, secondo piano, Pozzuoli. Elementi questi che comprovano con certezza il termine dell'attività edilizia al massimo al 4 ottobre 1992 con la conseguenza, logica, che alla data della sentenza di appello i reati erano prescritti. Il concetto di prova nuova deve riguardare sia le prove successive alla sentenza ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, comunque non valutate, e indipendentemente dalla circostanza del comportamento dell'imputato, anche doloso (Cassazione n. 12763 del 2020). Le prove nuove non sono solo quelle che comportano il proscioglimento nel merito ma anche quelle che determinano la prescrizione (Cassazione n. 8250 del 2019). La causa estintiva della prescrizione non deve essere confusa con la prova nuova, come fatto dall'ordinanza impugnata. Le prove indicate nell'istanza di revisione non sono mai state analizzate nel processo; sono, pertanto, prove nuove. La data dei commessi reati nell'imputazione e nella sentenza è stata determinata il 13 novembre 1993, mentre le prove nuove introdotte con l'istanza di revisione indicano una data anteriore, il 4 ottobre 1992, in quanto gli immobili erano già abitati, con le utenze. Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con memoria la ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso in relazione alle prove nuove presentate e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] v(f-tAAAb_ _.(0121" 5. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia (art. 634, secondo comma, cod. proc. pen.). Erroneamente l'ordinanza impugnata si riferisce alla mancata richiesta di estinzione dei reati per prescrizione nel giudizio di merito ("Nel caso di specie, risulta dagli atti, ed in particolare dalla stessa sentenza, di cui si chiede la revisione, che la prescrizione non è stata mai invocata dalla difesa né rilevata d'ufficio [...] essendosi la strategia difensiva incentrata sulla presentazione della domanda di condono edilizio e sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata"). Invece, per il giudizio di revisione dovevano valutarsi le nuove prove presentate dalla ricorrente per l'individuazione del termine di cessazione dei lavori edilizi (data di inizio di decorrenza del termine di prescrizione; data anteriore al 4 ottobre 1992 per la ricorrente in relazione alle nuove prove, mentre nell'imputazione la data dei commessi reati è indicata al 13 novembre 1993). Sicuramente le prove prodotte dalla ricorrente possono ritenersi nuove, da valutare: "In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, relativamente ad una condanna per emissione di assegno in presenza di provvedimento interdittivo, sull'erroneo presupposto di non poter considerare prova nuova l'attestazione del mancato ritiro della lettera raccomandata che conteneva l'ordine interdittivo, in quanto a disposizione dell'imputato prima della conclusione del procedimento penale, pur non essendo tale atto mai stato introdotto nel processo di merito)" (Sez. 5 - , Sentenza n. 12763 del 09/01/2020 Cc. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 279068 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 23928 del 14/07/2020 Cc. (dep. 12/08/2020 ) Rv. 279488 - 0). Del resto, le prove nuove da valutare nell'ammissione del giudizio di revisione non sono solo quelle che comporterebbero l'assoluzione nel merito, ma anche quelle che determinerebbero l'estinzione del reato per prescrizione. L'estinzione del reato per prescrizione è un epilogo del giudizio sicuramente favorevole all'imputata. Quello che non può certamente mettersi in discussione nel giudizio di revisione è solo la mancata eccezione o il mancato rilievo d'ufficio della prescrizione relativamente agli atti probatori valutati (o non valutati) nel giudizio di merito: "È inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l'estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d'ufficio né dedotta dalla parte (Conf. S.U. n. 6019/93, Rv. 193421)" (Sez. 1 - , Sentenza n. 8250 del 14/12/2018 Cc. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 274919 - 01). Concetto diverso è la prospettazione in sede di richiesta di revisione di prove nuove, non valutate nel precedente giudizio, in quanto non presenti negli atti che, ove fossero valutate nel giudizio di revisione, potrebbero comportare un giudizio di estinzione dei reati per prescrizione. In linea di principio deve, quindi, ammettersi che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono soltanto quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, stante il chiaro disposto normativo (vedi Cassazione Sezione 1, del 25 febbraio 2019 (data udienza il 14 dicembre 2018) Pisano, non massimata, vedi anche Sez. U, Sentenza n. 6019 del 11/05/1993 Ud. (dep. 14/06/1993 ) Rv. 193421 - 01). Quello che non può sottoporsi a revisione è il mancato accertamento della prescrizione (per omesso rilievo d'ufficio o per omessa eccezione delle parti) sulla base delle prove già presenti nel materiale probatorio del processo. Nel nostro caso, invece, le prove indicate dalla ricorrente non sono state mai valutate, in quanto prove "nuove", mai entrate nel processo di merito. P.Q